Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto processuale penale
Numero: 2243 |
Data di udienza: 5 Ottobre 2016
* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo e sequestro probatorio – Ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Attività di macinatura di roccia – Reati di cui all’art. 16 d. lgs. 157/2006 e 181 d. lgs 42/2004. Fattispecie: sequestro di un’area soggetta a fresatura e macinatura di roccia in zona vincolata.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2017
Numero: 2243
Data di udienza: 5 Ottobre 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: SOCCI
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo e sequestro probatorio – Ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Attività di macinatura di roccia – Reati di cui all’art. 16 d. lgs. 157/2006 e 181 d. lgs 42/2004. Fattispecie: sequestro di un’area soggetta a fresatura e macinatura di roccia in zona vincolata.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 22/06/2016) Sentenza n.2243
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo e sequestro probatorio – Ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Attività di macinatura di roccia – Reati di cui all’art. 16 d. lgs. 157/2006 e 181 d. lgs 42/2004
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Fattispecie: sequestro di un’area soggetta a fresatura e macinatura di roccia in zona vincolata.
(dich. inammissibilità il ricorso avverso ordinanza del 09/07/2015 del TRIB. di BARI) Pres. AMOROSO, Rel. SOCCI, Ric. Orlando
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 22/06/2016) Sentenza n.2243
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 05/10/2016) Sentenza n.2245
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
ORLANDO VINCENZO nato il 14/10/1967 a RUTIGLIANO
avverso l’ordinanza del 09/07/2015 del TRIB. di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tacci: “Inammissibile”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari con ordinanza del 9 luglio 2015, rigettava l’appello e confermava il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro dell’area sita in Conversano, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari 1’11 marzo 2015, nei confronti di Orlando Vincenzo indagato per i reati di cui all’art. 16 d. lgs. 157/2006 e 181 d. lgs 42 del 2004 per avere realizzato in un’area vincolata sita in Conversano un’attività di macinatura di roccia per una profondità di circa cm 3, modificando ogni assetto idrogeologico, con l’uso di un’ escavatore con il quale estraeva gli spuntoni che macinava con un trattore munito di fresa roccia a denti, in Conversano il 20 dicembre 2013.
2. Ricorre in Cassazione Orlando Vincenzo, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B, cod. proc. pen.
Con motivazione scarna ed insufficiente il Tribunale ha rigettato l’appello.
Il Tribunale ha tenuto conto solo delle risultanze degli accertamenti dell’accusa senza valutare le puntuali osservazioni tecniche fornite dalla difesa, consulenza geologica. Sulla consulenza depositata la motivazione del Tribunale è assolutamente carente.
Nella specie l’attività posta in essere dal ricorrente è di miglioramento fondiario (fresatura, particolare lavorazione del terreno senza alcuna asportazione) e non una macinatura di roccia. Trattasi di un’attività agraria che non comporta in alcun modo un’alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio. Nell’area dovrebbe trovare applicazione l’art. 5.02 NTA PUTT/P Comune di Conversano, interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica, stante la presenza di cigli.
Queste valutazioni erano ampiamente presenti nella consulenza di parte tanto da far agevolmente sostenere l’assenza del fumus di reato. Il Tribunale invece nulla ha accertato, limitandosi a richiamare il suo precedente provvedimento.
Ha chiesto quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e perché in sede di misure cautelari reali richiede la valutazione della motivazione (vizio di motivazione).
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Nel nostro caso i motivi di ricorso sono esclusivamente per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen.
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge – neanche denunciata se non in modo solo formale e generico -, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, poiché individua negli accertamenti diretti della polizia giudiziaria, al momento del sequestro, la sussistenza del fumus dei reati in accertamento, escludendo la rilevanza della consulenza di parte su questi accertamenti diretti; inoltre il Tribunale richiama integralmente il suo precedente provvedimento del 4 febbraio 2014 (motivazione per relazione alla precedente ordinanza, anche relativamente al vincolo dell’area).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1. 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/06/2016