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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 16174 | Data di udienza: 8 Marzo 2016

 DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati edilizi e patteggiamento – Operatività del beneficio sospensivo subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato – Ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia – Effetti – Art. 31 c.9 D.P.R. n.380/2001 – Sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Aprile 2016
Numero: 16174
Data di udienza: 8 Marzo 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mengoni


Premassima

 DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati edilizi e patteggiamento – Operatività del beneficio sospensivo subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato – Ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia – Effetti – Art. 31 c.9 D.P.R. n.380/2001 – Sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20/04/2016 (Ud. 08/03/2016) Sentenza n.16174


DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati edilizi e patteggiamento – Operatività del beneficio sospensivo subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato – Ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia – Effetti –D.P.R. n.380/2001Sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen..
 
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il Giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 – 448 cod. proc. pen.. Pertanto, quando la legge preveda un data determinazione quale conseguenza di una decisione giurisdizionale senza lasciare al giudice facoltà di deliberare diversamente, anche se quella determinazione non sia compresa nei termini dell’accordo, deve essere adottata dal decidente in conformità alla volontà della legge, essendo implicito che le parti ne abbiano fatto oggetto di previsione, proprio per l’ineludibilità della conseguenza; né alle parti potrebbe ritenersi consentito (come non lo è per il giudice) pretermettere la legge. Così, in tema di ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto come obbligatoria conseguenza della sentenza di condanna (e di quella a questa equiparabile, quale quella assunta a conclusione del procedimento ex art. 444 del codice di rito proc. pen.) dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 31 c. 9, DPR n.380/2001) (Cass. Sez. un., ud. 27/03/1992, Cardilli; Sez. un., stessa udienza, Catalano). Al contrario, quando la determinazione sia considerata dalla legge quale esercizio di una facoltà del giudice, se, sempre in tema di procedimento alternativo pattiziamente definibile, nessuna previsione sia stata formulata con la proposta (a maggior ragione nell’ipotesi di esclusione), al decidente non rimane altra opzione tra quelle di aderire al patto, per ritenere la determinazione di cui si discute superabile per effetto della buona volontà manifestata dalle parti o altra positiva considerazione secondo giustizia, ovvero, nell’ipotesi contraria, respingere il patto per procedere al giudizio ordinario, all’esito del quale sarà adottata decisione coerente allo schema previsto dalla legge, lasciando spazio alle parti per l’esercizio della facoltà di impugnazione anche nel merito, non prevista per il caso di definizione concordata (art. 448, secondo comma, codice di procedura penale).
 
 
(Annulla senza rinvio sentenza del 17/2/2015 del Tribunale di Napoli) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Papa
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20/04/2016 (Ud. 08/03/2016) Sentenza n.16174

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20/04/2016 (Ud. 08/03/2016) Sentenza n.16174
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Papa Mariano, nato a Napoli il 18/9/1962
– avverso la sentenza del 17/2/2015 del Tribunale di Napoli;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 17/2/2015, il Tribunale di Napoli applicava a Mariano Papa – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di dieci mesi, venti giorni di reclusione e 500,00 euro di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza dello stesso tribunale a data 28/3/2006, in ordine alle contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al delitto di cui all art. 349 cod. pen.; la pena era sospesa ex art. 163 cod. pen., sotto la condizione che il ricorrente ripristinasse lo stato dei luoghi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
 
2. Propone ricorso per cassazione il Papa, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge. Il Tribunale avrebbe subordinato la sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino, sebbene ciò non avesse formato oggetto dell’accordo di cui all’art. 444 cod. proc. pen.; quel che sarebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità in materia.
 
3. Con requisitoria scritta del 13/11/2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, ritenendo fondata la doglianza.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso merita accoglimento.
 
La giurisprudenza di questa Corte – sin dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite n. 10 dell’ll/5/1993 (Zanlorenzi, Rv. 194064), esattamente in tema – ha affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il Giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 – 448 cod. proc. pen.. Questo indirizzo – poi costantemente ribadito (tra le altre, Sez. 6, n. 13905 dell’ll/3/2010, Secondi, Rv. 246689; Sez. 3, n. 19788 del 28/2/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887) – ha affermato al riguardo che, «quando la legge preveda un data determinazione quale conseguenza di una decisione giurisdizionale senza lasciare al giudice facoltà di diversamente deliberare, anche se quella determinazione non sia compresa nei termini dell’accordo, deve essere adottata dal decidente in conformità alla volontà della legge, essendo implicito che le parti ne abbiano fatto oggetto di previsione, proprio per l’ineludibilità della conseguenza; né alle parti potrebbe ritenersi consentito (come non lo è per il giudice) pretermettere la legge. Così, appunto, in tema di ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto siccome obbligatoria conseguenza della sentenza di condanna (e di quella a questa equiparabile, quale quella assunta a conclusione del procedimento ex art. 444 del codice di rito penale) dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr.: Sez. un., ud. 27 marzo 1992, Cardilli; Sez. un., stessa udienza, Catalano). Al contrario, quando la determinazione sia considerata dalla legge quale esercizio di una facoltà del giudice, se, sempre in tema di procedimento alternativo pattiziamente definibile, nessuna previsione sia stata formulata con la proposta (a maggior ragione nell’ipotesi di esclusione), al decidente non rimane altra opzione tra quelle di aderire al patto, per ritenere la determinazione di cui si discute superabile per effetto della buona volontà manifestata dalle parti o altra positiva considerazione secondo giustizia, ovvero, nell’ipotesi contraria, respingere il patto per procedere al giudizio ordinario, all’esito del quale sarà adottata decisione coerente allo schema previsto dalla legge, lasciando spazio alle parti per l’esercizio della facoltà di impugnazione anche nel merito, non prevista per il caso di definizione concordata (art. 448, secondo comma, codice di procedura penale)».
 
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
 
Così deciso in Roma, l’8 marzo 2016
 
 
 
 

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