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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 35556 | Data di udienza: 11 Maggio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso – Sopravvenuta prescrizione dei reati edilizi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – RISARCIMENTO DANNO – Restituzioni o risarcimento dei danni conseguenti a reato – Effetti civili della pronuncia in primo grado – Sopravvivenza – Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 578 e 622 cod. proc. pen.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2017
Numero: 35556
Data di udienza: 11 Maggio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: Andreazza


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso – Sopravvenuta prescrizione dei reati edilizi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – RISARCIMENTO DANNO – Restituzioni o risarcimento dei danni conseguenti a reato – Effetti civili della pronuncia in primo grado – Sopravvivenza – Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 578 e 622 cod. proc. pen.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 11/05/2017) Sentenza n.35556


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso – Sopravvenuta prescrizione dei reati edilizi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – RISARCIMENTO DANNO – Restituzioni o risarcimento dei danni conseguenti a reato – Effetti civili della pronuncia in primo grado – Sopravvivenza – Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 578 e 622 cod. proc. pen.
 
L’art 578 cod. proc. pen., nel disciplinare la “decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”, prevede espressamente che, allorquando sia stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzioni o al risarcimento dei danni conseguenti a reato, il giudice di appello (oltre che il giudice di legittimità), nel pronunciare l’estinzione del reato per effetto dell’amnistia o della prescrizione, debba comunque decidere sull’impugnazione ai soli effetti riguardanti le statuizioni civilistiche, essendosi così voluto evitare, da un lato, che la pronuncia di estinzione per tali due cause travolga automaticamente la condanna agli effetti civili già pronunciata in primo grado e, dall’altro che, quest’ultima diventi insindacabile pur a fronte di estinzione del reato. Nella specie, la sentenza ha per effetto della dichiarata improcedibilità conseguente all’intervenuta prescrizione, immotivatamente revocato le statuizioni civili quando, invece, avrebbe dovuto appunto procedere comunque a valutare gli elementi di prova idonei a condurre motivatamente alla conferma o meno delle stesse. 
 
 
(Annulla con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello CORTE D’APPELLO DI NAPOLI del 15/09/2015) Pres. SAVANI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Comune di Napoli nei confr. di Iorio ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 11/05/2017) Sentenza n.35556

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/07/2017 (Ud. 11/05/2017) Sentenza n.35556

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Comune di Napoli nel procedimento nei confronti di: 
 
Iorio Angelo, n. a Napoli il 28/07/1973;
 
Terlizzi Ferdinando, n. a Santa Maria Capua Vetere il 16/05/1937;
 
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 15/09/2015;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tacci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il Comune di Napoli, quale parte civile costituita, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 15/09/2015 che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Iorio Antonio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, già rubricato al capo a) dell’imputazione (per avere in qualità di amministratore unico della discoteca JADA CLUB e committente delle opere abusive in assenza di permesso di costruire, accorpato i locali della discoteca JADACLUB ad una unità abitativa posta al piano terra per la creazione di una seconda uscita di sicurezza così eseguendo interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso della predetta unità abitativa, in zona omogenea A), per estinzione dovuta a prescrizione, ha revocato le statuizioni civili già disposte dal giudice di primo grado.
 
 
2. Con un unico motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione degli art. 578 cod. proc. pen .. , 157 e 161 cod. pen .. , 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 nonché degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e difetto di motivazione per avere il Giudice di Appello revocato le statuizioni civili correttamente disposte nella sentenza del Tribunale pur affermando espressamente l’estinzione per prescrizione del reato maturata in data 04/07/2014 e, dunque, successivamente alla sentenza di primo grado.
 
 
3. Il ricorso è fondato.
 
L’art 578 cod. proc. pen., nel disciplinare la “decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”, prevede espressamente che, allorquando sia stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzioni o al risarcimento dei danni conseguenti a reato, il giudice di appello (oltre che il giudice di legittimità), nel pronunciare l’estinzione del reato per effetto dell’amnistia o della prescrizione, debba comunque decidere sull’impugnazione ai soli effetti riguardanti le statuizioni civilistiche, essendosi così voluto evitare, da un lato, che la pronuncia di estinzione per tali due cause travolga automaticamente la condanna agli effetti civili già pronunciata in primo grado e, dall’altro che, quest’ultima diventi insindacabile pur a fronte di estinzione del reato.
 
Nella specie, è indubbia la violazione del disposto normativo appena ricordato, posto che la sentenza ha, per effetto della dichiarata improcedibilità conseguente all’intervenuta prescrizione, immotivatamente revocato le statuizioni civili quando, invece, avrebbe dovuto appunto procedere comunque a valutare gli elementi di prova idonei a condurre motivatamente alla conferma o meno delle stesse.
 
Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente alla omessa delibazione in ordine alle statuizioni civili con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
 
 
Roma, 11 maggio 2017
 

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