Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Inquinamento atmosferico,
231
Numero: 43953 |
Data di udienza: 5 Luglio 2016
INQUINAMENTO ARIA – Emissioni nocive ed inquinamento da sostanze tossiche – Sequestro parziale degli impianti – Proporzionalità ed adeguatezza del vincolo cautelare reale – Monitoraggio sulla qualità dell’aria – Prescrizione attuate parzialmente – Permanenza delle esigenze cautelari – Rigetto l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo ex decreto del 21/07/2014 – Studio di previsione sulla dispersione dei contaminanti – Art. 321 c.p.p. – Art. 674 c.p. – Art. 279, cc.2 e 5 D.lgs n. 152/2006 – Art. 17 CEDU – Art. 25 undecies, c. 2 lett. h) D.LGS n. 231/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro e periculum in mora – Qualificazione della legittimità dell’imposizione del vincolo – Verifica della persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura cautelare reale – Diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata – Rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione – Art. 275 c.p.p. – Giurisprudenza – Fattispecie – Giudizio di legittimità – Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2016
Numero: 43953
Data di udienza: 5 Luglio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: ROSI
Premassima
INQUINAMENTO ARIA – Emissioni nocive ed inquinamento da sostanze tossiche – Sequestro parziale degli impianti – Proporzionalità ed adeguatezza del vincolo cautelare reale – Monitoraggio sulla qualità dell’aria – Prescrizione attuate parzialmente – Permanenza delle esigenze cautelari – Rigetto l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo ex decreto del 21/07/2014 – Studio di previsione sulla dispersione dei contaminanti – Art. 321 c.p.p. – Art. 674 c.p. – Art. 279, cc.2 e 5 D.lgs n. 152/2006 – Art. 17 CEDU – Art. 25 undecies, c. 2 lett. h) D.LGS n. 231/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro e periculum in mora – Qualificazione della legittimità dell’imposizione del vincolo – Verifica della persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura cautelare reale – Diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata – Rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione – Art. 275 c.p.p. – Giurisprudenza – Fattispecie – Giudizio di legittimità – Limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.43953
INQUINAMENTO ARIA – Emissioni nocive ed inquinamento da sostanze tossiche – Sequestro parziale degli impianti – Proporzionalità ed adeguatezza del vincolo cautelare reale – Monitoraggio sulla qualità dell’aria – Prescrizione attuate parzialmente – Permanenza delle esigenze cautelari – Rigetto l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo ex decreto del 21/07/2014 – Studio di previsione sulla dispersione dei contaminanti – Art. 321 c.p.p. – Art. 674 c.p. –
Art. 279, cc.2 e 5 D.lgs n. 152/2006 –
Art. 17 CEDU –
Art. 25 undecies, c. 2 lett. h) D.LGS n. 231/2001.
In tema di misure tutelari, la proporzionalità ed adeguatezza del vincolo cautelare reale deve essere valutata tenuto conto delle specifiche modalità esecutive del sequestro preventivo, di talchè risulta evidente che il vincolo reale, con contestuale facoltà d’uso (specificamente, autorizzazione all’esercizio produttivo con l’obbligo di adeguamento dell’impianto alla normativa posta a tutela dell’ambiente e della salute), risulta proporzionato ed adeguato alle ravvisate esigenze cautelari e pienamente rispettoso dei diritti costituzionali di proprietà e della libertà di iniziativa economica evocati dai ricorrenti. D’altra parte nella fattispecie, va rilevato che il G.I.P., in parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro, aveva confermato la già disposta autorizzazione all’utilizzo anche a fini produttivi dell’impianto.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro e periculum in mora – Qualificazione della legittimità dell’imposizione del vincolo – Verifica della persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura cautelare reale – Diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata – Rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione – Art. 275 c.p.p. – Giurisprudenza – Fattispecie – Giudizio di legittimità – Limiti.
