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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5816 | Data di udienza: 18 Gennaio 2022

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione – Confisca – Pieno accertamento dei fatti con ampia partecipazione degli interessati – Art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 129, c.1, e 578-bis cod. proc. pen..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Febbraio 2022
Numero: 5816
Data di udienza: 18 Gennaio 2022
Presidente: SARNO
Estensore: CORBO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione – Confisca – Pieno accertamento dei fatti con ampia partecipazione degli interessati – Art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 129, c.1, e 578-bis cod. proc. pen..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 18 febbraio 2022 (Ud. 18/01/2022), Sentenza n.5816

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione – Confisca – Pieno accertamento dei fatti con ampia partecipazione degli interessati – Art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 129, c.1, e 578-bis cod. proc. pen.

In tema di lottizzazione abusiva, per l’ammissibilità di un provvedimento di confisca, non è necessaria una sentenza di condanna, ma solo un «pieno accertamento» dei fatti conseguito sulla base di un’attività istruttoria che, nel momento in cui viene compiuta, è funzionale innanzitutto ad una verifica delle condizioni per adottare una decisione sul merito dell’imputazione, e che, quindi, è stata svolta quando non era ancora possibile una applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre, la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. Pertanto, in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001

(rigetta i ricorsi avverso sentenza del 17/07/2020 – CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA) Pres. SARNO, Rel. CORBO, Ric. Esposti


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 18/02/2022 (Ud. 18/01/2022), Sentenza n.5816

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1. Esposti Maira, nata a Correggio;
2. Esposti Claudio, nato a Scandiano;

avverso la sentenza in data 17/07/2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini dell’applicazione della confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17 luglio 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Claudio Esposti e Maira Esposti in ordine al reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione ed aveva disposto la confisca dei terreni ritenuti abusivamente lottizzati.

Secondo i giudici di merito, i due imputati, il primo come esecutore dei lavori, la seconda come proprietaria del terreno e committente, avevano effettuato, nell’agosto 2011, l’abusiva lottizzazione ad uso abitativo di un terreno rientrante in ambito territoriale rurale, recintando l’area e realizzando sia opere di urbanizzazione primaria, costituite in particolare da copertura con ghiaia del suolo, rete idrica, elettrica e fognaria, sia fabbricati ad uso abitativo, in particolare tre roulottes, una struttura in ferro e camper fissi al suolo, tutti collegati alla rete idrica, elettrica e fognaria.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Claudio Esposti e Maira Esposti, con un unico atto a firma dell’avvocato Enrico Della Capanna, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla legittimità della confisca, disposta nonostante l’istruttoria dibattimentale in primo grado sia stata svolta solo successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione del reato contestato.

Si deduce che la conclusione cui perviene la sentenza impugnata è illegittima, alla luce dei principi affermati da Sez. U, n. 13539 del 2020, la quale ha escluso espressamente la possibilità della prosecuzione del giudizio di primo grado una volta intervenuta la prescrizione, atteso l’obbligo di immediata declaratoria di questa a norma dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Si rappresenta, in particolare, che, nella specie, il fatto risale ad agosto 2011, con conseguente maturazione della prescrizione nell’agosto 2016, e che, però, l’istruttoria è stata svolta a partire dal settembre 2016, con sentenza di primo grado pronunciata il 17 novembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.

2. I ricorrenti contestano la legittimità della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, deducendo che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, e precisamente di Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, il giudizio di primo grado non può essere proseguito una volta intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione neppure per disporre l’ablazione ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, e che, nella specie, l’istruttoria è stata compiuta dopo il decorso del tempo necessario a prescrivere.

3. Ai fini dell’esame delle esposte censure, è necessario richiamare gli svolgimenti argomentativi contenuti nella sentenza Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, nelle parti di specifico interesse in questa sede.

3.1. Le Sezioni Unite, innanzitutto, premettono che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, purché sia compiutamente accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva.

In proposito, si richiama il testo dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale recita: «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite». Si osserva, poi, che la possibile coesistenza di statuizioni di prescrizione e di confisca risponde ad un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ed espressamente ritenuto compatibile sia con i principi costituzionali da Corte cost, sent. n. 49 del 2015, sia con i principi della CEDU da Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, purché vi sia stato un «pieno accertamento» del fatto. Si rappresenta, quindi, che tale soluzione è stata espressamente confermata anche dall’art. 578-bis cod. proc. pen., posta l’applicabilità di questa disposizione, inserita dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, anche alla confisca urbanistica.

3.2. Le Sezioni Unite, a questo punto, evidenziano che, come l’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, «l’art. 578-bis cod. proc. pen. non può presupporre che ai fini della confisca urbanistica sia sempre necessaria, in primo grado, una pronuncia di condanna» (cfr. § 6. del Considerato in Diritto).

