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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 26636 | Data di udienza: 8 Maggio 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica – Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Conformità edilizia e paesaggistica – Necessità – Artt. 146, 159 e 181 d. Lgs. n. 42/2004 DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un’opera, di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica – Disciplina applicabile – Nozione di opere in conglomerato cementizio armato normale – L. n. 1086/1971 – Artt.36, 44, 53, 64, c.1,71 e 75 d.P.R. n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro – Impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reale – Ricorribilità per sola violazione di legge – Limiti cognitivi del tribunale del riesame – Artt. 111 Cost.,  606, lett. b), c), e 325 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Giugno 2013
Numero: 26636
Data di udienza: 8 Maggio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Andreazza


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica – Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Conformità edilizia e paesaggistica – Necessità – Artt. 146, 159 e 181 d. Lgs. n. 42/2004 DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un’opera, di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica – Disciplina applicabile – Nozione di opere in conglomerato cementizio armato normale – L. n. 1086/1971 – Artt.36, 44, 53, 64, c.1,71 e 75 d.P.R. n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro – Impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reale – Ricorribilità per sola violazione di legge – Limiti cognitivi del tribunale del riesame – Artt. 111 Cost.,  606, lett. b), c), e 325 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE  Sez.3^, 19 giugno 2013 (Ud. 8/05/2013) Sentenza n. 26636

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica – Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Conformità edilizia e paesaggistica – Necessità – Artt. 146, 159 e 181 d. Lgs. n. 42/2004.
 
All’autorizzazione unica deve attribuirsi  un carattere onnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Cass. Sez. 3, n. 38733 del 20/03/2012, Ferrero ed altro), ivi compresi, dunque, anche gli aspetti connessi alla conformità non solo edilizia ma anche paesaggistica.
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Chieti in data 18/12/2012) Pres. Squassoni, Est. Andreazza, Ric. Felicione ed altri
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di un’opera, di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica  – Disciplina applicabile – Nozione di opere in conglomerato cementizio armato normale – L. n. 1086/1971 – Artt.53, 64, c.1, 71 e 75 d.P.R. n. 380/2001.
 
La realizzazione di un’opera, di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, onde essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. n. 380 del 2001, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture, restando al di fuori della normativa le opere costituite da un’unica struttura. La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – Presidenza del Consiglio Superiore – Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che “si considerano, ai sensi della L. n. 1086 del 1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”.
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Chieti in data 18/12/2012) Pres. Squassoni, Est. Andreazza, Ric. Felicione ed altri
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE  – Sequestro – Impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reale – Ricorribilità per sola violazione di legge – Limiti cognitivi del tribunale del riesame – Artt. 111 Cost.,  606, lett. b), c), e 325 c.p.p..
 
In merito alle impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reale, va ribadito che il provvedimento riguardante le misure cautelari reali è ricorribile per sola violazione di legge sì che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c. p. p., unicamente la motivazione assolutamente mancante o apparente (Cass. Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri). Vanno, inoltre, considerati i limiti cognitivi del tribunale del riesame posto che lo stesso, sia pure dovendo tenere conto delle argomentazioni difensive, è unicamente chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Cass. Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Misseri).
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Chieti in data 18/12/2012) Pres. Squassoni, Est. Andreazza, Ric. Felicione ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 19 giugno 2013 (Ud. 8/05/2013) Sentenza n. 26636

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da 
 
Claudia Squassoni – Presidente
Alfredo M. Lombardi 
Guicla Mulliri 
Elisabetta Rosi 
Gastone Andreazza – Relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: 
Felicione Francesco, n. a Atri il 29/08/1987; 
Felicione Lino, n. a Prescara il 07/08/1964; 
Di Febo Anna Maria, n. a Atri il 07/04/1944;
avverso la ordinanza del Tribunale di Chieti in data 18/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G.Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. R. Vaccaro che ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO
 
1. Felicione Francesco, Felicione Anna Maria e Felicione Lino ricorrono, anche per il tramite del Difensore, nei confronti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti di rigetto della istanza di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. presso il Tribunale di Lanciano per i reati di cui agli artt. 181 del d. Lgs. n. 42 del 2004, 44 lett. b), 64, 71 e 75 del d.P.R. n. 380 del 2001, 110, 81 e 479 c.p. nonché 323 c.p. in relazione alla avvenuta esecuzione di opere edili dirette alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
 
Con un primo Felicione Francesco lamenta la violazione di legge con riguardo alla propria responsabilità penale per il solo fatto di essere stato il legale rappresentante della Felicioni Energy Srl fino alla data del 25 gennaio 2012 pur riferendosi i reati ad un periodo successivo all’ottobre 2012. 
 
