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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1619 | Data di udienza: 30 Settembre 2015

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto e traffico illecito – Condotta occasionale e continuità della attività illecita – Configurabilità – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito – Unico trasporto abusivo di rifiuti e norma emergenziale – Natura di reato istantaneo – Artt. 256 e 260. d.lgs. n. 152 del 2006 – Art. 616 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2016
Numero: 1619
Data di udienza: 30 Settembre 2015
Presidente: Squassoni
Estensore: Aceto


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto e traffico illecito – Condotta occasionale e continuità della attività illecita – Configurabilità – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito – Unico trasporto abusivo di rifiuti e norma emergenziale – Natura di reato istantaneo – Artt. 256 e 260. d.lgs. n. 152 del 2006 – Art. 616 c.p.p..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/01/2016 (Ud. 30/09/2015) Sentenza n.1619
 


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto e traffico illecito – Condotta occasionale e continuità della attività illecita – Configurabilità – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito – Artt. 256 e 260. d.lgs. n. 152 del 2006
 
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona la continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea; Cass. Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli). Pertanto, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell’attività di trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto all’Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei confronti di chi tali requisiti non possiede. Inoltre, la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito prevista dall’art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008, è obbligatoria (Cass. Sez. 3, n. 45927 del 09/1072014, Memetel; Sez. 3, n. 32112 del 16/05/2013, Sparacio; Sez. 3, n. 36292 del 18/05/2011, Asella).
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Unico trasporto abusivo di rifiuti e norma emergenziale – Natura di reato istantaneo.
 
Il principio che il delitto previsto dall’art. 6, comma primo, lett. d), d.l. n. 172 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previsto dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. Il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la “ratio”, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (Cass. Sez.3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino; conf. Cass. Sez.3, n. 79 del 28/10/2009, Guglielmo).
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 17/05/2013 della Corte di appello di Napoli) Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Ragozzino
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/01/2016 (Ud. 30/09/2015) Sentenza n.1619

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/01/2016 (Ud. 30/09/2015) Sentenza n.1619

REPUBBLICA  ITALIANA
In nome del PopoloItaliano
 
LA CORTE SUPREMA  DI CASSAZIONE
TERZA  SEZIONE   PENALE
 
 
Composta da
 
Claudia Squassoni  – Presidente 
Guicla Mulliri
Vito Di Nicola
Aldo Aceto  – Relatore
Enrico Mangoni   
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Ragozzino Massimiliano, nato a Torre del Greco il 04/11/1976;
– avverso la sentenza del 17/05/2013 della Corte di appello di Napoli;
– visti gli atti, Il provvedimento Impugnato e Il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha conclusochiedendo Il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Massimiliano Ragozzino ricorre per l’annullamento della sentenza del 17/05/2013 che ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 6.500,00 euro di multa inflittagli dal Tribunale di Napoli che, con sentenza del 07/06/2011, l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 6, lett. d), n. 1), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, per aver effettuato la raccolta ed il trasporto di materiale edile di risulta in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente. Fatto contestato come commesso in Portici il 16/01/2009.
 
1.1. Con il primo motivo eccepisce l’inosservanza della norma incriminatrice che, afferma, presuppone per la sua integrazione la natura imprenditoriale dell’attività da lui non posseduta.
 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce la contraddittorietà e la manifesta Illogicità della motivazione circa la confisca dell’autoveicolo utilizzato per il trasporto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorsoè inammissibile perché totalmente infondato.
 
3. Il primo motivo è del tutto infondato.
 
3.1. Questa Suprema Corte ha già affermato il principio che il delitto previsto dall’art. 6, comma primo, lett. d), d.l. n. 172 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionaleprevisto dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale),costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. Il requisito della stabilità o continuatìvità della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la “ratio”, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; nello stesso senso si veda anche Sez. 3, n. 79 del 28/10/2009, Guglielmo, Rv. 245709).
 
3.2. Tale insegnamento si pone in dichiarata linea di continuità con l’insegnamento secondo il quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, cit. che sanziona la continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli,Rv. 239011).
 
3.3. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell’attività di trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto all’Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei confronti di chi tali requisiti non possiede.
 
4. E’ totalmente infondato anche il secondo motivo di ricorso poiché la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito prevista dall’art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008, è obbligatoria (Sez. 3, n. 45927 del 09/1072014, Memetel, Rv. 260870; Sez. 3, n. 32112 del 16/05/2013, Sparacio, Rv. 255908; Sez. 3, n. 36292 del 18/05/2011, Asella).
 
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equltativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 In favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 30/09/2015

 

 

 

 

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