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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 16161 | Data di udienza: 9 Dicembre 2015

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti in forma societaria – Responsabilità dell’amministratore unico – Rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli – Violazione di prescrizioni – Artt. 6, c.2, e 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006 – Rapporti tra l’art. 256, c.2, D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 13 D. L.gs. n. 209/2003 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza di specificità del motivo – Indeterminatezza – Mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste nell’impugnazione – C.d. vizio di aspecificità – Art. 591 c.p.p., c.1, lett. e).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Aprile 2016
Numero: 16161
Data di udienza: 9 Dicembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: De Masi


Premassima

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti in forma societaria – Responsabilità dell’amministratore unico – Rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli – Violazione di prescrizioni – Artt. 6, c.2, e 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006 – Rapporti tra l’art. 256, c.2, D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 13 D. L.gs. n. 209/2003 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza di specificità del motivo – Indeterminatezza – Mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste nell’impugnazione – C.d. vizio di aspecificità – Art. 591 c.p.p., c.1, lett. e).



Massima

 

 


 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/04/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.16161

 

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti in forma societaria – Responsabilità dell’amministratore unico – Rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli – Violazione di prescrizioni – Artt. 6, c.2, e 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006 – Rapporti tra l’art. 256, c.2, D.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 13 D. L.gs. n. 209/2003. 
 
Il D. L.gs. n. 209 del 2003 regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell’art. 2, mirano a salvaguardare l’ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli. Nella specie, si configura il reato previsto dall’art. 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006, nei confronti dell’amministratore unico della società, in quanto, all’interno di un area di mq. 2.500 destinata ad attività di autodemolizione, si effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso non ancora bonificati e del reato di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 209/2003, in combinato disposto all’art. 6, c.2, dello stesso decreto, perché nello svolgimento dell’attività di gestione dei veicoli fuori uso, si violavano le prescrizioni e gli obblighi relativi al trattamento di tali veicoli, omettendo di svolgere le operazioni di demolizione per la messa in sicurezza dei predetti veicoli (indistinti ammucchiamenti di carcasse e di parti di veicoli fuori uso).
 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancanza di specificità del motivo – Indeterminatezza – Mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste nell’impugnazione – C.d.  vizio di aspecificità – Art. 591 c.p.p., c.1, lett. e).
 
La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), alla inammissibilità della impugnazione.
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/04/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.16161

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/04/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.16161
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da LACATENA ANTONIO, nato a Putignano il 22/6/1973
avverso la sentenza in data 9/1/2015 Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
LACATENA ANTONIO ricorre, personalmente, per la cassazione della sentenza emessa in data 09/01/2015 dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato quella resa in data 1/2/2013 dal Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, con la quale all’esito di giudizio abbreviato il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006, perché, quale amministratore unico della società “F.lli La Catena s.r.l.”, all’interno di un area di mq. 2.500 destinata ad attività di autodemolizione, effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso non ancora bonificati e del reato di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 209/2003, in combinato disposto all’art. 6, c.2, dello stesso decreto, perché nello svolgimento dell’attività di gestione dei veicoli fuori uso, violava le prescrizioni e gli obblighi relativi al trattamento di tali veicoli, omettendo di svolgere le operazioni di demolizione per la messa in sicurezza dei predetti veicoli (fatti accertati in Fasano l’1/2/2011).
 
All’imputato, con la continuazione e la diminuente del rito, è stata irrogata la pena mesi dieci di arresto e di euro 12.000,00 di ammenda.
 
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 256, c.2, D. Lgs. n. 152/2006, per essere la Corte territoriale incorsa in errore, quantomeno per il deposito preliminare, consentito all’autodemolitore nell’ambito dell’attività autorizzata di smaltimento dei rifiuti speciali (punto 015, allegato B, parte IV, del Codice del’Ambiente) senza alcun limite temporale. Si evidenzia che l’art. 6, c.2, D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che le operazioni di messa in sicurezza siano espletate al più presto e che in caso di violazione di detta prescrizione si incorre nella sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. citato e non già in quella prevista per il deposito incontrollato dei rifiuti.
 
Con il secondo motivo di doglianza, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, c.2, D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’indicata disposizione senza considerare che l’autodemolitore non può avviare le operazioni di messa in sicurezza prima che sia stata disposta la cancellazione del veicolo dal P.R.A. e che il deposito temporaneo può durare due mesi, per cui non v’è ragione per ritenere che anche il deposito preliminare di rifiuti speciali non possa essere mantenuto per analogo periodo. Il ricorrente evidenzia che comunque la massa di veicoli fuori uso depositati e non ancora messi in sicurezza erano stati stoccati appena una settimana prima dell’accertamento svolto dalla polizia giudiziaria.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché diretto a conseguire una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell’imputato, senza tuttavia individuare vizi specifici della motivazione che ne intacchino la intrinseca coerenza strutturale e logicità, essendo le censure ripetitive delle medesime ragioni già esaminate e respinte dal giudice di appello.
 
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
 
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, non massimata, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849; Sez. 2, n.19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, rv. 236945; Sez. 1, n.39598 del 30/9/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Rv. 221693).
 
Mediante il ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo.
 
Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze relative alla persuasività, all’inadeguatezza, alla mancanza di rigore o di puntualità, alla stessa illogicità – quando non manifesta – della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
 
La sentenza impugnata ha ritenuto provata la realizzazione da parte dell’imputato di un deposito incontrollato ed indiscriminato di rifiuti di vario tipo derivanti dall’attività di autodemolizione, al momento dell’accertamento svolto dalla polizia giudiziaria, rinvenuti sparsi su tutta l’area di pertinenza della società “F.lli La Catena”, in ragione dell’accertato prolungato accumulo dei rifiuti medesimi, in parte qualificabili come rifiuti speciali (parti meccaniche, liquide e batterie), ed ha escluso l’ipotesi di deposito preliminare alle operazioni di smaltimento (punto 015 Allegato B, D.Lgs. n. 152/2006), sottolineando la definitività dell’accumulo realizzato al di fuori di ogni controllo da parte dell’amministratore della società, senza l’adozione di alcuna cautela né per gli addetti, né per gli avventori.
 
Questione rilevante in punto di diritto è quella dei rapporti tra l’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 e l’art. 13 D. L.gs. n. 209 del 2003. 
 
Il D. L.gs. n. 209 del 2003 regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore , che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell’art. 2, mirano a salvaguardare l’ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli.
 
Nella specie, la prima imputazione si riferisce ai rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli, che sono un posterius rispetto a tale gestione (indistinti ammucchiamenti di carcasse e di parti di veicoli fuori uso).
 
La seconda imputazione si riferisce, invece, all’inosservanza di una prescrizione specifica imposta dalla legge all’autodemolitore e la sentenza impugnata ha motivatamente respinto sul punto le eccezioni svolte dall’imputato, che vengono reiterate in ricorso con argomentazioni in fatto.
 
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.
 
 

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