Al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, sempre che tale sproporzione sia facilmente riscontrabile (sulla base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento, addotti dalle parti nel corso dell’udienza). Il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva (Cass., Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, Sartori; Sez. 5, n. 8152 del 21/1/2010, Magnano e altro). Pertanto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (Cass., Sez.6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Il controllo operato dai giudici di legittimità, come è noto, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass., Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri; Sez. 6, n. 3529 dell’l/2/1999, Sabatini; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia). Nella specie, il parziale dissequestro degli impianti condizionato alla realizzazione di una serie di opere finalizzate all’abbattimento delle emissioni; la questione relativa alla effettuazione o meno degli interventi richiesti e la loro idoneità al raggiungimento dello scopo, ossia ad abbattere l’impatto nocivo sull’ambiente delle emissioni prodotte dall’impianto produttivo, come pure la valutazione delle risultanze della relazione ARPAB, sono tutti profili che attengono al fatto, sul quale è ancorata la valutazione relativa alla sussistenza del periculum in mora, e non già a problematiche di diritto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari.
(dich. inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza n. 99/2015 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del 07/01/2006) Pres. AMORESANO, Rel. ROSI, Ric. Pittini ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.43953
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.43953
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PITTINI FEDERICO N. IL 29110/1961
MININI MARCO N. IL 13/10/1973
FERRIERE NORD S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 99/2015 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del 07/01/2006
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG Dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 gennaio 2016, il Tribunale di Potenza, sezione riesame, ha rigettato l’appello proposto dal difensore nell’interesse di Pittini Federico, Minini Marco e Ferriere Nord spa, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza in data 6 novembre 2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo in virtù di decreto del 21 luglio 2014, in forza dello studio di previsione sulla dispersione dei contaminanti commissionato alla La.Chi. Ver srl, con sede in Verona, consegnato il 31 luglio 2015 e degli esiti delle campagne deposimetri eseguiti nell’ottobre 2015. Il vincolo reale ha ad oggetto, in particolare, l’area acciaieria e tutte le altre aree del sito Ferriere Nord spa- Siderpotenza, non ancora dissequestrate, con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 674 c.p. e
279, commi 2 e 5 D.lgs n. 152 del 2006 (e per la società in riferimento ai reati di cui all’
art. 25 undecies, c. 2 lett. h) d.lgs n. 231 del 2001).
2. Avverso l’ordinanza il difensore Avv. Nunzia Barra, difensore dei soggetti indagati, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento, formulando quale unica doglianza la violazione dell’
art. 321 c.p.p., per insussistenza del periculum in mora. Il giudice dell’appello cautelare lo avrebbe ritenuto sussistente in forza di tre ragioni: 1) l’assenza di indicazioni in ordine agli interventi eseguiti in conseguenza dello studio sulle emissioni, quando invece le opere eseguite sono state indicate e descritte nell’istanza di dissequestro, come da allegati che si depositano; 2) non sarebbe stato depositato lo studio effettuato per le emissioni diffuse, ed invece nel doc. 3 è riprodotto proprio tale documento; 3) la relazione Arpab agli atti sarebbe un documento neutro; di contro nel documento emerge la diminuzione delle deposizioni delle sostanze inquinanti. Erroneamente pertanto il giudice avrebbe ritenuto sussistente un impatto negativo per la salute e l’ambiente e di conseguenza il provvedimento de quo violerebbe il principio di proporzionalità delle misure cautelari, che si applica alle misure cautelari reali, con evidente lesione anche dell’
art. 17 CEDU e dell’art. 1 del primo Protocollo Addizionale, in adesione alle indicazioni della Corte costituzionale che ha affermato che nessun diritto costituzionalmente garantito è tiranno rispetto agli altri diritti, ivi compresi il diritto di proprietà e di iniziativa economica.
3. In data 16 giugno 2016, la difesa delle parti ricorrenti ha depositato memoria, con allegato un vasto corredo documentale, con la quale vengono brevemente descritte le attività di monitoraggio effettuate in regime di autocontrollo dall’azienda, a seguito del provvedimento autorizzatorio del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 2 luglio 2015, come ultimate in data 30 agosto 2015, in esecuzione del PMC previsto dall’AIA. Inoltre si evidenzia che sul sito ufficiale dell’ARPAB sono stati pubblicati in data 25 maggio 2016 gli esiti di un monitoraggio sulla qualità dell’aria presso e/da Bucaletto e, per le emissioni fuggitive in uscita, gli interventi effettuati ad agosto 2015 avrebbero consentito un aumento dell’efficacia di captazione come risulta da nota Arpab, per cui l’innalzamento dei parametri sarebbe da ricondurre non all’impianto produttivo delle Ferriere Nord spa, ma al traffico, al riscaldamento domestico, all’incendio di sterpaglie e di rifiuti ed alla combustione di legna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez.6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Il controllo operato dai giudici di legittimità, come è noto, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 dell’l/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. Occorre anche sottolineare che la qualificazione della legittimità dell’imposizione del vincolo sulla
res è tema di valutazione da parte del Collegio di appello, il quale, se nell’atto impugnatorio la doglianza è stata esplicitamente sollevata, deve controllare la persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura cautelare reale, tenuto conto del rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione dettati dall’
art. 275 c.p.p. “al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata”, sempre che tale sproporzione sia facilmente riscontrabile (sulla base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento, addotti dalle parti nel corso dell’udienza). In tal caso il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva” (cfr., tra le molte, Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/1/2010, Magnano e altro, Rv. 246103).
