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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 56296 | Data di udienza: 24 Novembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Atti amministrativi incompatibili – Presentazione di un’istanza di condono o sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Violazioni in materia edilizia e antisismica – Fattispecie: Ricorso straordinario e pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017
Numero: 56296
Data di udienza: 24 Novembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CORBETTA


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Atti amministrativi incompatibili – Presentazione di un’istanza di condono o sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Violazioni in materia edilizia e antisismica – Fattispecie: Ricorso straordinario e pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56296


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Atti amministrativi incompatibili – Presentazione di un’istanza di condono o sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Violazioni in materia edilizia e antisismica – Fattispecie: Ricorso straordinario e pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010 – dep. 24/06/2010, Petrone). In particolare, laddove sia investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo; in senso conforme Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna). (Nella specie, non è stata riscontrata una seria e concreta prevedibilità del rilascio in sanatoria, sulla base da un lato, del fatto che il procedimento amministrativo, attivato con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, non è soggetto a definizione entro termini perentori, né in tempi prevedibilmente brevi; dall’altro che, in ogni caso, come già emergeva dalla sentenza di condanna, il pagamento dell’oblazione non era avvenuto entro il perentorio termine di legge, di talché anche l’esperita procedura per il condono edilizio non riverbera alcun effetto ai fini penali).
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO) Pres. FIALE, Rel. CORBETTA, Ric. Gullo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56296

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56296
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Gullo Vincenzo Domenico, nato a Basicò il 27/02/1952;
 
avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione del giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di sospensione e/o revoca, avanzata da Vincenzo Domenico Gullo, già definitivamente condannato per violazioni in materia edilizia e antisismica, dell’ordine di demolizione, disposto dalla Procura della Repubblica in data 08/02/2017, su un manufatto edilizio, abusivamente realizzato, in cemento armato.
 
2. Avverso l’indicato provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato, affidato ad un unico motivo, in cui si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per avere esercitato il tribunale una potestà riservata all’autorità amministrativa. Ad avviso del ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili; una situazione del genere sarebbe ravvisabile nel caso in esame, in quanto, dalla documentazione versata in atti, emergerebbe come da tempo si sia perfezionata la procedura di condono con il versamento dell’oblazione e l’integrazione della documentazione richiesta, mancando solamente l’emissione della concessione in sanatoria a cui va comunque equiparato, secondo il ricorrente, il versamento delle importi richiesti per l’oblazione, e non potendo comunque essere addebitato al Gullo l’inerzia della P.A., che non ha ancora provveduto ad emettere l’atto concessorio.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile perché generico, essendo meramente riproduttivo delle medesime questioni già sottoposte al tribunale, il quale le ha disattese con motivazione adeguata e giuridicamente corretta.
 
2. Invero, in tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010 – dep. 24/06/2010, Petrone, Rv. 247791). In particolare, laddove sia investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212; in senso conforme Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
 
3. Nel caso in esame, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi testé evocati, ritenendo come non vi sia una seria e concreta prevedibilità del rilascio in sanatoria, sulla base da un lato, del fatto che il procedimento amministrativo, attivato dal Gullo con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, non è soggetto a definizione entro termini perentori, né in tempi prevedibilmente brevi; dall’altro che, in ogni caso, come già emergeva dalla sentenza di condanna, il pagamento dell’oblazione, da parte del Gullo, non era avvenuto entro il perentorio termine di legge, di talché anche l’esperita procedura per il condono edilizio non riverbera alcun effetto ai fini penali.
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso i I 24/ 11/ 2017.
 
 
 
 
 
 
 

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