Deduce che non può essere ritenuta fondante la circostanza che egli ebbe a presentare in data 19 ottobre 2011 l’istanza per attivare la procedura amministrativa semplificata giacché tutta la successiva documentazione necessaria è stata richiesta da Di Febo Annamaria, nuovo legale rappresentante della società.
 
Anche l’istanza al Comune di Quadri per l’ottenimento della certificazione catastale è stata effettuata dal nuovo legale rappresentante.
 
Con un secondo motivo si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto necessaria l’autorizzazione unica regionale in luogo della procedura semplificata; così facendo, infatti, i giudici non avrebbero considerato che l’impianto fotovoltaico da realizzare costituiva opera pubblica da eseguirsi su area di proprietà comunale urbanisticamente individuata come zona produttiva e non come area agricola, in tal modo essendo consentita l’installazione di impianti tecnici ed infrastrutturali così come previsto dall’articolo 5, comma 6.3, della legge regionale n. 431 del 1985; d’altra parte le previsioni di cui al capitolo 5.2 delle linee guida regionali per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici in Abruzzo si riferirebbero alle sole installazioni realizzate su suolo privato e agricolo. Parimenti non sarebbe stato considerato il fatto che, come da pareri della regione Abruzzo del 23 settembre 2011 e 28 novembre 2011, in caso di assegnazione dall’Enel all’impianto di cabine di consegne distinte sarebbe stata sufficiente la procedura semplificata; di qui l’ulteriore considerazione che Felicione Francesco ed il responsabile tecnico comunale sarebbero stati palesemente indotti in errore per quanto formalizzato con tali pareri dall’autorità amministrativa regionale superiore. Deduce inoltre vizio di illogicità laddove non sarebbe stato considerato che proprietario e responsabile dell’impianto sarebbe unicamente il Comune di Quadri mentre sarebbe stato illogico considerare l’impianto unitariamente a fronte della reale ed effettiva divisione dei tre distinti impianti da 1 MW.
 
Con un terzo motivo contestano che la procedura da seguire fosse quella indicata dall’art. 159 del d. Lgs. n. 42 del 2004, procedura tuttavia venuta meno dall’1 gennaio 2010 con l’entrata in vigore e l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 146 dello stesso decreto legislativo; censura inoltre l’applicazione da parte del Tribunale del d. Lgs, n. 490 del 1999 nonostante il d. Lgs. n. 42 del 2004 abbia disposto, con l’articolo 184, comma 1, l’abrogazione dell’intero provvedimento che stabiliva l’efficacia transitoria della legge n. 1497 del 1939 istitutiva del vincolo ed anch’essa abrogata dall’articolo 166 del decreto legislativo numero 490 del 1999, abrogazione confermata da ultimo dall’articolo 24 del d. Lgs. n. 112 del 2008.
 
Lamentano inoltre, richiamando giurisprudenza amministrativa, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico in applicazione dell’articolo 12, comma 1, del d. Lgs. n. 387 del 2003 secondo cui le opere per la realizzazione dl impianti sono opere di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.
 
