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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 38725 | Data di udienza: 26 Aprile 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Bonifica dei siti – Osservanza dei “progetti approvati” – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 242 bis e ss. 192, 255, 256 e 257  d. lgs. n. 152/2006 – Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – Titolari di imprese o di responsabili di enti – Elemento specializzante della commissione del fatto – Giurisprudenza T.U.A..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Settembre 2016
Numero: 38725
Data di udienza: 26 Aprile 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Scarcella


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Bonifica dei siti – Osservanza dei “progetti approvati” – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 242 bis e ss. 192, 255, 256 e 257  d. lgs. n. 152/2006 – Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – Titolari di imprese o di responsabili di enti – Elemento specializzante della commissione del fatto – Giurisprudenza T.U.A..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/09/2016 (ud. 26/04/2016) Sentenza n.38725



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Bonifica dei siti  – Osservanza dei “progetti approvati” – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 242 bis e ss. 192, 255, 256 e 257  d. lgs. n. 152/2006.
 
Il comma quarto dell’art. 257, d. lgs. n. 152 del 2006, prevede espressamente che solo l’osservanza dei “progetti approvati” ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1, donde la mancata prova dell’approvazione del progetto osta all’applicabilità della predetta condizione di non punibilità.


RIFIUTI – Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – Titolari di imprese o di responsabili di enti – Elemento specializzante della commissione del fatto – Art. 255, c.1° T.U.A..
 
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all’art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
 

(conferma sentenza del TRIBUNALE DI CASSINO in data 5/12/2014) Pres. GRILLO, Rel. SCARCELLA, Ric. Napolitano

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/09/2016 (ud. 26/04/2016) Sentenza n.38725

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 19/09/2016 (ud. 26/04/2016) Sentenza n.38725

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da NAPOLITANO ANGELO,n. 29/11/1968 a Mondragone;
avverso la sentenza del tribunale di CASSINO in data 5/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. A. D’Ambrosio, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 5/12/2014, depositata in data 12/02/2015, il tribunale di Cassino condannava il Napolitano alla pena di 8000 € di ammenda per il reato di cui all’art. 256, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l’originaria imputazione ascritta (artt. 192, comma primo, 256, comma primo, lett. b) e comma secondo, d. lgs. n. 152 del 2006), in relazione a fatti accertati in data 27/05/2011 e contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nell’imputazione.
 
2. Ha proposto ricorso NAPOLITANO ANGELO mediante difensore fiduciario – procuratore speciale cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 40 cod. pen. e degli artt. 255/256 e 257 t.u.a. e correlato vizio motivazionale di travisamento ed insussistenza della prova.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice nel riqualificare il fatto ha condannato l’imputato per il reato di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti; il tribunale avrebbe dunque condannato il ricorrente per il solo fatto di essere proprietario dei terreni su cui è stato effettuato il presunto abbandono di rifiuti; ciò avrebbe determinato la violazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale per ritenere configurabile detto reato non è sufficiente la mera qualità di proprietario dell’area, ma è necessario accertare il concorso, a qualsiasi titolo, del proprietario con gli autori del fatto; nel caso in esame non risulterebbe la prova né del fatto che il ricorrente abbia personalmente effettuato l’abbandono dei rifiuti sul suo terreno, né che questi abbia incaricato terzi, né tantomeno la prova del suo concorso con gli autori del fatto, che sono rimasti sempre ignoti; la sentenza ha ritenuto il ricorrente quale committente dello sversamento illecito di rifiuti, poiché portatore di un interesse specifico e concreto alla edificazione di un manufatto industriale in quella zona, e dunque al livellamento del terreno; in sostanza, si è ritenuto che, dovendo il ricorrente realizzare un intervento edilizio industriale sui fondi in questione, questi aveva un interesse a gettare e spargere sui fondi interessati dalla futura costruzione di un capannone, materiali di scarto edili e laterizi per realizzare una piattaforma ampia e livellata sulla quale sarebbe stato realizzato il capannone; secondo il ricorrente questa conclusione sarebbe frutto di una valutazione del giudice non supportata da alcun riscontro probatorio, attesoché l’essere stata fondata esclusivamente sulla deposizione del teste Di Rollo (il quale aveva riferito che lo spargimento di rifiuti era da ritenersi preordinato a compensare il dislivello tra i fondi contigui e ad ampliarne la superficie utilizzabile a fini edilizi) nonché sulla comunicazione fatta dal medesimo ricorrente circa l’esistenza di un permesso di costruire sui suddetti terreni, non potrebbe avere alcuna rilevanza al fine di individuare il ricorrente qualche responsabile penale del reato contestato; il giudice avrebbe basato la sua convinzione sul fatto che, siccome il ricorrente doveva realizzare sul terreno una costruzione, allora sarebbe stato lui a commissionare lo sversamento dei rifiuti al fine di livellare ed ampliare il terreno; tale ricostruzione sarebbe assolutamente fantasiosa, oltre che smentita dai fatti e dalle risultanze istruttorie atteso che da un lato, nessuna costruzione risulta mai essere stata realizzata sui terreni in questione; dall’altro che non tutti i terreni interessati dall’abbandono risultano di proprietà della società dell’imputato; né, infine, alcun valore sintomatico potrebbe essere attribuito al fatto che l’imputato era sempre stato presente ai diversi sopralluoghi effettuati sul posto; infine, censurabile sarebbe la sentenza laddove il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse interloquito con l’Arpa, depositando una relazione tecnica in cui sosteneva di aver bonificato l’area, così ritenendo che il Napolitano avesse sostanzialmente ammesso tramite il proprio consulente di aver effettuato il deposito e così ammettendo l’addebito; tale affermazione sarebbe frutto di un evidente travisamento dei fatti e della prova, in quanto il ricorrente non avrebbe mai inteso sanare alcuna pendenza con l’Arpa, ma avrebbe invece posto in essere la bonifica dell’area al fine di poter godere del beneficio della non punibilità, ossia avrebbe esercitato la facoltà prevista dagli articoli 242 e seguenti del testo unico ambientale effettuando la bonifica dei terreni non per ammettere la sua responsabilità penale, ma al fine di poter beneficiare dell’applicazione dell’articolo 257 comma quarto del decreto legislativo numero 152/2006.
 
