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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 35068 | Data di udienza: 12 Aprile 2016

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela paesaggistica dei territori costieri – Ambito di efficacia e limiti – Beni paesaggistici – Realizzazione di lavori di qualsiasi genere e uso puro e semplice – Differenza – Artt. 142, 170 e 181 d.lgs. n.42/2004 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Agosto 2016
Numero: 35068
Data di udienza: 12 Aprile 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Aceto


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela paesaggistica dei territori costieri – Ambito di efficacia e limiti – Beni paesaggistici – Realizzazione di lavori di qualsiasi genere e uso puro e semplice – Differenza – Artt. 142, 170 e 181 d.lgs. n.42/2004 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/08/2016 (ud. 12/04/2016) Sentenza n.35068



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela paesaggistica dei territori costieri – Ambito di efficacia e limiti – Artt. 142, 170 e 181 d.lgs. n.42/2004.
 
 
La tutela imposta dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente i territori costieri ricompresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, non si estende oltre. In particolare, la proprietà di un’area, parte della quale ricade all’interno della cd. fascia di rispetto, non legittima l’estensione del vincolo a tutta l’area stessa.
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni paesaggistici – Realizzazione di lavori di qualsiasi genere e uso puro e semplice – Differenza.  
 
L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 sanziona penalmente la realizzazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, non l’uso puro e semplice che di tali beni si faccia (si veda, al riguardo, il diverso tenore letterale dell’art. 170, d.lgs. n. 42 del 2004); né tale uso (ancorché valutabile a fini cautelari) estende la permanenza del reato oltre il momento finale della realizzazione dei lavori.
 
 
(conferma ordinanza del 08/09/2015 del TRIBUNALE DI UDINE) Pres. ROSI, Rel. ACETO, Ric. Anastasia
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/08/2016 (ud. 12/04/2016) Sentenza n.35068

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/08/2016 (ud. 12/04/2016) Sentenza n.35068
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine nel procedimento a carico di Anastasia Claudio, nato a Aix Les Bains il 14/11/1965, avverso l’ordinanza del 08/09/2015 del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria degli avv.ti Alvise Cecchinaro e Susanna Geremia, difensori di fiducia di Claudio Anastasia, amministratore p.t. del condominio <<Residence Olimpo>>, che hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 08/09/2015 di quello stesso Tribunale che ha annullato il decreto del 06/08/2015 con cui il G.i.p. di quel capoluogo, sulla ipotizzata sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, aveva disposto il sequestro preventivo di un’area, sita in Lignano Sabbiadoro, distante dal mare meno di 300 metri e perciò sottoposta a vincolo paesaggistico, da tempo utilizzata senza alcuna autorizzazione come parcheggio a servizio degli autoveicoli dei condomini del <<Residence Olimpo>> previa installazione di barre stradali automatizzate, paletti e catenelle.
 
1.1. Con unico motivo eccepisce che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale: a) il vincolo paesaggistico sussiste sull’intera area, non solo sulla parte compresa nella cd. fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia; b) in ogni caso, anche il mero utilizzo dell’area come parcheggio di autoveicoli necessita di specifica autorizzazione paesaggistica; e) il permanente utilizzo dell’area in violazione del vincolo impedisce il decorso del termine di prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è infondato.
 
3. Il Tribunale del riesame ha spiegato che non sussistono gli indizi dell’ipotizzato reato perché: a) dalla planimetria allegata al decreto di sequestro risulta che solo una minima parte dell’area adibita a parcheggio ricade nella cd. fascia protetta di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004; b) in tale porzione era stato realizzato un varco di accesso sul quale era stato posto uno sbarramento datato e nemmeno utilizzato perché adiacente ad un’area di parcheggio pubblica; c) l’utilizzo dell’area come parcheggio asservito al condominio risale al 1981, ad epoca addirittura anteriore alla introduzione del vincolo.
 
3.1. Il pubblico ministero ricorrente non contesta i fatti, così come descritti dal Tribunale, ma ritiene, come detto, che: a) il vincolo si estende all’intera area adibita a parcheggio; b) l’utilizzo permanente dell’area determina la permanente violazione del vincolo.
 
3.2. Entrambi i rilievi sono infondati.
 
3.3. La tutela imposta dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente i territori costieri ricompresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, non si estende oltre. In particolare, la proprietà di un’area, parte della quale ricade all’interno della cd. fascia di rispetto, non legittima l’estensione del vincolo a tutta l’area stessa.
 
3.4. Non rileva, inoltre, l’utilizzo del bene in sé (peraltro nemmeno in concreto con la destinazione urbanistica dell’area), bensì il fatto che la realizzazione delle opere necessarie a tale utilizzo e l’utilizzo stesso risalgono, secondo deduzioni non contestate, al 1981, ad epoca addirittura anteriore alla stessa apposizione del vincolo, introdotto per la prima volta con D.M. 21 settembre 1984 (annullato in sede giurisdizionale amministrativa con sentenza del sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1548 del 1985) e quindi, in via definitiva, con legge 8 agosto 1985, n. 431.
 
3.5. Sicché non han pregio le questioni relative alla permanente lesione dei valori tutelati dal vincolo se, prima ancora, non sussiste il reato ipotizzato.
 
3.6. L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 sanziona penalmente la realizzazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, non l’uso puro e semplice che di tali beni si faccia (si veda, al riguardo, il diverso tenore letterale dell’art. 170, d.lgs. n. 42 del 2004); né tale uso (ancorché valutabile a fini cautelari) estende la permanenza del reato oltre il momento finale della realizzazione dei lavori.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. 
 
Così deciso il 12/04/2016.
 
 
 
 

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