Si segnala che la non necessità di una pronuncia di condanna in primo grado deriva sia da ragioni testuali, sia da ragioni sistematiche. Si rappresenta, infatti, da un lato, che «la formulazione letterale della norma [l’art. 578-bis cod. proc. pen.] non contiene alcun espresso riferimento a tale presupposto (venendo unicamente menzionata la necessità di previa confisca)»; dall’altro, che «il necessario referente dell’art. 578-bis cod. proc. pen., per quanto riguarda specificamente la confisca urbanistica, non può essere l’art. 240-bis bensì l’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 che opera il chiaro riferimento al solo “accertamento”».

3.3. Le Sezioni Unite, allo stesso tempo, però, segnalano, che deve escludersi che «il giudizio di primo grado, una volta intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque proseguire a tali soli fini di accertamento» (così § 6.1 del Considerato in Diritto).

In proposito, si osserva che, una volta intervenuta la causa di estinzione del reato, deve essere immediatamente pronunciata sentenza liberatoria a norma dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, si rappresenta, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, che «[n]essuna lettura della norma [desumibile dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001] costituzionalmente o convenzionalmente orientata nel senso della prosecuzione del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il fatto, appare, dunque sostenibile».

Si precisa che l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice di pronunciare la sentenza liberatoria «con immediatezza», quando venga ad esistere una delle «cause di non punibilità» da essa elencate, come, appunto, la prescrizione. A sostegno di tale conclusione, si richiama anche Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01, e si riporta, di tale decisione, il seguente periodo: «l’art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico». Si segnala, poi, che, in materia di confisca, anche urbanistica, nessuna disposizione o principio consente una deroga alla regola di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., diversamente da quanto espressamente previsto, invece, dall’art. 537 cod. proc. pen. in tema di pronuncia sulla falsità dei documenti, e dall’art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, in materia di contrabbando.

3.4. Le Sezioni Unite, sulla base di queste considerazioni, arrivano all’enunciazione dei principi di diritto.

Questi i principi di diritto formalmente enunciati: «La confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.

In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001» (§ 8. del Considerato in Diritto).

4. Sulla base del contenuto complessivo della decisione, sembra ragionevole ritenere che, quando l’attività di accertamento debba essere necessariamente compiuta per comprendere se si sia verificata la prescrizione, ed il suo svolgimento abbia determinato anche un «pieno accertamento» del fatto di lottizzazione abusiva, legittimamente è disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

Invero, secondo Sez. U, n. 13539 del 2020, cit., ai fini dell’adozione di un provvedimento di confisca di terreni abusivamente lottizzati, non è necessaria la pronuncia di una sentenza di condanna, ma occorre comunque un «pieno accertamento» del fatto.

Sempre secondo la medesima pronuncia delle Sezioni Unite, l’attività di accertamento, la cui completezza è necessaria per poter disporre la confisca, non può proseguire quando interviene la prescrizione, atteso l’obbligo di adottare “immediatamente” una pronuncia liberatoria.

Ora, l’obbligo di adottare “immediatamente” una pronuncia di proscioglimento per prescrizione richiede comunque che i relativi presupposti siano stati accertati, e che, quindi, si sia proceduto ad acquisire i pertinenti elementi istruttori.

In effetti, la norma di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proprio perché la sua funzione è quella di evitare un inutile compimento di attività processuali quando vi sono le condizioni per adottare una pronuncia di proscioglimento, non preclude certo lo svolgimento dell’attività istruttoria, quando questa è ancora necessaria per accertare la sussistenza della “causa di non punibilità” che consente, appunto, di adottare tale tipo di sentenza. Non a caso, Sez. U, n. 17179 del 2002, Conti, cit., in un punto della motivazione espressamente trascritto da Sez. U, n. 13539 del 2020, Perroni, cit., e precedentemente riportato per esteso (v. § 3.3), evidenzia che l’art. 129 cod. proc. pen. mira ad impedire lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività processuale «allorché emerga una causa di non punibilità».

Ciò posto, poi, se l’attività istruttoria compiuta al fine di verificare l’eventuale maturazione della prescrizione del reato consente di pervenire anche ad un «pieno accertamento» del fatto, non si vede perché sia preclusa l’adozione di una statuizione di confisca. Secondo Sez. U, n. 13539 del 2020, Perroni, cit., infatti, per l’ammissibilità di un provvedimento di confisca, non è necessaria una sentenza di condanna, ma solo un «pieno accertamento» dei fatti conseguito sulla base di un’attività istruttoria che, nel momento in cui viene compiuta, è funzionale innanzitutto ad una verifica delle condizioni per adottare una decisione sul merito dell’imputazione, e che, quindi, è stata svolta quando non era ancora possibile una applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

5. Le conclusioni appena raggiunte, peraltro, non appaiono eccentriche rispetto all’elaborazione giurisprudenziale successiva alla sentenza Sez. U, n. 13539 del 2020, Perroni, cit.

