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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Inquinamento del suolo, Tutela dei consumatori Numero: 48196 | Data di udienza: 29 Settembre 2017

OGM – AGRICOLTURA – INQUINAMENTO DEL SUOLO – TUTELA DEI CONSUMATORI – Mais OGM MON 810 – Sequestro di un terreno – Necessità di valutazioni scientifiche sui rischi per la salute umana o degli animale o per l’ambiente- Necessità – Principio di precauzione – Limiti – Principio di legalità – Grave rischio per la salute umana – Giurisprudenza Corte di giustizia – Sequestro – Verifica dell’attuale permanenza delle esigenze cautelari.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2017
Numero: 48196
Data di udienza: 29 Settembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: RAMACCI


Premassima

OGM – AGRICOLTURA – INQUINAMENTO DEL SUOLO – TUTELA DEI CONSUMATORI – Mais OGM MON 810 – Sequestro di un terreno – Necessità di valutazioni scientifiche sui rischi per la salute umana o degli animale o per l’ambiente- Necessità – Principio di precauzione – Limiti – Principio di legalità – Grave rischio per la salute umana – Giurisprudenza Corte di giustizia – Sequestro – Verifica dell’attuale permanenza delle esigenze cautelari.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 19/10/2017, (Ud. 29/09/2017) Sentenza n.48196



AGRICOLTURA – INQUINAMENTO DEL SUOLO – TUTELA DEI CONSUMATORI – Mais OGM MON 810 – Sequestro di un terreno – Necessità di valutazioni scientifiche sui rischi per la salute umana o degli animale o per l’ambiente- Necessità – Principio di precauzione – Limiti – Principio di legalità – Grave rischio per la salute umana – Giurisprudenza Corte di giustizia – Sequestro – Verifica dell’attuale permanenza delle esigenze cautelari.
 
L’art. 34 del Reg. UE 1829/2003 non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di emergenza provvisorie senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali in esso previste. Pertanto, il sequestro di un terreno coltivato con una varietà di mais OGM (denominata OGM MON 810) deve presupporre una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete. Fattispecie relativa alla previgente direttiva 2001/18; la successiva direttiva 2015/412, non applicabile ratione temporis, prevede che gli Stati membri possono vietare la coltivazione di mais OGM anche se sia consentita a livello dell’Unione.
 
 
(annulla con rinvio al GIP decreto del 13/07/2015 GIP TRIBUNALE di PORDENONE) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. PM in proc. Limatola

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 19/10/2017, (Ud. 29/09/2017) Sentenza n.48196

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 19/10/2017, (Ud. 29/09/2017) Sentenza n.48196
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da :
 
c/
 
FIDENATO GIORGIO nato il 07/03/1961 a MERETO DI TOMBA 
nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso il decreto del 13/07/2015 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI
 
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto DEL RICORSO. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con decreto in data 13/7 /201 5 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha ordinato il sequestro preventivo di un terreno, nella disponibilità di Giorgio FIDENATO, ove era stato seminato ed era in corso di coltivazione una varietà di mais OGM denominata OGM MON 810 della specie DKC6667YG, ipotizzandosi a carico del predetto il reato di cui all’art. 4, comma 8 decreto legge 24/6/2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 /8/2014 n. 116, in quanto la coltivazione di tale tipologia di mais era stata vietata con d.m. 12/7 /2013, adottato ai sensi degli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/1 /2002 e successivamente prorogato con d.m. 22/1 /2015.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2. Premessi i termini della vicenda e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il travisamento del fatto.
 
Ricorda, a tale proposito, che nell’aprile 2013 lo Stato italiano aveva richiesto alla Commissione di adottare misure urgenti a norma dell’articolo 53 del regolamento n. 178/2002, al fine di vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON810 e che, a tale richiesta, nel maggio 2013 la Commissione aveva risposto che non vi erano le condizioni per l’adozione di misure di emergenza in forza degli articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002. Tale parere veniva successivamente confermato nel settembre 2013.
 
