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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 48584 | Data di udienza: 20 Settembre 2016

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Giudizio penale di cassazione – Modalità di presentazione dell’impugnazione in sede di legittimità – P.E.C. presentazione non ancora consentita nel giudizio penale di cassazione – Procedimento in camera di consiglio – Deposito delle memorie difensive – Irricevibilità per tardività della memoria anche se pervenuta a mezzo posta elettronica certificata – Art. 611, cod. proc. pen. – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Effetti – Art. 568, c.5, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici o generici ed indeterminati – Inammissibile.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2016
Numero: 48584
Data di udienza: 20 Settembre 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Scarcella


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Giudizio penale di cassazione – Modalità di presentazione dell’impugnazione in sede di legittimità – P.E.C. presentazione non ancora consentita nel giudizio penale di cassazione – Procedimento in camera di consiglio – Deposito delle memorie difensive – Irricevibilità per tardività della memoria anche se pervenuta a mezzo posta elettronica certificata – Art. 611, cod. proc. pen. – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Effetti – Art. 568, c.5, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici o generici ed indeterminati – Inammissibile.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 20/09/2016) Sentenza n.48584


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio penale di cassazione – Modalità di presentazione dell’impugnazione in sede di legittimità – P.E.C. presentazione non ancora consentita nel giudizio penale di cassazione – Procedimento in camera di consiglio – Deposito delle memorie difensive – Irricevibilità per tardività della memoria anche se pervenuta a mezzo posta elettronica certificata – Art. 611, cod. proc. pen..
 
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’impugnazione in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 ­ dep. 05/05/2016, Mandato), anche per quanto concerne le memorie, la stessa, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., devono essere “presentate” ­ come i motivi nuovi ­ in cancelleria, presentazione non ancora consentita nel giudizio penale di cassazione attraverso la posta elettronica certificata. Ed invero, non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo civile (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16­bis, comma 6, D.L. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16­bis, comma 1 bis, del medesimo D.L. E’ invece ammesso ­ per il solo giudizio civile di cassazione ­ il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite), prevedendosi che la copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo. La non estensibilità di quanto sopra al giudizio penale di cassazione esclude, pertanto, allo stato, la possibilità di inviare memorie mediante p.e.c.. Inoltre, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 ­ dep. 14/05/2014, Cutri’ e altro). Nella specie, essendo pervenuta la memoria a mezzo p.e.c. solo in data 10/09/2015, la stessa non poteva essere presa in esame in quanto non rispettosa del termine di 15 gg. rispetto alla data di udienza fissata al 20/09/2016. 


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Effetti – Art. 568, c.5, cod. proc. pen..
 
Il precetto di cui all’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; sicché non può essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 ­ dep. 28/10/1999, Trimboli).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici o generici ed indeterminati – Inammissibile.
 
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.


(dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del TRIBUNALE DI CASSINO in data 28/12/2015) Pres. ROSI, Rel. SCARCELLA, Ric. Cacciatore

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 20/09/2016) Sentenza n.48584

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 20/09/2016) Sentenza n.48584

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Sul ricorso proposto da:
CACCIATORE ANGELO, n. 12/03/1951 a Isola del Uri
 
avverso la sentenza del tribunale di CASSINO in data 28/12/2015;
 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Tocci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 28/12/2015, depositata in pari data, il tribunale di Cassino riconosceva CACCIATORE ANGELO colpevole delle violazioni antisismiche ed in materia di conglomerato cementizio armato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, contestate come commesse secondo le modalità esecutive e spazio ­ temporali meglio descritte nei relativi capi di imputazione, ed accertate in data 27/12/2007, condannandolo alla pena sospesa di 5000,00 di ammenda.
 
2. Ha proposto appello CACCIATORE ANGELO, a mezzo del difensore fiduciario, impugnando la sentenza predetta con cui chiedeva: 
a) in via preliminare, che la Corte d’appello dichiarasse la nullità dell’intera procedura in quanto frutto di esposto anonimo; 
b) in secondo luogo, l’adozione di pronuncia assolutoria per estraneità dell’imputato ai reati ascritti essendo riconducibile la responsabilità dei fatti alla madre dell’imputato o alla sorella di quest’ultimo Carla; 
c) in terzo luogo, la violazione di norme processuali dibattimentali, nemmeno specificamente evocate, non essendo stato formato il fascicolo dibattimentale nel contraddittorio delle parti ciò che avrebbe privato “di molti diritti” la difesa e “di molte possibilità difensive”, non essendosi tenuto conto delle risultanze documentali; 
d) ancora, si eccepisce che il giudice avrebbe dovuto attendere l’esito dell’istanza presentata dalla madre dell’imputato tendente ad ottenere l’idoneità della realizzata opera abusiva alle norme antisismiche; 
e) infine, si doleva l’appellante del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
 
Conclusivamente, il difensore fiduciario dell’appellante ha chiesto mandarsi assolto l’imputato con formula ampia e comunque per non aver commesso il fatto, in via subordinata dichiarandosi la non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
 
3. Con memoria pervenuta a mezzo fax in data 25/05/2016, il nuovo difensore di fiducia, iscritto all’albo ex art. 613 cod. proc. pen., ha fatto pervenire l’atto di nomina fiduciaria, insistendo perché sia pronunciato l’annullamento per le ragioni indicate sub a) o per l’estraneità dell’imputato al reato per cui è intervenuta con­ danna, eccependosi in subordine l’estinzione del reato per prescrizione.
 
4. Con successiva memoria pervenuta a mezzo p.e.c. all’indirizzo certificato della cancelleria di questa Sezione in data 10/09/2016, il predetto difensore insiste sull’eccezione di prescrizione, dolendosi del mancato avviso dell’udienza odierna al proprio assistito. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e per manifesta infondatezza.
 