Innanzitutto, una recente decisione, di cui allo stato è nota solo la notizia ufficiale, ma di cui non risulta ancora depositata la motivazione, ha espressamente affermato che è possibile ordinare la c.d. confisca lottizzatoria quando sia maturata la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia di primo grado, ma successivamente all’acquisizione, nel contraddittorio delle parti, degli elementi istruttori necessario per l’accertamento del fatto contestato in giudizio (si tratta di una pronuncia della Sez. 3, resa all’udienza del 22 ottobre 2021, nel proc. R.G. n. 16713/2021).

Altre decisioni, inoltre, hanno osservato che, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di procedimento cumulativo, può essere disposta dal giudice di primo grado anche in presenza di una causa estintiva dell’illecito lottizzatorio determinata dalla prescrizione, purché ne sia accertato, nel contraddittorio delle parti, l’elemento oggettivo e soggettivo nel prosieguo dell’istruttoria dibattimentale svolta per gli altri reati, ove non sia stato richiesto il proscioglimento fondato sulla maturazione dei termini di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Nobis, Rv. 281728-01, e Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, Rv. 280773-01). Queste decisioni, in particolare, si segnalano perché, a fondamento delle loro conclusioni, hanno valorizzato, tra l’altro, che l’attività istruttoria, sebbene svolta dopo la data in cui – come si è accertato ex post – era maturata la prescrizione, era stata comunque compiuta per poter assumere una pronuncia sul merito di una imputazione, e non certo al solo fine di disporre la confisca.

6. Precisato che, in un processo per il reato di lottizzazione abusiva, quando l’attività di accertamento debba essere necessariamente compiuta per comprendere se si sia verificata la prescrizione, ed il suo svolgimento abbia determinato anche un «pieno accertamento» del fatto, legittimamente è disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati anche in caso di contestuale pronuncia di estinzione del reato, deve evidenziarsi come la vicenda oggetto della sentenza impugnata rientra in questo paradigma.

Invero, l’imputazione, nel precisare la collocazione temporale della condotta illecita, indica: «Fatto avvenuto […] quantomeno dall’agosto 2011 (data di attivazione delle utenze elettriche) al 16 aprile 2014 (data dell’ultimo sopralluogo). La sentenza di primo grado, poi, pronunciata il 13 gennaio 2017, ossia molto prima dello scadere di cinque anni dal 16 aprile 2014, ha dichiarato non doversi procedere per l’estinzione del reato per prescrizione, dopo aver osservato in premessa: «All’esito dell’istruttoria dibattimentale, pur essendo stata accertata la penale responsabilità degli imputati per il reato ascritto, nondimeno si deve prendere atto che la condotta è certamente stata realizzata nell’agosto 2011». La medesima sentenza, inoltre, ha specificamente e puntualmente richiamato tutte le risultanze istruttorie acquisite per spiegare perché il reato di lottizzazione abusiva deve ritenersi essere stato consumato nell’agosto 2011.

La sentenza di secondo grado, ancora, ha escluso che «la confisca non potesse essere disposta sol perché l’istruttoria è stata svolta successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione: alla luce anche della formulazione del capo di imputazione […], la stessa determinazione della consumazione del reato ha richiesto lo svolgimento dell’istruttoria e non era possibile adottare in via immediata la formula di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.».

Del resto, i ricorsi, nell’unitario documento redatto, non contestano la circostanza appena indicata, ma si limitano a rappresentare che l’attività istruttoria fu compiuta solo a partire dal settembre 2016, ossia dopo il decorso di cinque anni da quella che poi sarebbe risultata essere la data finale di consumazione del reato. Gli indicati atti di impugnazione, anzi, non solo non allegano la presentazione di richieste nel corso del giudizio di primo grado, prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale, aventi ad oggetto la dichiarazione di estinzione dell’illecito penale per prescrizione, ma, in premessa, riconoscono esplicitamente la necessità dell’istruttoria dibattimentale per l’individuazione del momento di inizio del decorso del termine di prescrizione, affermando: «Tali circostanze, emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni Marmirolo Mauro, Zecchetti Giuseppe e Renna Concetta, consentivano pertanto di collocare il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva quantomeno nell’agosto del 2011».

7. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/01/2022

 
 

 

 

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