Aggiunge che, ciò nonostante, l’Italia aveva comunque adottato il d.m. 12/7 /2013, vietando la coltivazione del mais OGM MON810, ponendosi a suo dire in contrasto con la posizione assunta dalla Commissione europea che mai aveva revocato l’autorizzazione alla coltivazione di tale varietà di mais né, tanto meno, aveva adottato misure di emergenza.
 
Osserva, conseguentemente, che il decreto ministeriale era stato emanato in assenza di una dimostrata situazione di rischio e di urgenza e che il successivo d.m. del 2015, emesso lasciando un vuoto normativo di 31 giorni, non poteva essere considerato una proroga, bensì un nuovo decreto, basato su un nuovo parere scientifico, per cui sarebbe stato necessario attivare la procedura di adozione di un provvedimento di urgenza da parte della Commissione ai sensi degli artt. 53 e 54 del Reg. (CE) 178\2002 e rispetto al quale difettava, ancora una volta, il requisito dell’urgenza.
 
Rileva, inoltre, che nel provvedimento di sequestro di tutto ciò non si sarebbe tenuto conto, avendo il giudice ritenuto superata la questione dall’approvazione della Direttiva (UE) 2015\412 la quale, tuttavia, nel modificare la direttiva 2001 /18/CE per ciò che concerne la possibilità, per gli Stati membri, di limitare o modificare la coltivazione di OGM sul loro territorio, si riferisce a presupposti del tutto diversi, dei quali lo Stato italiano non risulta aver tenuto conto ed avendo, inoltre, effettuato un richiamo ad una decisione di questa Corte (n. 15834/2015) che non avrebbe comunque affrontato alcune tra le problematiche poste in rilievo.
 
Conclude, pertanto, richiedendo, in via pregiudiziale, di rinviare la questione alla Corte di Giustizia e l’annullamento del decreto di sequestro previa disapplicazione dei citati decreti ministeriali del 2013 e del 2015.
 
3. Il presente procedimento, chiamato all’udienza del 21 /1 /2016, veniva rinviato a nuovo ruolo per essere poi deciso nell’udienza odierna.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il provvedimento di sequestro impugnato deve essere annullato per le ragioni di seguito specificate. 
 
2. Come fatto rilevare dalla difesa dell’indagato con memoria depositata il 15/9/2017, con sentenza del 13 settembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine, innanzi al quale pende ora il procedimento penale a carico dell’odierno ricorrente a seguito di opposizione al decreto penale emesso in relazione al reato che aveva giustificato la misura cautelare impugnata.
 
La Corte di Giustizia ha così risposto sulle questioni formulate:
 
1) L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev’essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest’ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.
 
2) L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest’ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall’altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.
 
3) L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all’articolo 7 del regolamento n. 17812002, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 17812002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.
 
La Corte di giustizia ha dunque escluso la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie sulla base del solo principio di precauzione, rilevando come tale applicazione presupponga il rispetto delle condizioni sostanziali stabilite dall’art. 34 del regolamento n. 1829\2003, segnatamente quelle concernenti una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete.
 
3. Il d.m. 12 luglio 2013 vieta la coltivazione nel territorio nazionale del mais MON810 fino all’adozione delle misure comunitarie di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento 178/2002 e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento. Tale divieto è stato successivamente prorogato con il successivo d.m. 22 gennaio 2015.
 
L’articolo4, comma 8, del decreto legge del 24/6/2014 giugno 2014 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dei divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L’autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
 
Il Giudice per le indagini preliminari ha dunque adottato la impugnata misura cautelare reale ritenendo l’astratta configurabilità del reato appena richiamato e superando le questioni sollevate dalla difesa circa la legittimità dei provvedimenti impositivi del divieto di coltivazione sulla base del mero richiamo ad una decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 15834 del 4/3/2015, Fidenato) relativa al sequestro, successivamente revocato, del medesimo terreno con riferimento all’annata agraria 2014, nella quale si era esclusa la necessità di sollevare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE, come richiesto dalla difesa, in quanto l’Assemblea plenaria del Parlamento Europeo aveva approvato, il 13/1 /2015, nuove disposizioni in materia, permettendo agli Stati membri di limitare o di vietare la coltivazione contenenti OGM sul loro territorio, come già disposto con il decreto ministeriale del 2013, senza tuttavia approfondire la questione dell’ambito di operatività della nuova normativa comunitaria.
 