Con un quarto motivo lamentano omessa pronuncia del Tribunale in ordine all’ errore nel quale sono stati indotti Felicione Francesco e Palmieri dalla comunicazione in data 16 ottobre 2012 del comando provinciale del corpo forestale dello Stato di Chieti che ha escluso l’assoggettamento al vincolo idrogeologico dell’area interessata, da ciò derivando l’inosservanza degli artt. 47, comma 3, e 48 c.p. Lamentano altresì la violazione dell’art.6, comma 4, del d. Lgs. n. 28 del 2011 essendosi ritenuto necessario con l’impugnata ordinanza il rilascio del nulla osta idrogeologico ai fini dell’ottenimento della procedura semplificata, procedura semplificata che invece doveva ritenersi conseguita per decorso del termine di 30 giorni in applicazione analogica dell’articolo 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 riferita alla segnalazione certificata di inizio attività. Una ulteriore violazione viene poi individuata nel fatto che il Tribunale non ha valutato positivamente l’accertata presentazione da parte del concessionario dei lavori della domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. numero 380 del 2001 rimessa nelle more all’autorità di bacino per ottenere un altro parere tecnico successivamente al primo. Inoltre il Tribunale avrebbe recepito il parere dell’autorità di bacino che ritiene inattuabile l’opera perché prevede la realizzazione di strutture metalliche di sostegno in elevazione, in tal modo male interpretando l’art. 17, comma 1, lett. e) delle norme tecniche di attuazione del PAI della Regione Abruzzo che consente addirittura sulle aree in questione la possibilità di realizzazione di opifici destinati alla produzione e la costruzione di case rurali. La motivazione sarebbe inoltre illogica laddove assume l’esistenza di una frana di colamento attiva essendo invece la stessa quiescente e laddove assume come fatto accertato il rischio idrogeologico connesso a periodi di forti precipitazioni.
 
Con un quinto motivo rilevano che la contravvenzione di omessa denuncia del progetto all’ufficio regionale addebitato a Felicione Lino è comunque sanabile con il deposito successivo degli atti con conseguente decadenza dell’imputazione; in ogni caso la stessa riguarderebbe unicamente le opere che assolvono una funzione statica, non ravvisabile nelle due modeste platee di calcestruzzo e nella presenza del boxe metallico amovibile.
 
Con un ultimo motivo lamentano che, a proposito delle esigenze cautelari, il provvedimento ha richiamato la frana di colamento, la struttura in elevazione e le precipitazioni metereologiche difformemente dal parere in cui si afferma che la frana è in realtà quiescente e stabilizzata; parimenti le strutture dell’impianto non sarebbero pericolose, come invece ritenuto dal tribunale, non essendo alte più di 1 metro da terra. Quanto al fumus borri juris non si è considerata la evidente carenza di intenzionalità nei comportamenti degli indagati che hanno agito nella consapevolezza di avere adottato procedure ritenute corrette rispetto a materie complesse e particolari.
 
In data 03/05/2013 ha presentato memoria il Difensore dei ricorrenti che insiste nei motivi di ricorso già presentati.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
 
Va anzitutto premesso che nell’esame dei motivi presentati non possono non tenersi presenti i principi più volte affermati da questa Corte relativamente alle impugnazioni aventi ad oggetto le misure cautelari reale; da un lato, infatti, come pianamente discendente dal testo dell’art. 325 c.p.p., va ribadito che il provvedimento riguardante appunto misure cautelari reali è ricorribile per sola violazione di legge sì che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c. p. p., unicamente la motivazione assolutamente mancante o apparente (tra le altre, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916); vanno inoltre considerati i limiti cognitivi del tribunale del riesame posto che lo stesso, sia pure dovendo tenere conto delle argomentazioni difensive, è unicamente chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (tra le altre, Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Misseri, Rv. 250397).
 
3. Ciò posto, il primo motivo, strettamente inerente la posizione di Felicione Francesco, di cui si assume l’estraneità rispetto ai fatti addebitati, è infondato: il Tribunale ha motivatamente esposto che, seppure amministratore unico dal 21/05/2012 sia stata Di Febo Anna Maria, i fatti in oggetto hanno avuto origine sin dal 19/10/2011, data di presentazione della istanza di procedura abilitativa semplificata allorquando amministratore era, appunto l’indagato; né si può pretendere che l’addebito sia esattamente cristallizzato nelle sue coordinate temporali attesa la naturale fluidità da cui lo stesso è contraddistinto in fase di indagini preliminari (cfr. Sez.1, n. 22027 del 01/06/2006, Tonelli ed altro, Rv. 234669).
 
4. Anche il secondo motivo è infondato.
 
Va premesso che l’art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), ha disposto che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili … nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.
 
