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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4431 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e tutela sismica – Chiusura parziale di una terrazza – Opere realizzate in assenza di conformità all’assentito – Ordine di riduzione in pristino dei luoghi – Tecnico – Dichiarazione di fine lavori – Attestazione falsa della conformità delle opere – Art. 481 c.p. – D. L.vo n. 42/2004D.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2012
Numero: 4431
Data di udienza:
Presidente: Squassoni
Estensore: Marini


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e tutela sismica – Chiusura parziale di una terrazza – Opere realizzate in assenza di conformità all’assentito – Ordine di riduzione in pristino dei luoghi – Tecnico – Dichiarazione di fine lavori – Attestazione falsa della conformità delle opere – Art. 481 c.p. – D. L.vo n. 42/2004D.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 2 febbraio 2012, Sentenza n. 4431


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e tutela sismica – Chiusura parziale di una terrazza – Opere realizzate in assenza di conformità all’assentito – Ordine di riduzione in pristino dei luoghi – Tecnico – Dichiarazione di fine lavori – Attestazione falsa della conformità delle opere – Art. 481 c.p. – D. L.vo n. 42/2004 – D.P.R. n. 380/2001.
 
La realizzazione, in area soggetta a vincolo paesaggistico e tutela sismica, di un intervento di chiusura parziale di una terrazza mediante innalzamento di un muro e copertura con tettoia lignea, a fronte di una autorizzazione che assentiva la realizzazione di un pergolato da costruirsi secondo le modalità tipiche della zona, configura i reati ex D. L.vo n. 42/2004 e D.P.R. n. 380/2001. Inoltre, si presenta l’ipotesi dell’articolo 481 c.p. quando il tecnico presenta dichiarazione di fine lavori attestante falsamente la conformità delle opere realizzate a quanto assentito.
 
Pres. Squassoni, Rel. Marini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 2 febbraio 2012, Sentenza n. 4431

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
1) ES. An., nato a (..ad..);
2) D’. An., nato a (..ad..);
 
Avverso la sentenza emessa in data 22 Novembre 2010 dalla Corte di Appello di Salerno che, in riforma emessa in data 7 Aprile 2008 dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Amalfi, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A) ed F) della rubrica e rideterminato la pena per il capo G), confermando la previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in un mese e dieci giorni di reclusione; ha quindi revocato l’ordine di riduzione in pristino dei luoghi e confermato la prima sentenza nel resto. Fatti accertati il (..ad..) e reato sub G) commesso il (..ad..);
 
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
 
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. GIOACCHINO Izzo, che ha concluso per il rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento e per l’annullamento della sentenza con rinvio.
 
RILEVA
 
Il Sig. Es., quale committente dei lavori, e il Sig. D’., nella sua qualita’ di tecnico progettista e direttore dei lavori, sono stati tratti a giudizio per avere, in relazione ad immobile situato in (..ad..), area soggetta a vincolo paesaggistico e a tutela sismica, realizzato un intervento di chiusura parziale di una terrazza mediante innalzamento di un muro e copertura con tettoia lignea, a fronte di una autorizzazione che assentiva la realizzazione di un pergolato da costruirsi secondo le modalita’ tipiche della zona; inoltre (articolo 481 c.p., contestato al capo G) per avere il tecnico presentato dichiarazione di fine lavori attestante falsamente la conformita’ delle opere realizzate a quanto assentito.
 
Il Tribunale con sentenza in data 7 Aprile 2008 ha condannato gli imputati per tutti i reati e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di due mesi di arresto ciascuno, pena condizionalmente sospesa, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
 
La Corte di Appello ha respinto tutti i motivi di impugnazione proposti dagli imputati, ivi compresa la censura mossa dal Sig. D’. relativa alla circostanza che i lavori sarebbero stati effettuati successivamente alla presentazione da parte sua della dichiarazione di fine lavori.
 
Ha, tuttavia, preso atto dell’avvenuta maturazione dei termini di prescrizione per tutte le ipotesi contravvenzionali e ne ha dichiarato l’estinzione, con conseguente revoca dell’ordine di rimessione in pristino dei luoghi.
 
La Corte territoriale ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che il processo penale non fosse stato sospeso in attesa della pronuncia del giudice amministrativo sul ricorso proposto avverso il diniego opposto dal Comune di (..ad..) alla richiesta di sanatoria dell’abuso.
 
Quanto al residuo delitto contestato al capo G), la Corte territoriale ha ritenuto che la teorica compatibilita’ dei lavori abusivi con il tempo trascorso tra il deposito della relazione del tecnico e la data di accertamento non superi l’elemento logico che ha riguardo al complessivo iter della vicenda. Avverso tale decisione i Sigg. Es. e D’. hanno proposto separati ricorsi.
 
Il Sig. ES. lamenta l’esistenza di un vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per avere i giudici di merito erroneamente escluso che i lavori potessero essere eseguiti nel tempo intercorrente fra la dichiarazione di fine lavori e l’accertamento.
 
Il Sig. D’., dopo avere riportato integralmente il motivo di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale, lamenta:
– errata applicazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello immotivatamente escluso che i lavori abusivi, consistenti in una solo parziale modificazione di quanto autorizzato, siano stati eseguiti successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori.
 
In previsione dell’udienza odierna l’Avv. An. Di. Li. ha fatto pervenire una istanza di rinvio del dibattimento a causa di concomitanti impegni professionali. La Corte, sentito il Procuratore Generale, ha respinto l’istanza.
 
OSSERVA
 
La Corte ritiene che i motivi di ricorso meritino accoglimento.
 
I ricorrenti individuano un chiaro vizi logico che segna l’intero percorso decisionale e che questa Corte ritiene effettivamente esistente.
 
Si legge a pagina 3 della motivazione che “e’ ragionevole, infatti, ritenere che i lavori assentiti non siano stati realizzati avendo riscontrato in data (..ad..) – a pochi giorni dal deposito della dichiarazione di ultimazione degli stessi – lavori del tutto diversi” e che il “breve lasso temporale intercorso tra la data di deposito della dichiarazione ((..ad..)) e la data di accertamento dei lavori abusivi in concreto realizzati” non sarebbe compatibile con l’ipotesi difensiva.
 
Osserva la Corte che appare del tutto illogico qualificare come “breve lasso di tempo” il periodo di un mese che va dal 10 settembre al 10 ottobre (..ad..) e che l’adeguatezza di tale durata temporale avrebbe dovuto essere commisurata in modo puntuale alla tipologia dei lavori, che la stessa motivazione conferma consistere nella realizzazione di una piccola parte in muratura e nella realizzazione di una struttura in legno sovrastante il terrazzo.
 
La motivazione risulta, cosi’, in parte illogica e in parte carente, vizi che hanno riguardo a profili essenziali della vicenda e comportano l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito affinche’, tenendo conto dei principi affermati con la presente decisione, proceda ad una nuovo esame.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

 

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