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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale penale Numero: 42925 | Data di udienza: 21 Maggio 2019

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Utilizzazione agronomica di acque di frantoio – Spandimento sul terreno delle acque di frantoio senza autorizzazione – Violazione delle prescrizioni o disposizioni regionali – Art. 137, d. Igs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Effetti dell’inammissibilità del ricorso – Cause di non punibilità – Preclusione – Art. 129 cod. proc. pen..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2019
Numero: 42925
Data di udienza: 21 Maggio 2019
Presidente: ROSI
Estensore: SOCCI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Utilizzazione agronomica di acque di frantoio – Spandimento sul terreno delle acque di frantoio senza autorizzazione – Violazione delle prescrizioni o disposizioni regionali – Art. 137, d. Igs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Effetti dell’inammissibilità del ricorso – Cause di non punibilità – Preclusione – Art. 129 cod. proc. pen..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 18/10/2019 (Ud. 21/05/2019), Sentenza n.42925

 

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Utilizzazione agronomica di acque di frantoio – Spandimento sul terreno delle acque di frantoio senza autorizzazione – Violazione delle prescrizioni o disposizioni regionali – Art. 137, d. Igs. n.152/2006.

In materia di tutela dall’inquinamento, l’utilizzazione di acque di frantoio in difformità alle disposizioni regionali in materia costituisce reato e non illecito amministrativo. Pertanto, integra il reato di cui all’art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l’utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell’attività.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Effetti dell’inammissibilità del ricorso – Cause di non punibilità – Preclusione – Art. 129 cod. proc. pen..

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 20/02/2018 del TRIBUNALE di LAGONEGRO) Pres. ROSI, Rel. SOCCI, Ric. Ferrara


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 18/10/2019 (Ud. 21/05/2019), Sentenza n.42925

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: FERRARA FEDERICA nato a ROMA;

avverso la sentenza del 20/02/2018 del TRIBUNALE di LAGONEGRO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lagonegro con sentenza del 20 febbraio 2018 ha condannato Federica Ferrara alla pena di € 1.000,00 di ammenda con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato di cui all’art. 137, d. Igs. 152 del 2006 perché […] a partire dal 13 del mese di novembre 2012 effettuava l’utilizzazione agronomica di circa 3 mc di acque di vegetazione prodotte dalle operazioni di molitura ed eccedenti la capacità di 8,66 mc delle vasche di accumulo istallate presso il predetto frantoio, un mese prima e quindi in assenza della comuinicazione preventiva al Sindaco del Comune di Episcopia, prevista dalla legge regionale 255/2007 […]- Reato accertato il 26 febbraio 2013.

2. L’imputata ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Prescrizione del reato. Il reato deve ritenersi prescritto per il decorso del termine massimo di anni 5.

2. 2. Manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione della responsabilità con errata interpretazione delle risultanze probatorie. L’ipotesi del reato contestato non sussiste in quanto il fatto è da ritenersi punito s lo con una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 574/1996, perché a 50 mc per ettaro è consentita la utilizzazione delle acque di frantorio.

Non essendo stata superata la soglia la sanzione al massimo è quella amministrativa degli artt. 3 e 8, legge 574/1996. Le prove assunte in dibattimento, inoltre, non hanno chiarito neanche con precisione quando lo spandimento delle acque di frantoio è stato effettuato. Il teste si limita a riferire che l’utilizzazione agronomica è avvenuta prima della comunicazione al Sindaco.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità della ricorrente relativamente al reato contestato, rilevando che l’utilizzazione delle acque di frantoio è stata effettuata senza previa comunicazione al Sindaco; comunicazione poi intervenuta successivamente, come emerge dalla deposizione del teste di P.G. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alle modalità dello spandimento sul terreno delle acque di frantoio, senza autorizzazione, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio.

Del resto l’utilizzazione di acque di frantoio in difformità alle disposizioni regionali in materia costituisce reato e non illecito amministrativo: «Integra il reato di cui all’art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l’utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell’attività. (Fattispecie relativa ad attività di trasporto delle acque svolta in difetto di documento di trasporto conforme alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia)» (Sez. 7, n. 37442 del 10/04/2015 – dep. 16/09/2015, Muraglia, Rv. 26445101). Il ricorso sul punto, articolato in fatto – in quanto appello – non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene configurabile solo un illecito amministrativo.

4. Alla data della sentenza impugnata non era decorso il termine massimo di prescrizione di anni 5, considerando anche le sospensioni della prescrizione e l’inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 21/05/2019

Così deciso, 21/05/2019

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