Successivamente il D.Lgs. n. 28 del 2011 ha dato attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l’altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). In particolare analoga disposizione a quella dell’art. 12, reca ora l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), secondo cui, infatti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente articolo secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003…” ; carattere innovativo ha invece l’art. 6, che, sempre in attuazione della direttiva Europea sopra menzionata, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere “la soglia di applicazione della procedura semplificata … agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono soggette altresì all’autorizzazione unica”. È quindi solo con la nuova regolamentazione del 2011 che il legislatore statale ha dato facoltà alle Regioni di estendere l’ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW, fermo restando il vincolo per la legislazione regionale costituito dai limiti posti dall’art. 6 citato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte cast. n. 99 del 2012) esprime un principio fondamentale, sicché il legislatore regionale è tenuto a rispettarlo nell’esercizio della sua potestà legislativa concorrente.
 
Nella specie, il Tribunale, confrontandosi motivatamente con la doglianza difensiva secondo cui, nella specie, sarebbe stata necessaria la procedura semplificata e non l’autorizzazione unica regionale, ha valorizzato, ai fini della necessità di ottenere quest’ultima, pur a fronte della formale sussistenza di tre distinti impianti tutti inferiori alla soglia di 1 MW (sulla persistenza di un tale limite si veda l’art. 6, comma 9, del d. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28), l’oggettiva unitarietà dell’iniziativa imprenditoriale facente capo ad un unico concessionario e tale da rendere verosimile e astrattamente configurabile l’ipotesi accusatoria del frazionamento di un unico impianto in tre distinti con conseguente esigenza, appunto, della più complessa procedura dell’autorizzazione unica. Ha aggiunto che, anche a voler tenere conto della pretesa intervenuta classificazione dell’area come produttiva, in ogni caso si sarebbe resa necessaria l’acquisizione, da parte del Comune, degli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse, alla stregua di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del d. Lgs. n. 28 del 2011, mentre nel caso di specie risulta che, in ogni caso, non sarebbe stata acquisita, né dagli indagati né dal Comune, l’autorizzazione paesaggistica di cui al d. Lgs. n. 42 del 2004 pur essendo la zona d’intervento vincolata in quanto zona boschiva e di notevole interesse pubblico; inoltre, lo stesso parere della Regione Abruzzo del 28/11/2011, richiamato dai ricorrenti a riprova della propria buona fede, ebbe a sottolineare l’esigenza della verifica dell’effetto cumulo con riguardo a “tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 MW”.
 
Va infatti ricordato che l’art. 4, comma 3, del d. Lgs. n. 28 del 2011 prevede che “al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità…le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per le realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”.
 
Né appare pertinente il riferimento, operato nella memoria successivamente depositata, ai fini della non configurabilità del fumus, al decreto della Giunta regionale Abruzzo n. 246 del 31/05/2010 posto che il rilascio della procedura amministrativa semplificata, ivi contemplato, è pur sempre condizionato al mancato superamento della potenza di 1 MW che il Tribunale ha invece ritenuto, con argomentazione motivata e dunque quivi non sindacabile, di escludere.
 
Va aggiunto che, proprio in considerazione dei limiti alla potestà legislativa regionale posti dal citato art.6, comma 9, del d. Lgs. n. 28 del 2011, e richiamati anche dalla Corte costituzionale (laddove la stessa ha affermato, in particolare con la decisione n. 99 del 2012, e con specifico riferimento a tale ultima norma, che il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, comma 3 Cost.), la eventuale semplificazione delle procedure in relazione alla caratteristica della zona di insediamento (nella specie asseritamente produttiva ­industriale) sarebbe di per sé, alla stregua di una interpretazione in linea con i principi costituzionali, contra legem.
 
5. Quanto al terzo motivo di ricorso, appare inconferente, a fronte della motivazione fondata sulla acclarata esistenza allo stato del vincolo già indicato sopra, la censura circa l’inesatto riferimento al regime transitorio di autorizzazione cessato in data 01/01/2010 in luogo di quello, ordinario, previsto dall’art.146 del d. Lgs. n. 42 del 2004; lo stesso Tribunale ha richiamato inoltre, per quanto concernente il vincolo di cui al d.m. 21/06/1955, l’art. 157 del d. Lgs. n. 42 del 2004 in ordine alla conservazione di efficacia, a tutti gli effetti, delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ivi richiamate.
 