3. Orbene nel caso di specie, il Tribunale dell’appello cautelare ha evidenziato preliminarmente che a seguito dell’istanza di restituzione dell’impianto siderurgico in sequestro in relazione ai reati di emissione nocive ed inquinamento da sostanze tossiche (diossina PCB e altro) il G.I.P. aveva già autorizzato un parziale dissequestro e la ripresa dell’attività, subordinandola alla realizzazione di una serie di opere finalizzate all’abbattimento delle emissioni; inoltre, sulla successiva istanza di dissequestro totale, considerato che per la pendenza del giudizio di merito non si poteva più discutere circa la sussistenza del fumus, il G.I.P. aveva rigettato l’istanza, valutando come necessaria una attività di istruttoria volta a verificare l’ottemperanza alle istruzioni impartite all’esito della consulenza tecnica.
4. Il Collegio di appello ha quindi ritenuto che lo studio commissionato dalla stessa compagine aziendale e dagli imputati non corrispondeva all’esecuzione degli interventi tecnici indicati come indispensabili ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione lesiva conseguente al reato. In particolare, è stato osservato che la mancata indicazione in ordine agli interventi eseguiti non è stata colmata dalle allegazioni difensive, né dal risultato non univoco dello studio ARPAB che ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori dati, considerato altresì il mancato deposito dello studio effettuato per le emissioni diffuse.
5. Appare evidente, per i principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, che la questione relativa alla effettuazione o meno degli interventi richiesti e la loro idoneità al raggiungimento dello scopo, ossia ad abbattere l’impatto nocivo sull’ambiente delle emissioni prodotte dall’impianto produttivo, come pure la valutazione delle risultanze della relazione ARPAB, sono tutti profili che attengono al fatto, sul quale è ancorata la valutazione relativa alla sussistenza del periculum in mora, e non già a problematiche di diritto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari.
6. Il Tribunale di Potenza ha valutato il permanere della sussistenza delle esigenze cautelari del vincolo apposto sulle res, la cui proporzionalità, del resto, è stata già valutata nell’originario provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in data 21 luglio 2014, né è stata posta in discussione attraverso una richiesta di riesame su quel provvedimento, sicché – allo stato e salva la sussistenza di nuovi elementi di fatto non valutabili nella presente sede – su tale proporzionalità incide il giudicato cautelare e non è censurabile nel presente ricorso.
7. D’altra parte, per completezza, va rilevato che avendo il G.I.P., in parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro, confermato la già disposta autorizzazione all’utilizzo anche a fini produttivi dell’impianto, la proporzionalità ed adeguatezza del vincolo cautelare reale trova conferma, dovendosi affermare il principio che la stessa deve essere valutata tenuto conto delle specifiche modalità esecutive del sequestro preventivo in oggetto, di talché risulta evidente che il vincolo reale,con contestuale facoltà d’uso (specificamente, autorizzazione all’esercizio produttivo con l’obbligo di adeguamento dell’impianto alla normativa posta a tutela dell’ambiente e della salute), risulta proporzionato ed adeguato alle ravvisate esigenze cautelari e pienamente rispettoso dei diritti costituzionali di proprietà e della libertà di iniziativa economica evocati dai ricorrenti.
8. Risulta quindi evidente che il presente ricorso mira nella sostanza a sollecitare a questa Corte una valutazione di elementi di fatto afferenti le misure imposte dal G.I.P., già esaminati dal Tribunale dell’appello cautelare nei limiti di quanto devoluto; una tale analisi è preclusa alla presente sede di legittimità. Pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente deve essere condannato, ex
art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di millecinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016
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