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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Boschi e macchia mediterranea Numero: 24588 | Data di udienza: 9 Febbraio 2017

 * BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rimessione in ripristino di un bene ambientale – Effetti – Efficacia estintiva della rimessione in pristino – BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Ripristino integrale ed effettivo – Attestato dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo – Condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio – Fattispecie – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2017
Numero: 24588
Data di udienza: 9 Febbraio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: ROSI


Premassima

 * BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rimessione in ripristino di un bene ambientale – Effetti – Efficacia estintiva della rimessione in pristino – BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Ripristino integrale ed effettivo – Attestato dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo – Condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio – Fattispecie – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 09/02/2017) Sentenza n.24588


 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rimessione in ripristino di un bene ambientale – Effetti – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
 
La rimessione in ripristino di un bene ambientale deve essere valutata dall’autorità preposta alla tutela dello specifico bene ambientale, la quale deve considerare la situazione antecedente al reato commesso e, nel caso di specie, il Corpo forestale aveva ritenuto non avvenuto il ripristino, essendovi stata una piantumazione di giovani piante che avrebbe dovuto essere verificata successivamente al fine di valutarne la effettività attività vegetativa.
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Efficacia estintiva della rimessione in pristino – BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Ripristino integrale ed effettivo – Attestato dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo – Condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio – Fattispecie – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
 
L’efficacia estintiva della rimessione in pristino è subordinata non solo alla spontaneità dell’attività riparatoria, in quanto l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (cfr, per tutte, Sez. 3, n. 37822 del 12/06/2013, Battistelli), ma alla sua integralità ed effettività, che devono essere “attestate” dall’autorità amministrativa. E’ stato affermato, infatti, che la speciale causa estintiva prevista dall’art. 181, c. 1 quinquies, del D.Lgs. n. 42, “opera a condizione che l’autore dell’abuso documenti il rilascio, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, dell’attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato” (in tal senso, Sez.3, n. 2216/2016 del 25/11/2015, De Marco, avente ad oggetto proprio una fattispecie relativa a disboscamento). Fattispecie: interventi in area agricola ricadente nella fascia di rispetto di acqua pubblica, e per avere estirpato la vegetazione radicata su terreni coltivati a bosco ceduo, in assenza di titolo abilitativo edilizio e della necessaria autorizzazione paesaggistica 


(annulla con rinvio sentenza dell’1/02/2016 TRIBUNALE di ASTI) Pres. SAVANI, Rel. ROSI, Ric. PM nei confr. di Ruella e altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 09/02/2017) Sentenza n.24588

SENTENZA

 

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/05/2017 (Ud. 09/02/2017) Sentenza n.24588
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
PROCURATOREDELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI;
 
nei confronti di:
 
RUELLA GIUSEPPE nato il 20/10/1954 a ASTI;
SPINARDI DANILO nato il 10/04/1971 a TORINO;
NADA CARLO nato il 14/07 /1949 a RODELLO;
 
avverso la sentenza del 01/02/2016 del TRIBUNALE di ASTI;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, con sentenza dell’1 febbraio 2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ruella Giuseppe (quale proprietario di un’area agricola ricadente nella fascia di rispetto di acqua pubblica), Spinardi Danilo e Nada Carlo (quali esecutori materiali) in ordine al reato di cui all’art. 181 comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004, per avere estirpato la vegetazione radicata su terreni coltivati a bosco ceduo, in assenza di titolo abilitativo edilizio e della necessaria autorizzazione paesaggistica (accertato in Castigliole d’Asti il 17 agosto 2013), per rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181 c.1-quinquies del medesimo d.lgs., assolvendoli per insussistenza del fatto dall’addebitata esecuzione di lavori di movimento terra.
 
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza, per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in quanto il giudice avrebbe ritenuto effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, nello specifico della vegetazione, a fronte di una relazione del Corpo forestale che aveva precisato che lo stato dei luoghi si sarebbe potuto considerare ripristinato in toto solo qualora le piante messe a dimora avessero superato le difficoltà metereologiche delle prossime stagioni estiva ed invernale; pertanto sarebbe stata applicata in assenza dei presupposti di legge la disposizione di cui all’art. 181, c. 1-quinquies D.lgs., che costituisce pur sempre una disciplina derogatoria della norma generale e deve pertanto essere applicata nei rispetto rigoroso dei confini di legalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’efficacia estintiva della rimessione in pristino è subordinata non solo alla spontaneità dell’attività riparatoria, in quanto l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (cfr, per tutte, Sez. 3, n. 37822 del 12/06/2013, Battistelli, Rv. 256518), ma alla sua integralità ed effettività, che devono essere “attestate” dall’autorità amministrativa. E’ stato affermato, infatti, che la speciale causa estintiva prevista dall’art. 181, c. 1 quinquies, del D.Lgs. n. 42, “opera a condizione che l’autore dell’abuso documenti il rilascio, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, dell’attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato” (in tal senso, Sez.3, n. 2216/2016 del 25/11/2015, De Marco, Rv. 266090, avente ad oggetto proprio una fattispecie relativa a disboscamento).
 
2. Nel caso di specie, a fronte della prova contraria, ossia dell’attestazione del Corpo forestale datata 27 gennaio 2016 che menzionava le ragioni dell’incompiutezza del ripristino, come indicato nella parte motiva della sentenza impugnata, il giudice aveva sovrapposto una propria valutazione diversa – ma contraria ai principi giurisprudenziali in tema di interpretazione della disposizione di cui all’art. 181 c. 1 quinquies d.lgs. n. 42 del 2004 – valutando sufficiente la mera spontanea attivazione di una condotta di ripristino da parte degli imputati, senza esigerne né la completezza, né l’effettività, ed anzi affermando che le future condizioni metereologiche incidenti sullo sviluppo della vita vegetativa delle piante messe a dimora, non possono incidere sulla fattispecie.
 
3. Premesso quanto illustrato, risulta evidente il vizio di violazione di legge della decisione qui impugnata, posto che la rimessione in ripristino di un bene ambientale deve essere valutata dall’autorità preposta alla tutela dello specifico bene ambientale, la quale deve considerare la situazione antecedente al reato commesso e, nel caso di specie, il Corpo forestale aveva ritenuto non avvenuto il ripristino, essendovi stata una piantumazione di giovani piante che avrebbe dovuto essere verificata successivamente al fine di valutarne la effettività attività vegetativa.
 
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il successivo nuovo giudizio.
 
PQM
 
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
 
 
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
 
 
 

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