6. Preliminarmente deve rilevarsi l’irricevibilità e la tardività della memoria pervenuta a mezzo p.e.c. dalla difesa del ricorrente; ed invero, deve anzitutto ribadirsi che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 ­ dep. 14/05/2014, Cutri’ e altro, Rv. 259618). Essendo pervenuta la memoria a mezzo p.e.c. solo in data 10/09/2015, la stessa non dev’essere presa in esame in quanto non rispettosa del termine di 15 gg. rispetto alla data di udienza odierna, 20/09/2016.
 
In secondo luogo, come già affermato da questa Corte con riferimento alle modalità di presentazione dell’impugnazione in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 ­ dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 266931), anche per quanto concerne le memorie, la stessa, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., devono essere “presentate” ­ come i motivi nuovi ­ in cancelleria, presentazione non ancora consentita nel giudizio penale di cassazione attraverso la posta elettronica certificata. Ed invero, come risulta chiaramente anche dalla nota reperibile al link htto: //www.cortedicassazione.it/corte­di­cassazione/it/dett cst.paqe?contentid =CST18618, pressola Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo civile (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art.16­bis, comma 6, D.L. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16­bis, comma 1 bis, del medesimo D.L. E’ invece ammesso ­ per il solo giudizio civile di cassazione ­ il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite), prevedendosi che la copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo. 
 
La non estensibilità di quanto sopra al giudizio penale di cassazione esclude, pertanto, allo stato, la possibilità di inviare memorie mediante p.e.c., dovendosi peraltro rilevare la ritualità dell’avviso dell’odierna udienza, inviata al difensore cassazionista, la cui nomina è pervenuta in data 25/05/2016 (come da atto trasmesso a mezzo fax a questa Corte), ciò che esimeva la cancelleria dall’eseguire notifica personale al ricorrente ex art. 613 c.p.p., prevista solo nel caso in cui questi sia assistito da difensore d’ufficio e non quando invece il ricorrente è assistito da difensore fiduciario cassazionista.
 
7. Deve, poi, ulteriormente premettersi all’esame delle censure, il rilievo di carattere generale per il quale si tratta di appello proposto contro sentenza inappellabile avendo il giudice applicato solo la pena dell’ammenda e che è stata ritenuto ammissibile solo perché sottoscritto personalmente dall’imputato, oltre che dal suo difensore.
 
8. Come anticipato, il ricorso è comunque inammissibile.
 
In relazione a quanto esposto al punto 7, sicuramente inammissibili in quanto non consentiti dalla legge sono i motivi con cui il ricorrente evoca una richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto, atteso che si tratta di conclusioni e richieste incompatibili con il giudizio di legittimità e che, invece, impongono lo svolgimento di apprezzamenti fattuali, tipici di un giudizio di merito; non può, sotto tale profilo, ritenersi che il soggetto impugnante abbia voluto proporre ricorso per cassazione, ma un appello vero e proprio, con le conseguenze di legge. A tal proposito va qui ricordato che il precetto di cui all’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; sicché non può essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 ­ dep. 28/10/1999, Trimboli, Rv. 21456501).
 
9. Quanto alle altre censure (nullità dell’intera procedura perché frutto di esposto anonimo; violazione di norme processuali per la mancata formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento), le stesse si contraddistinguono per la loro genericità e per la natura puramente contestativa delle stesse, non risultando dalla sentenza che il giudice abbia fatto uso dell’esposto anonimo, ma di prove testimoniali e documentali e, quanto alla formazione in contraddittorio del fascicolo dibattimentale ­ cui sarebbe conseguita, secondo il ricorrente, la violazione di “molti diritti” e sacrificio di “molte possibilità di difesa” ­ questi tuttavia non specifica nemmeno di quali diritti e di quali possibilità difensive sia stato privato, appalesandosi pertanto la censura del tutto generica. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo,Rv. 253849).
 
10. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., il giudice fornisce una puntuale e logica motivazione delle ragioni ostative alle pagg. 7 (quanto all’art. 131 bis c.p.) ed 8 (quanto all’art. 62 bis c.p.), sicchè le censure si presentano, al pari di quanto già esposto nel precedente punto 9, del tutto aspecifiche.
 
11. Infine, quanto all’eccepita prescrizione, il giudice spiega le ragioni per le quali la ultimazione dei lavori fosse individuabile alla data del 20/06/2011, data certa in cui vi è una dichiarazione qualificata di ultimazione dei lavori volti a rendere abitabile la costruzione abusiva.
 
In mancanza di prova contraria fornita dal ricorrente circa la retrodatazione dei lavori (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 – dep. 11/10/2000, Fretto S. Rv. 217575; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 – dep. 23/06/2014, Laiso, Rv. 259181), ed essendo, anzi, emerso che i lavori esistenti al momento del sopralluogo del 27/12/2007 erano diversi rispetto a quelli accertati al momento del sopralluogo del 14/10/2005, deve ragionevolmente ritenersi che l’ultimazione dei lavori coincida con la data indicata dal giudice, dies a quo da cui calcolare il termine di prescrizione, maturata pertanto alla data del 20/06/2016, cui vanno aggiunti anche gg. 62 di sospensione del predetto termine per il rinvio dell’udienza dal 20/01/2011 al 29/04/2011, dovuto al legittimo impedimento del difensore, con conseguente individuazione del termine di prescrizione finale alla data del 22/08/2016.
 
Come più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 ­ dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266; nella specie si trattava della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame).
 
12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20 settembre 2016
 
 
 
  
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