Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale europeo,
Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 26869 |
Data di udienza: 19 Aprile 2019
RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Poteri del giudice del merito – Accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza – Art. 133 cod. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2019
Numero: 26869
Data di udienza: 19 Aprile 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: CORBETTA
Premassima
RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Poteri del giudice del merito – Accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza – Art. 133 cod. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26869
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006.
L’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – dep. 08/05/1996, D’Avino; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. 01/02/2000, Scrudato e altri). Pertanto, ai fini della ricusazione, è irrilevante l’eventuale connessione probatoria tra i fatti oggetto di distinti procedimenti a carico dei medesimi imputati, a meno che il giudice, nel corso del primo giudizio, abbia anche solo incidentalmente esaminato il merito della accuse oggetto del successivo procedimento. Va, inoltre, osservato che l’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo. Il criterio soggettivo, consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria. Il criterio oggettivo, che rileva nel caso in esame,"impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità", essendo in gioco "la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (ex plurimis, Corte EDU, sentenze 16/10/2018, Daineliene contro Lituania; 31/10/2017, Kamenos c. Cipro; 20/09/2016, Karelin c. Russia; Grande Camera, 23/04/2015, Morice c. Francia; 15/01/2015, Dragojevie c. Croazia). A tal proposito, la Corte EDU ha affermato che la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza "quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22/04/2004, Cianetti contro Italia; 25/07/2002, Perote Pellon c. Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22/07/2008, Gomez de Liario y Botella c. Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 24/06/2010, Mancel e Branquart contro Francia).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Poteri del giudice del merito – Accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza – Art. 133 cod. pen..
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep. 29/01/2016, De Cotiis; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep. 03/07/2014, Lule). Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero).
(riforma sentenza del 17/09/2018 – CORTE DI APPELLO DI TRIESTE) Pres. ANDREAZZA, Rel. CORBETTA, Ric. Re
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26869
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/06/2019 (Ud. 19/04/2019), Sentenza n.26869
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Re Manuel;
Re Michael;
avverso la sentenza del 17/09/2018 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Manuel Re e Michael Re alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per entrambi a condizione della rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti entro sei mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza, perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 113 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 110, 113 cod. pen., 216, 256, commi 1 lett. a) e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B).
2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il processo sarebbe viziato in quanto il Tribunale, nella medesima persona fisica, aveva in precedenza già pronunciato sentenza, nei confronti degli imputati, per un fatto coevo avvenuto sul medesimo terreno e parimenti originato da un’ordinanza comunale in data 07/02/2012. Di conseguenza, la mancata astensione del giudice nel procedimento in esame avrebbe determinato la nullità degli atti del procedimento medesimo per violazione del principio di terzietà del giudice, come affermato sia dalla Corte costituzionale, sia delle Sezioni Unite (si cita S.U. n. 36487 del 2014), sia della Corte Edu, la quale ha affermato che "ogniqualvolta il giudice abbia valutato la responsabilità dell’agente la sua imparzialità potrebbe apparire dubbia" (Hauschildt vs. Danimarca, 24/05/1984).
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti contestati. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, laddove, per un verso, ha affermato che "pur perfettamente consci delle proprie responsabilità, gli imputati hanno continuato imperterriti nell’attività illecita", con ciò lasciando intendere, nei loro confronti, l’accertamento di una responsabilità di tipo doloso, e, per altro verso, ha negato il riconoscimento della continuazione, sul presupposto del carattere colposo delle contravvenzioni ascritte agli imputati. In particolare, quanto a Emanuel Re, il carattere doloso della condotta a lui ascrittdksi desumerebbe dal fatto che egli è un giardiniere, che gli scarti verdi rinvenuti ne confermerebbero la provenienza per suo tramite, che ha reso "parzialissime ammissioni" e che era presente insieme al padre all’accesso della p.g..
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, ove fosse accertata la colpa, potrebbero trovare applicazioni gli istituti appena indicati, quantomeno nei confronti di Michael Re, stante il suo ruolo marginale nella vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati in relazione al secondo motivo.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Pur prescindendo dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – dep. 08/05/1996, D’Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. 01/02/2000, Scrudato e altri, Rv. 215097), è dirimente osservare, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che, nel caso di specie, il Tribunale, nella medesima persona fisica, si era in precedenza pronunciato, in relazione agli odierni ricorrenti, in ordine all’omessa ottemperanza dell’ordinanza sindacale con cui si intimava lo smaltimento di cinque lastre di fibro-cemento stoccate sul mappale n. 251 del Fo. n. 24 del Comune di Fontanafredda: un fatto radicalmente diverso da quelli oggetto del presente processo, in cui sono contestati l’esecuzione di un’opera diversa da quella assentita, ossia lo sbancamento di terreno per una profondità di due metri, anziché di un metro (capo A), nonché la realizzazione di un’attività di compostaggio recuperando rifiuti urbani, costituiti da residui vegetali provenienti dall’attività degli giardinaggio esercitata dagli imputati presso terzi (capo B).
