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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 24600 | Data di udienza: 6 Dicembre 2016

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro e successiva confisca di cose pertinenti al reato – Restituzione delle cose sequestrate – Estraneità al reato e buona fede Onere della prova – Fattispecie – Art.256 d.lgs 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo – Terzo portatore di interessi civilistici – Mancanza della procura speciale – Inammissibilità – Atti cd. personalissimi – Art.100 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2017
Numero: 24600
Data di udienza: 6 Dicembre 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Galtiero


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro e successiva confisca di cose pertinenti al reato – Restituzione delle cose sequestrate – Estraneità al reato e buona fede Onere della prova – Fattispecie – Art.256 d.lgs 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo – Terzo portatore di interessi civilistici – Mancanza della procura speciale – Inammissibilità – Atti cd. personalissimi – Art.100 c.p.p..



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 06/12/2016) Sentenza n.24600


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro e successiva confisca di cose pertinenti al reato – Restituzione delle cose sequestrate – Estraneità al reato e buona fede – Onere della prova – Fattispecie – Art.256 d.lgs 152/2006.
 
In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, come avviene per il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (Cass., Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015 – dep. 24/03/2016, Liguori; Sez. 3, 16/01/2015, n. 18515; Sez. 3, 17/01/2013, n. 9579). Costituendo la buona fede fatto costitutivo della pretesa alla restituzione del bene da parte del terzo, grava su quest’ultimo l’onere di fornirne la prova, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito del bene, e non già come semplice non conoscenza dell’utilizzo che il soggetto richiedente in prestito il bene ne avrebbe fatto. Nella specie, le argomentazioni risultavano inidonee ad inficiare il costrutto logico-argomentativo del provvedimento impugnato circa la mancanza di buona fede. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo – Terzo portatore di interessi civilistici – Mancanza della procura speciale – Inammissibilità – Atti cd. personalissimi – Art.100 c.p.p..

Il ricorso, presentato per il tramite del proprio difensore dal terzo portatore di interessi civilistici (nella specie proprietario del mezzo sequestrato) è inammissibile in mancanza della procura speciale prescritta dall’art.100 c.p.p.. Con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato è stato ripetutamente affermato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi.

(dich. inammissibili il ricorso avverso ordinanza in data 10.6.2016 TRIBUNALE DI AVELLINO) Pres. AMORESANO, Rel. GALTERIO, Ric. Di Maio
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 06/12/2016) Sentenza n.24600

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 06/12/2016) Sentenza n.24600
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da DI MAIO ROSARIA, nata a Napoli l’1.10.1963;
 
avverso la ordinanza in data 10.6.2016 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.Con ordinanza in data 10.6.2016 il Tribunale di Avellino, adito in sede di riesame, ha rigettato l’istanza svolta da Di Maio, nella qualità di proprietaria dell’autocarro oggetto del sequestro preventivo disposto dal GIP nel procedimento penale nei confronti di Antonio lmprota e Luigi Russo, per il reato di cui all’art.256 d.lgs 152/2006 per aver trasportato, senza la prescritta autorizzazione, materiale ferroso ed altri rifiuti, trattandosi del mezzo con il quale era stato eseguito il relativo trasporto. 
 
Avverso la suddetta ordinanza Rosaria Di Maio ha proposto ricorso per Cassazione larnentaando in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.256 d.lgs 152/2006 l’inapplicabilità del  sequestro nei confronti del terzo estraneo al reato, non potendole essere ascritto alcun profilo di colpa in relazione all’utilizzo che del proprio autocarro aveva effettuato, a sua insaputa, il figlio1 limitatosi a chiederglielo in prestito senza ulteriori specificazioni.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il presente ricorso, presentato per il tramite del proprio difensore dal terzo portatore di interessi civilistici in quanto proprietario del mezzo sequestrato deve essere dichiarato inammissibile, in mancanza della procura speciale prescritta dall’art.100 c.p.p.. Con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato è stato ripetutamente affermato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. 
 
Non così, invece, si è precisato ancora, per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Né per il terzo interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamino quanto disposto per l’imputato.
 
Inammissibilità che va rilevata anche sotto il profilo della natura delle doglianze svolte che, attenendo ad un preteso vizio motivazionale in punto di buona fede del terzo, esorbitano dai limiti imposti dall’art.325 c.p.p. che consente il ricorso in cassazione per il solo vizio di violazione di legge. La ricorrente non contesta che al caso di specie debba applicarsi il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, come avviene per il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (ex plurimis, Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015 – dep. 24/03/2016, Liguori, Rv. 266482; Sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; Sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749), ma svolge argomentazioni che, anche in punto di fatto, risultano inidonee ad inficiare il costrutto logico-argomentativo del provvedimento impugnato circa la mancanza di buona fede. Costituendo la buona fede fatto costitutivo della pretesa alla restituzione del bene da parte del terzo, grava su quest’ultimo l’onere di fornirne la prova, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito del bene, e non già come semplice non conoscenza dell’utilizzo che il soggetto richiedente in prestito il bene ne avrebbe fatto.
 
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna de~ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 6/12/2016
 
 
 

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