Il riferimento è evidentemente alla Direttiva 2015/412, con la quale è stata modificata la direttiva 2001/18 e che consente agli Stati membri di vietare o limitare la coltivazione di OGM per motivi diversi da quelli sanitari e ambientali alla quale la Corte di Giustizia non fa riferimento.
 
Va tuttavia osservato, a tale proposito, che alcune affermazioni in merito vengono formulate nelle conclusioni depositate il 30 marzo 2017 dall’Avvocato Generale M. BOBEK, il quale rileva quanto segue:
 
"Nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha ricordato che gli Stati membri possono, a norma della direttiva 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18, vietare o limitare la coltivazione di OMG per motivi diversi da quelli sanitari e ambientali. Esso afferma che la Commissione, ai sensi di detta direttiva e su richiesta degli Stati membri, ha vietato con una decisione del 3 marzo 2016 la coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 nel territorio di 19 Stati membri, compresa l’Italia.
 
Il governo italiano sottolinea che, benché l’effetto del divieto adottato dalla Commissione e di quello del decreto nazionale del 12 luglio 2013 sia, a tutti i fini pratici, identico (il divieto di coltivazione del MON 81 O), le basi giuridiche di questi due divieti sono completamente diverse.
 
Concordo con questa tesi.
 
È evidente che la direttiva 2015/412 ha modificato considerevolmente l’intero quadro normativo di riferimento per gli OGM nell’Unione. Ciò non significa tuttavia che essa modifichi anche l’ambito di applicazione dell’articolo 34 del regolamento n.1829/2003 ai fini della presente causa, e ciò, in particolare, per due ragioni. 
 
In primo luogo, la direttiva 2015/412 non è manifestamente applicabile ratio ne temporis alla presente causa. Essa è entrata in vigore soltanto nell’aprile 2015. Il divieto italiano risale a luglio 2013. L’azione per la quale sono stati condannati il sig. Fidenato e altri, la coltura del MON 810, è stata posta in essere, a quanto risulta, nel 2014.
 
In secondo luogo, è vero che la direttiva 2015/412 ha previsto una serie di motivi – quali l’assetto territoriale urbano, la destinazione dei suoli, gli obiettivi di politica agricola o gli impatti socio-economici – per il cui conseguimento gli Stati membri possono adottare misure restrittive. Tuttavia, tali motivi sono chiaramente limitati al contesto procedurale della direttiva in parola. Essi non possono essere invocati, vuoi sulla base di tale direttiva, vuoi in nome di una nozione omnicomprensiva del principio di precauzione, per giustificare l’effettivo superamento della formulazione dell’articolo 34 del regolamento n. 182912003. Un tale approccio contrasterebbe con il tenore letterale chiaro della suddetta disposizione e con il principio di legalità sopra descritto.
 
Pertanto, la direttiva 20151412 non è pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 nel contesto della presente causa".
 
4. Sebbene il riferimento alla data dei fatti per cui è processo non sia corretto, risultando dall’imputazione provvisoria formulata nel provvedimento impugnato che la condotta contestata è stata posta in essere dal 9/5/2015, data della semina ed in epoca successiva, ciò nonostante le argomentazioni sopra riportate offrono comunque un contributo interpretativo meritevole di attenzione.
 
5. Date tali premesse, rileva il Collegio come il significativo mutamento della situazione esistente alla data di adozione della misura cautelare reale tuttora in atto in conseguenza dell’intervento della Corte di Giustizia, la quale ha fornito risposta alle questioni prospettate da Tribunale di Udine, imponga un nuovo esame alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte medesima, segnatamente sulla effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali e procedurali per l’adozione del divieto la violazione del quale configura il reato oggetto di contestazione e sulla attuale permanenza delle esigenze cautelari, esame che il giudice del rinvio potrà effettuare sulla base degli elementi fattuali e dei dati documentali di cui dispone.
 
Il rinvio va disposto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, che ha emesso il provvedimento impugnato e che terrà conto dello stato attuale del procedimento.
 
P.Q.M.
 
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.
 
Così deciso in data 29.9.2017
 

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