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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 35566 | Data di udienza: 23 Maggio 2017

* ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni moleste “olfattive” – Reato di cui all’art. 674 cod.pen. – Configurabilità – Superamento della normale tollerabilità – Accertamento attraverso prova testimoniale – Compimento di accertamenti tecnici specifici – Necessità – Esclusione – Fattispecie: Esalazioni maleodoranti nel giardino confinante provenienti dalle deiezioni canine.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2017
Numero: 35566
Data di udienza: 23 Maggio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GAI


Premassima

* ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni moleste “olfattive” – Reato di cui all’art. 674 cod.pen. – Configurabilità – Superamento della normale tollerabilità – Accertamento attraverso prova testimoniale – Compimento di accertamenti tecnici specifici – Necessità – Esclusione – Fattispecie: Esalazioni maleodoranti nel giardino confinante provenienti dalle deiezioni canine.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 23/05/2017) Sentenza n.35566


ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni moleste “olfattive” – Reato di cui all’art. 674 cod.pen. – Configurabilità – Superamento della normale tollerabilità – Accertamento attraverso prova testimoniale – Compimento di accertamenti tecnici specifici – Necessità – Esclusione – Fattispecie: Esalazioni maleodoranti nel giardino confinante provenienti dalle deiezioni canine.

 

In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin; Sez. 3, n. 45230 del 03/07 /2014, Benassi). Nella specie, sia le deiezioni canine e sia la cattiva pulizia dei cani provocavano nel cortile attiguo esalazioni che superavano la normale tollerabilità, la cui prova ben può essere offerta anche con prova testimoniale non essendo necessario, il compimento di accertamenti tecnici specifici (Sez. 3, n. 38073 del 21/09/2007, Salleo Puntillo).


(annulla senza rinvio per prescrizione sentenza del 26/01/2015 TRIBUNALE DI FROSINONE) Pres. SAVANI, Rel. GAI, Ric. Coppotelli ed altra

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 23/05/2017) Sentenza n.35566

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 23/05/2017) Sentenza n.35566
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposto da:
 
1. Coppotelli Livio, nato a Anagni il 07/08/1971
 
2. Marchetti Aurora, nata a Roma il 14/04/1974;
 
avverso la sentenza del 26/01/2015 del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
 
udito l’avv. Silvia Latini in sost. dell’avv. Schina che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 26 gennaio 2015, ha condannato Coppotelli Livio e Machetti Aurora, alla pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di € 200,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 e 674 cod.pen. in relazione all’esalazioni moleste, provenienti dalle deiezioni canine, nel giardino confinante delle parti civili Zegretti e Trulli; fatto accertato in Anagni il 14/09/2010, data della denuncia querela.
 
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
 
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 674 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto prova del superamento della normale tollerabilità, motivazione in termini di dubbio e con travisamento per omissione delle circostanze allegate dagli imputati.
 
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione all’affermazione della responsabilità della Marchetti sul rilievo che i cani erano di esclusiva proprietà del Coppotelli, coniuge in regime di separazione dei beni.
 
2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di legge con riferimento all’omessa motivazione della determinazione della pena irrogata in misura prossima al massimo edittale, pur con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
 
E’ stato depositato atto di remissione di querela, in data 14/04/2017, e relativa accettazione, in data 29/04/2017.
 
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione al 14/09/2015, in presenza di un motivo di ricorso (terzo) non inammissibile.
 
Peraltro, i motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod.proc.pen., essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
 
5. Manifestamenti infondati sono il primo e il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 674 cod.pen. 
 
Al riguardo è utile rammentare che in tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin, Rv. 269326; Sez. 3, n. 45230 del 03/07 /2014, Benassi, Rv. 260980).
 
Ciò posto in diritto, il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato di cui all’art. 674 cod.pen. sul condivisibile rilievo che, quanto alla configurabilità della fattispecie doveva ritenersi integrata sia per l’entità delle esalazioni maleodoranti (quali riferite dalle parti lese e dalla teste Zangretti Silvia e del teste Russo, che era un abituale frequentatore della casa delle parti civili), determinate dalla presenza di più animali di grossa taglia nel cortile degli imputati, cortile confinante con quello delle persone offese, ed imputabili a questi ultimi sotto il profilo della mancata adozione delle cautele idonee ad evitare disturbi e molestie ai vicini, sicchè la circostanza della esclusiva proprietà dei cani al solo marito non esclude la responsabilità della moglie, e sia per l’evidente superamento della richiesta tollerabilità, in ragione degli effetti provocati da tali esalazioni dei quali aveva diffusamente riferito in dibattimento la parte civile come appunto «intollerabili».
 
Il Tribunale con motivazione congrua, adeguata e priva di illogicità manifesta ha ritenuto configurato il reato sul corretto rilievo che le deiezioni canine e la cattiva pulizia dei tre cani aveva provocato nel cortile attiguo esalazioni che superavano la normale tollerabilità, la cui prova ben può essere offerta anche con prova testimoniale non essendo necessario, il compimento di accertamenti tecnici specifici (Sez. 3, n. 38073 del 21/09/2007, Salleo Puntillo, Rv. 237844).
 
6. Il terzo motivo non è inammissibile, sussistendo all’evidenza il lamentato vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Gli imputati sono stati condannati alla pena di € 200,00 di ammenda ciascuno, con la riduzione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna spiegazioni delle ragioni, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., per le quali il giudice abbia ritenuto congrua una pena prossima al limite massimo edittale.
 
7. Purtuttavia, deve darsi atto che, nelle more del ricorso, è maturata la prescrizione del reato, al 14 settembre 2015, essendo decorsi cinque anni, ex art. 157 e 161 cod.proc.pen., dalla data di commissione del fatto. 
 
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, essendo precluso un nuovo esame sul punto, da parte del giudice di merito, dall’obbligo di immediata declaratoria di non punibilità per prescrizione ex art. 129 cod.proc.pen. Come è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 cod.proc.pen.; tuttavia, in presenza di statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere pronunciato anche l’annullamento della sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio agli effetti civili al giudice competente per valore in grado d’appello.
 
Così deciso il 23/05/2017
 

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