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 255/256 e 257 t.u.a.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente riqualificato il fatto riconducendolo alla fattispecie di cui all’articolo 256 secondo comma del decreto legislativo numero 152 del 2006; in particolare, si sostiene che l’unica fattispecie ravvisabile sarebbe quella di cui all’articolo 255 del medesimo decreto, la quale prevede solo una sanzione amministrativa; non potrebbe cioè ritenersi che la società del Napolitano svolga un’attività di impresa inerente alle condotte tipiche in materia di gestione di rifiuti, sicché ove si ritenesse rilevante la sua condotta, tutt’al più dovrebbe trovare applicazione la fattispecie di cui all’articolo 255 citato.
 
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 242 e ss. e dell’art. 257, comma quarto, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di travisamento della prova.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il tribunale non ha ritenuto di dover applicare nel caso in esame la causa di non punibilità prevista dall’articolo 257 comma quarto del decreto legislativo numero 152 del 2006, in particolare poiché un teste lo avrebbe escluso perché l’intervento avrebbe dovuto essere più approfondito e proteso alla verifica della presenza sotterranea di inquinamento o di contaminazione; ancora una volta il tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulla valutazione assolutamente personale di un teste pur se qualificato, atteso che, il ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata, tramite un professionista, ha effettuato tutti i procedimenti previsti dagli artt. 242 seguenti del testo unico ambientale per la regolare bonifica dei terreni; atteso quindi il rispetto della normativa, le dichiarazioni del teste sarebbero esclusivamente frutto di un parere personale.
 
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 256, comma 1, lett. b), t.u.a.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la sentenza ha condannato il ricorrente ad una ammenda di € 8000 data la estensione del terreno interessato dallo spandimento di rifiuti speciali pari a circa 450 m2; ciò avrebbe determinato una evidente violazione della legge penale atteso che dalla perizia del professionista in atti allegata risulta che non tutto il terreno fosse di proprietà della società del ricorrente in quanto una particella, la 710, era di proprietà di altra ditta; ciò quindi significa che la parte interessata dall’abbandono di rifiuti non poteva essere pari a 450 metri quadrati ma ad una misura inferiore, donde la pena risulterebbe eccessiva.
 