2.2. Invero, rimane attuale l’insegnamento della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 371 del 1996 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata" – ha chiarito, una volta per tutte, che l’incompatibilità del giudice «sussiste non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi».
Deve perciò affermarsi che, ai fini della ricusazione, è irrilevante l’eventuale connessione probatoria tra i fatti oggetto di distinti procedimenti a carico dei medesimi imputati, a meno che il giudice, nel corso del primo giudizio, abbia anche solo incidentalmente esaminato il merito della accuse oggetto del successivo procedimento; ma una prova del genere non è stata fornita dai ricorrenti.
2.3. Va, inoltre, osservato che l’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo.
Il criterio soggettivo, consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria.
Il criterio oggettivo, che rileva nel caso in esame,"impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità", essendo in gioco "la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (ex plurimis, tra le più recenti, Corte EDU, sentenze 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; 15 gennaio 2015, Dragojevie contro Croazia). A tal proposito, la Corte EDU ha affermato che la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza "quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 25 luglio 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22 luglio 2008, Gomez de Liario y Botella contro Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 24 giugno 2010, Mance! e Branquart contro Francia).
Ma, come detto, non è questo il caso, stante la diversità dei fatti contestati agli imputati nei diversi procedimenti e non emergendo che il giudice, nel primo processo, abbia compiuto una valutazione o usato espressioni tali da implicare una sostanziale anticipazione di giudizio relativamente alle accuse oggetto del successivo processo.
3. Il secondo motivo è fondato.
Invero, la motivazione è manifestamente illogica laddove, per un verso, al fine di escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione, fa principalmente leva sul carattere colposo delle contravvenzioni ascritte agli imputati, precisando che "nella stessa prospettazione difensiva di un ruolo predominante e preponderante del padre degli imputati, viepiù risulta la componente colposa insita nel comportamento negligente tenuto rispetto alle iniziative del genitore" (p. 7); per altro verso, in punto di trattamento sanzionatorio – in cui assume rilevanza, per le contravvenzioni, l’esatta individuazione dell’elemento soggettivo: se dolo o colpa – afferma che "gli imputati, pur perfettamente consci delle proprie responsabilità, hanno continuato imperterriti nell’attività illecita, senza neppure curarsi di assumere iniziative, volte a dissociare la propria condotta da quella, di preponderante rilievo, del generatore", ciò che lascia chiaramente trasparire una responsabilità di tipo doloso, altro non potendosi intendere il riferimento alla piena consapevolezza della propria responsabilità e alla pervicace continuazione dell’attività illecita.
Nondimeno, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato di cui al capo A) (contestato fino al 21 dicembre 2013, pur tenendo conto del periodo di sospensione dal 22/03/2017 al 07/06/2016), deve essere ribadito il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, pari mesi tre di arresto e 7.500 euro di ammenda per ciascun imputato, come determinata in sede di merito.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili dedotti.
4.1. Va ricordato che la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo – e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell’offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Orbene, pur prescindendo dalla genericità del motivo, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., correttamente osservando, quanto al requisito della particolare tenuità del fatto, che gli imputati hanno realizzato un’attività di sbancamento di ben cospicua entità ed estensione e che il deposito incontrollato di rifiuti era svolto senza autorizzazione e, soprattutto, in una zona, classificata E.6.1, che non consente depositi di rifiuti e attività di compostaggio; quanto al requisito della non abitualità, che la condotta si era protratta per anni, nonostante i richiami da parte del’Autorità da loro ignorati.
4.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Ciò posto, per un verso, il ricorso è del tutto generico, non indicando alcun elemento che, se valutato, avrebbe potuto portare al riconoscimento delle attenuanti in esame, e, per altro verso, le Corte territoriale, con apprezzamento fattuale esente da vizi logici, ha stimato che la pena inflitta, peraltro individuata in prossimità del minimo edittale, risulta conforme ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo adeguata all’effettiva gravità oggettiva delle condotte, al danno cagionato e alla personalità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di arresto e 7.500 euro di ammenda per ciascun imputato.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 19/04/2019.