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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 15184 | Data di udienza: 20 Marzo 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Opere in conglomerato cementizio armato – Omessa denuncia – Obbligo di denuncia in capo al costruttore – Natura di reato omissivo proprio – Direttore dei lavori e committente – Responsabilità solo in concorso materiale o morale con il costruttore – Artt. 65 e 72, d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2012
Numero: 15184
Data di udienza: 20 Marzo 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Franco


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere in conglomerato cementizio armato – Omessa denuncia – Obbligo di denuncia in capo al costruttore – Natura di reato omissivo proprio – Direttore dei lavori e committente – Responsabilità solo in concorso materiale o morale con il costruttore – Artt. 65 e 72, d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 19 aprile 2012 (Ud. 20/03/2012) Sentenza n. 15184

DIRITTO URBANISTICO – Opere in conglomerato cementizio armato – Omessa denuncia – Obbligo di denuncia in capo al costruttore – Natura di reato omissivo proprio – Direttore dei lavori e committente – Responsabilità solo in concorso materiale o morale con il costruttore – Artt. 65 e 72, d.P.R. n. 380/2001. 
 
Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, é configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest’ultimo, l’obbligo di denuncia, sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione. Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.
 
(riforma sentenza del 22/05/2009 dalla corte d’appello di Palermo) Pres. Mannino, Est. Franco, Ric. Sunseri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 19 aprile 2012 (Ud. 20/03/2012) Sentenza n. 15184

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
1. Dott. Saverio Mannino – Presidente
2. Dott. Aldo Fiale – Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco – Consigliere Rel.
4. Dott. Renato Grillo – Consigliere
5. Dott. Luigi Marini          – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Sunseri Carmelo, nato a Palermo l’11.9.1949; 
– avverso la sentenza emessa il 22 maggio 2009 dalla corte d’appello di Palermo;
– udita nella pubblica udienza del 20 marzo 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
 
Svolgimento del processo
 
Con sentenza del 14 maggio 2007 il giudice del tribunale di Palermo dichiarò Saitta Lidia, quale proprietaria e committente, Alotta Ippolito ed Alotta Francesco, quali esecutori, e Sunseri Carmelo, quale direttore dei lavori, colpevoli dei reato di cui: 
A) all’art. 44, lett. a), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere, in difformità dal permesso di costruire, realizzato quattro pilastri in cemento armato alti m. 2,60 anziché m. 2,30; 
C) agli artt. 94 e 95 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380; E) (la Saitta e il Sunseri) all’art. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato, senza permesso di costruire, la chiusura del terrazzo antistante la cucina con ampliamento della stessa e della volumetria dell’immobile, e li condannò alte pene ritenute di giustizia.
 
La corte d’appello di Palermo — per quanto ora qui interessa – con la sentenza in epigrafe dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione, rideterminò le pene e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
 
Sunseri Carmelo, a mezzo dell’avv. Giovanni Liguori, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 65 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B). Osserva che entrambe le sentenza di merito mancano di motivazione sulla responsabilità penale del ricorrente per ii reato di cui al capo B), il quale comunque costituisce un reato proprio di cui risponde il costruttore e non anche il direttore dei lavori.
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 29 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo E). Osserva che entrambe le sentenze di merito mancano di motivazione sulla responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo E) ed hanno omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 29 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, il direttore dei lavori non é responsabile quando abbia contestato la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, e che, ai sensi dell’art. 32, il 3.8.2005 la proprietaria ha chiesto variante in corso d’opera al progetto approvato. La corte d’appello ha inoltre omesso di considerare che ai sensi dell’art. 20 della legge reg. 16 aprile 2003, n. 4, la copertura del terrazzo mediante una struttura in legno precaria, perché facilmente amovibile, non necessitava di autorizzazione o concessione.
3) intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi B) ed E) per prescrizione. 
 
Motivi della decisione
 
Il primo motivo è fondato.
 
L’art. 65, comma 1, d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, pone a carico del costruttore l’obbligo di denunciare allo sportello unico le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio. Correlativamente, l’art. 72 prevede la sanzione penale per «il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 65».
Deve quindi essere ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, é configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest’ultimo, l’obbligo di denuncia, sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo (Sez. III, 24.3.2010, n. 17539, Musso, m. 247168; Sez. III, 11.12.2002, n. 5138, Federici, m. 223151; Sez. III, 30.10.1998, n. 13097, Pappalettera, m. 212429).
In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione (Sez. III, 17.12.1997, n. 3027/98, Chiarenza, m. 210143).
Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori (Sez. III, 23.3.2011, n. 21775, Ronga, m. 250377, la quale, quindi, non si pone in difformità dalla giurisprudenza precedente).
 
Nella specie, dalle sentenze di merito non risulta che il Sunseri abbia posto in essere condotte tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore nel reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, né del resto siffatte condotte gli sono state contestate.
 
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata nei confronti di Sunseri Carmelo in ordine al reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto.
 
Per quanto concerne il reato di cui al capo E) deve preliminarmente essere rilevato il già intervenuto decorso della prescrizione. E difatti, anche ipotizzando che per tale reato la prescrizione sia iniziata a decorrere non dal 9 dicembre 2004 ma dal 3 maggio 2005, stante la continuazione con gli altri reati (dovendo applicarsi per intero la precedente disciplina della prescrizione, che prevedeva termini più favorevoli), il termine prescrizionale di quattro anni e mezzo è sicuramente già da tempo decorso alla data odierna, anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione per un rinvio della udienza in primo grado al 12.2.2007 per astensione dei difensori.
 
Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
 
In ordine al reato di cui al capo E), pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere tale reato estinto per prescrizione.
 
Per questi motivi
 
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sunseri Carmelo in ordine al reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione.
 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2012.

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