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza e/o comunque manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione e vizio di travisamento della prova. 
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, le motivazioni addotte dal tribunale di Cassino sarebbero totalmente e manifestamente contraddittorie, tali da travisare in maniera evidente i fatti e le prove raccolte.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
 
4. Seguendo la struttura dell’impugnazione come proposta in questa sede di legittimità, può essere esaminato il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 40 cod. pen., e agli artt. 256, 255 e 257 T.U.A. e correlato vizio di travisamento ed insussistenza della prova. Osserva il collegio, come in relazione al fatto contestato, il tribunale fornisce una descrizione dettagliata dell’accertamento evidenziato, precisando come sui terreni in questione fossero stati sparsi ed interrati consistenti quantitativi di rifiuti speciali; le dichiarazioni del teste Di Rollo, il quale aveva espresso una ipotesi investigativa secondo cui lo spandimento di tali rifiuti era finalizzato a compensare il dislivello tra i fondi contigui, sono state corroborate da un dato oggettivo fondamentale, costituito dalla comunicazione del permesso di costruire alla società del ricorrente in data 17 luglio 2009 per la costruzione di un capannone industriale sulle particelle in questione; da qui l’affermazione del tribunale secondo cui, dovendo il Napolitano realizzare un intervento edilizio industriale sui fondi in questione, egli aveva interesse a gettare e spargere sui fondi interessati dalla futura costruzione di un capannone materiali di scarto edili e laterizi per realizzare una piattaforma ampia e livellata sulla quale sarebbe stato realizzato il capannone.
 
Corretta è inoltre la qualificazione giuridica del fatto operata al punto 3 della sentenza impugnata, laddove il giudice di merito inquadra l’operazione posta in essere dal ricorrente tra le operazioni di smaltimento di cui alla parte IV, all. b), D12, intesa quale deposito permanente di rifiuti, ciò che integra (vedi punto 4 della sentenza impugnata) una forma illecita di smaltimento che configura il reato di cui all’articolo 256, lettera A), Testo unico ambientale, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere accertata la presenza di rifiuti pericolosi; parimenti corretta, e basata quindi sulla valutazione degli elementi indiziari costituenti prova logica, è la qualificazione dell’imputato quale committente dello spandimento illecito di rifiuti speciali in questione, non solo per la sua sintomatica presenza sul luogo nel corso dei sopralluoghi, ma anche -e soprattutto- per aver questi presentato una relazione tecnica preordinata alla bonifica dell’area, osservando il tribunale come dalla predetta relazione tecnica emergessero prove inconfutabili sia del fatto che il deposito di rifiuti fosse ad egli riportabile nonché per avere il medesimo provveduto alla rimozione mediante pala meccanica; quanto, infine, alla condizione di non punibilità di cui all’articolo 257, comma quarto, decreto legislativo n. 152 del 2006, la stessa è stata esclusa dal tribunale in base alle dichiarazioni del teste qualificato, in quanto l’intervento avrebbe dovuto essere più approfondito e proteso alla verifica sotterranea dell’eventuale inquinamento e contaminazione, accertamento, quest’ultimo, che anche il tecnico dell’imputato ha affermato non essere stato eseguito; infine, in punto di determinazione della pena, tenuto conto della estensione del terreno su cui è stato seguito lo spandimento, il giudice ha determinato la pena in euro 12.000, riducendola ad euro 8000 a seguito dea riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concesse proprio per l’attività di rimozione dei rifiuti emergenti in superficie.
 
Al cospetto di tale apparato argomentativo, ritiene il Collegio come le doglianze del ricorrente, svolte nel primo motivo, non colgono nel segno, atteso che la responsabilità penale non è stata affermata solo sulla base della veste di proprietario del terreno del ricorrente, avendo infatti il tribunale valorizzato sia le dichiarazioni del teste Di Rollo, ma soprattutto individuato quale formidabile elemento di riscontro, la richiesta di rilascio del permesso di costruire in data antecedente e finalizzata alla realizzazione del capannone proprio sulle particelle sulle quali venne riscontrato lo spandimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi; le censure del ricorrente sul punto, appaiono dunque meramente contestative e si sviluppano con argomentazioni prevalentemente in fatto (assenza di costruzioni sull’area; circostanza che non tutti i terreni interessati dall’abbandono fossero di proprietà della società del ricorrente; presunta riferibilità a scarichi abusivi di ignoti soggetti), le quali sono pertanto inidonee a scalfire il percorso argomentativo del tribunale; del tutto inesistente è poi il presunto travisamento circa la questione della relazione tecnica da cui il giudice avrebbe tratto argomenti per ritenere provata la riferibilità soggettiva del fatto al ricorrente, trattandosi in realtà di censura che mira a contestare il risultato della valutazione degli elementi indiziari come operata dal tribunale, operazione, come è noto, vietata in questa sede di legittimità; priva di reale valenza argomentativa è poi l’affermazione del ricorrente secondo cui la bonifica dell’area fosse preordinata ad ottenere l’applicazione della condizione di non punibilità di cui all’articolo 257, comma quarto, Testo unico ambientale, e non certo per ammettere la propria responsabilità, avendo evidenziato il giudice come dalla stessa relazione emergessero elementi di riconoscimento della responsabilità, onde la censura difensiva è priva di pregio.
 
5. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, posto che il giudice ha correttamente qualificato il fatto a norma dell’articolo 256, lett. A), Testo unico ambientale, come abbandono o deposito incontrollato che, essendo riferibile ad enti od imprese, rientra chiaramente nella previsione di cui al comma secondo, con conseguente esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 255 del medesimo testo unico, che è invece riferibile alla condotta posta in essere da soggetto privato. Infatti, deve qui ricordarsi che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all’art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti (v., tra le tante: Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007 – dep. 03/09/2007, Merlo, Rv. 238859).
 
6. In merito, poi, alla condizione di non punibilità di cui all’articolo 257, comma quarto, Testo unico ambientale, è stato lo stesso teste qualificato, per le ragioni dianzi indicate, ad escluderne la applicabilità, ovviamente non sulla base di una personale valutazione soggettiva, ma in ragione della mancanza di un elemento oggettivo, ossia l’intervenuta verifica della assenza di inquinamento o contaminazione dell’area, avendo del resto lo stesso consulente tecnico di parte affermato che non furono eseguiti carotaggi per verificare quanto sopra; del resto la difesa non risulta aver provato l’osservanza delle procedure operative indicate all’articolo 242, ma si è limitata solo ad affermare genericamente di aver effettuato tutti procedimenti previsti dalla stessa norma per la regolare bonifica, laddove diversamente il teste ha evidenziato che quanto svolto dal ricorrente avrebbe potuto tutt’al più essere valutato come “misure di prevenzione” ai sensi dell’articolo 242 bis del Testo unico ambientale; assorbente, in ogni caso, è la mancanza di qualsiasi elemento da cui emerga con certezza intervenuta completa esecuzione delle operazioni di bonifica, difettando qualsiasi prova circa l’assenza di inquinamento o contaminazione nonché, ad ulteriore comprova della mancanza delle condizioni di applicabilità dell’articolo 257 citato, il dato oggettivo costituito dalla mancanza di qualsiasi prova circa la intervenuta approvazione del progetto finalizzato alle attività di bonifica, condicio sine qua non per ritenere applicabile la predetta condizione di non punibilità.
 
Ed invero, il comma quarto dell’art. 257, d. lgs. n. 152 del 2006, prevede espressamente che solo l’osservanza dei “progetti approvati” ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1, donde la mancata prova dell’approvazione del progetto osta all’applicabilità della predetta condizione di non punibilità.
 
7. Quanto alla determinazione della pena, il ricorrente pretenderebbe da questa Corte che sia valutato il contenuto della perizia Falegnami al fine di accertare che il terreno interessato dallo spandimento non fosse tutto di proprietà della società del ricorrente; sfugge tuttavia a quest’ultimo che questa Corte è priva di cognizione di merito, sicché tutto ciò che si risolve in apprezzamenti di fatto esula dall’ambito cognitivo del giudice di legittimità, ed è pertanto colpito dalla sanzione della inammissibilità.
 
8. Infine, l’ultimo motivo di ricorso è all’evidenza generico, limitandosi il ricorrente semplicemente a censurare in modo puramente contestativo una presunta contraddittorietà e un travisamento dei fatti e delle prove, senza specificare né illustrare nel dettaglio in cosa detti vizi presunti si sostanzino. Devono invero considerarsi “generici” i motivi di ricorso per cassazione consistenti nella mera critica della sentenza fondata su elementi di contraddittorietà e travisamento non enunciati, e ciò sia in quanto il carattere autonomo di ogni atto di impugnazione postula che esso abbia in sé tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia in quanto, in quel caso, i motivi di gravame non assolvono la loro tipica funzione di critica, ma si risolvono in una mera apparenza.
 
9. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese processuali del ricorrente. Quanto al termine di prescrizione, avuto riguardo al termine quinquennale ed alla data del commesso reato (27/05/2011), lo stesso non è ancora decorso e maturerà in data successiva alla pronuncia della presente sentenza.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 26 aprile 2016
 
 

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