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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico, Rifiuti Numero: 26864 | Data di udienza: 19 Aprile 2019

* RIFIUTI – Impianto di gestione dei rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale – Responsabilità del gestore – Qualifica quale legale rappresentante o persona fisica – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Inquinamento atmosferico con emissioni diffuse – Preventiva autorizzazione amministrativa – Assenza – Omissione del piano di prevenzione e gestione – Artt. 137, 268, 269 e 279 d.lgs n.152/2006 – Tutela dalle immissioni in atmosfera – Modifica degli impianti – Necessità di una nuova domanda autorizzativa – Responsabilità del gestore dell’attività – Legale rappresentante della persona giuridica – Limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale – Fattispecie: società di capitali.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2019
Numero: 26864
Data di udienza: 19 Aprile 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: CORBETTA


Premassima

* RIFIUTI – Impianto di gestione dei rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale – Responsabilità del gestore – Qualifica quale legale rappresentante o persona fisica – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Inquinamento atmosferico con emissioni diffuse – Preventiva autorizzazione amministrativa – Assenza – Omissione del piano di prevenzione e gestione – Artt. 137, 268, 269 e 279 d.lgs n.152/2006 – Tutela dalle immissioni in atmosfera – Modifica degli impianti – Necessità di una nuova domanda autorizzativa – Responsabilità del gestore dell’attività – Legale rappresentante della persona giuridica – Limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale – Fattispecie: società di capitali.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26864 
 

RIFIUTI – Impianto di gestione dei rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale – Responsabilità del gestore – Qualifica quale legale rappresentante o persona fisica – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Inquinamento atmosferico con emissioni diffuse – Preventiva autorizzazione amministrativa – Assenza – Omissione del piano di prevenzione e gestione – Artt. 137, 268, 269 e 279 d.lgs n.152/2006.
 
L’art. 268 d.lgs. 152 del 2006, al comma 1, lett. n) definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto". Non vi può essere dubbio che tale qualifica sia da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica, ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica, e che questi sia l’unico soggetto a cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all’ente preposto.
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Tutela dalle immissioni in atmosfera – Modifica degli impianti – Necessità di una nuova domanda autorizzativa – Responsabilità del gestore dell’attività – Legale rappresentante della persona giuridica – Limiti della generale delega di funzioni in materia ambientale – Fattispecie: società di capitali.
 
In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell’art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione all’ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell’art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l’esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto (Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016 – dep. 13/10/2016, Contin). In motivazione, si è precisato che la delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante. Inoltre, si è affermato che la contravvenzione prevista dall’art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell’attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato d.lgs. (Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017 – dep. 19/07/2017, Favero); nella fattispecie, si è precisato che, nel caso di società di capitali, "gestore" è chi ne ha la legale rappresentanza.
 
(conferma sentenza del 11/06/2018 – TRIBUNALE DI LA SPEZIA) Pres. ANDREAZZA, Rel. CORBETTA, Ric. Bertonelli

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26864

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26864 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bertonelli Marco;
 
avverso la sentenza del 11/06/2018 del Tribunale di La Spezia
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
 
udito il difensore, avv. Luca Lattanzi del foro di Carrara, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di La Spezia, ritenuta la continuazione, condannava Marco Bertonelli alla pena di 3.000 euro di ammenda, con il beneficio della non menzione, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: artt. 269 e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di legale rappresentante della "Cemenbit srl", presso la sede operativa della società ubicata in Sarzana via di Ponte, installava un nuovo impianto ad uso industriale ed esercitava l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale (in grado di provocare inquinamento atmosferico con emissioni diffuse), senza avere ottenuto la necessaria preventiva autorizzazione amministrativa (capo 1); art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità sopra indicata, ometteva di presentare all’autorità competente il piano di prevenzione e gestione di cui al capo II del regolamento regionale n. 4/09 riguardante la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dal dilavamento dell’area esterna ove è ubicato l’impianto di gestione dei rifiuti (capo 2). 
 
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’imputazione soggettiva dei reati. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l’imputato, quale titolare del potere e di rappresentanza e di firma della società, come "gestore" ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo correttamente applicati i principi espressi da Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016, la cui motivazione viene integralmente riportata nel ricorso. Nel caso in esame, la delega conferita all’amministratore delegato aveva carattere generale in materia ambientale, ma non contemplava espressamente la facoltà di richiedere l’autorizzazione ex art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006.
 
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’imputazione soggettiva dei reati. Il ricorrente estende le doglianze sopra indicate anche al reato di cui all’art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’art. 9 del regolamento n. 4/09 della Regione Liguria indica, come destinatario del precetto, il titolare del’attività, ossia il Presidente del c.d.a. della Cemenbit srl, senza possibilità di delega.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente stante la stretta relazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.
 
2. Invero, i motivi attengono unicamente al profilo dell’imputazione soggettiva dei reati contestati al ricorrente, sul presupposto che il legale rappresentante della società, onerato della presentazione della domanda, sia da individuarsi nel Presidente del consiglio di amministrazione della Cemenbit srl.: unico soggetto a ciò legittimato.
 
3. L’art. 268 d.lgs. 152 del 2006, al comma 1, lett. n) definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto". Non vi può essere dubbio che tale qualifica sia da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica, ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica, e che questi sia l’unico soggetto a cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all’ente preposto.
 
E difatti questa Corte ha affermato, nella decisione indicata dal ricorrente, che in tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell’art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione all’ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell’art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l’esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto (Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016 – dep. 13/10/2016, Contin, Rv. 268084). In motivazione, si è precisato che la delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante.
 
In una pronuncia successiva, si è inoltre affermato che la contravvenzione prevista dall’art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell’attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato d.lgs. (Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017 – dep. 19/07/2017, Favero, Rv. 271302); nella fattispecie, si è precisato che, nel caso di società di capitali, "gestore" è chi ne ha la legale rappresentanza.
 
4. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi ora evocati, avendo accertato, sulla base della visura camerale e dei poteri statutari in essa riportati, che all’imputato, nella veste di amministratore delegato della società, spettavano, disgiuntamente al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e agli amministratori delegati, "la rappresentanza legale della società e la firma sociale" nei limiti dei poteri conferitigli, tra cui rientravano "tutte le facoltà per la gestione delle problematiche e per l’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa, organizzativa e tecnica in materia di inquinamento, gestione e smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente in generale, relativamente all’intera azienda". Da tali emergenze, il Tribunale ha perciò correttamente desunto che l’imputato avesse, nella materia ambientale, pieni poteri di rappresentanza legale e di firma della società Cemenbit srl, essendo equiparato il suo potere rappresentativo dell’ente, in subiecta materia, a quello del presidente del consiglio di amministrazione, di talché egli era il soggetto legittimato a richiedere sia la domanda ex art. 268 d.lgs. n. 152 del 2006, quale "gestore", sia la domanda di cui all’art. 9 del regolamento n. 4/09 della Regione Liguria indica, nella veste di "titolare del’attività".
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso il 19/04/2019.

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