Quanto alla ulteriore deduzione secondo cui gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non dovrebbero essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico in quanto opere per la realizzazione di impianti qualificati come opere di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti in applicazione del predetto articolo 12, comma 1, del d. Lgs. n. 387 del 2003, va osservato che ciò non appare di per sé incidere sull’astratta configurabilità del reato paesaggistico e, dunque, sul fumus richiesto per l’adozione del vincolo cautelare; lo stesso art. 12 cit. prevede infatti, come già visto sopra, che l’autorizzazione unica, al cui rilascio la realizzazione delle opere è subordinata, sia rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, condizioni, queste, esplicitamente richiamate anche dall’art. 5 comma 1, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente articolo secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003…” ). Ne consegue che all’autorizzazione unica deve attribuirsi, come già chiarito da questa Corte, un carattere onnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Sez. 3, n. 38733 del 20/03/2012, Ferrero ed altro, Rv. 253286), ivi compresi, dunque, anche gli aspetti connessi alla conformità non solo edilizia ma anche paesaggistica. Appare, infine, impropriamente richiamata, in memoria, la sentenza n. 2352 del 2013 di questa Sezione in ordine alla esenzione delle opere dichiarate indifferibili ed urgenti dalla autorizzazione paesaggistica, riferendosi la stessa a fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente processo e per la quale non veniva in rilievo in alcun modo il profilo dell’autorizzazione unica.
 
6. Il quarto motivo, inammissibile laddove articola censure in fatto o volte a pretendere letture alternative, come tali non apprezzabili da questa Corte (ciò valendo con riguardo in particolare alla invocata erronea interpretazione del parere dell’autorità di bacino e con riguardo alla natura pretesamente quiescente della frana di colamento) o doglianze palesemente inconferenti (come è per la mancata valutazione dell’accertata presentazione da parte del concessionario dei lavori della domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001) è, per il resto, infondato. Con riguardo alla deduzione che parrebbe voler introdurre, con riferimento all’errore che sui ricorrenti avrebbe esercitato la comunicazione in data 16 ottobre 2012 del Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti, la assenza di elemento psicologico (peraltro limitatamente alla sola esistenza del vincolo idrogeologico), va ricordato che il giudice del riesame può bensì rilevare il difetto dell’elemento soggettivo del reato, ma solo allorché lo stesso emerga “ictu oculi” (Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521); ora, è la stessa impostazione del ricorso sul punto, condizionata, sostanzialmente, alla interpretazione, tutt’altro che incontroversa, da attribuirsi al contenuto della comunicazione in oggetto, a rendere infondato il motivo. Infine, le restanti doglianze appaiono tutte collegate alla pretesa efficacia della procedura abilitativa semplificata, ovvero a questione che, allo stato, resta recessiva rispetto alla individuata necessità, nei termini di fumus, dell’autorizzazione unica.
 
7. Il quinto motivo è infondato.
 
A norma dell’art.64, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, “la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” mentre, secondo l’art. 53 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono considerate “opere di conglomerato cementizio armato”, normale o precompresso, “quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica”. Ne consegue che un’opera, onde essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture, restando al di fuori della normativa le opere costituite da un’unica struttura. La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici – Presidenza del Consiglio Superiore – Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che “si considerano, ai sensi della L. n. 1086 del 1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”.
 
Nella specie l’ordinanza attesta essere state realizzate due platee di calcestruzzo (nonché trincee di sostegno delle strutture portanti i pannelli) per le quali non è stato effettuato il deposito progettuale e alle quali, soprattutto nella presente fase, appare connaturata una funzione statica.
 
8. L’ultimo motivo è inammissibile; esclusa, per quanto già detto sopra, la rilevanza di aspetti di pretesa buona fede che, oltre a risolversi in aspetti di non consentita ignorantia legis, appaiono in contrasto con una loro immediata rilevabilità, le ulteriori considerazioni svolte, sul punto del periculum, circa la condizione di quiescenza e stabilizzazione della frana, appaiono attenere a questioni di fatto ancora una volta inapprezzabili in questa sede o, con riferimento specifico all’altezza delle strutture, a pretendere da questa Corte una non consentita operazione valutativa. Né si comprende perché la definitiva formulazione, nel decreto che dispone il giudizio emesso successivamente alla ordinanza impugnata, del capo b) dell’imputazione in termini di violazione dell’art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 in luogo di quella dell’art.44 lett. b) dovrebbe incidere, come evidenziato nella memoria, sul periculum.
 
8. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma l’8 maggio 2013
 

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