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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 30682 | Data di udienza: 20 Dicembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine giudiziale di demolizione – Mancata notifica agli altri eredi o al comproprietario – Nullità – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Reati concernenti violazioni edilizie e giurisprudenza della Corte EDU – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Mancanza di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – Artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro con la condanna penale – Ordine eseguito dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2017
Numero: 30682
Data di udienza: 20 Dicembre 2016
Presidente: CAVALLO
Estensore: MACRI'


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine giudiziale di demolizione – Mancata notifica agli altri eredi o al comproprietario – Nullità – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Reati concernenti violazioni edilizie e giurisprudenza della Corte EDU – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Mancanza di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – Artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro con la condanna penale – Ordine eseguito dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30682

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine giudiziale di demolizione – Mancata notifica agli altri eredi o al comproprietario – Nullità – Esclusione.
 
In tema di reati edilizi e ripristino, la mancata notifica agli altri eredi, ammesso che ce ne siano, non determina una nullità perché l’ordine di demolizione ha come suo esclusivo destinatario unicamente il condannato responsabile dell’abuso. Il terzo non ha alcun obbligo se non quello di non opporsi all’esecuzione dell’ordine di demolizione, al pari di qualsiasi soggetto che abbia eventualmente sull’immobile un diritto reale o personale di godimento. L’omessa notifica dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo al comproprietario, quindi, non comporta alcuna nullità atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione (Cass., Sez. 3, n. 9225/03, Rv 224174 e idem n. 47281/09, Rv 245404 ).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Reati concernenti violazioni edilizie e giurisprudenza della Corte EDU – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Mancanza di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – Artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
 
In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso. Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU” (mass. uff. Cass., Sez. 3, n. 49331/15). Peraltro, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, (Cass., Sez. 3,, n. 41475/16) per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda, rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost..
 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro con la condanna penale – Ordine eseguito dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo.
 
La Corte di Strasburgo ha affermato la compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro con la condanna penale. Tale principio con riferimento al caso dell’ordine eseguito dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con sentenza 20/01/2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia, proprio in ragione del fatto che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». E tale sanzione ripristinatoria può ben a ragione considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU nonché compatibile con la compresente condanna penale; nulla osta poi alla ripetizione dell’oblazione inutilmente pagata a seguito della mancato rilascio della concessione edilizia.
 
  
(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza in data 24.11.2015 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. CAVALLO, Rel. MACRI’, Ric. Troncone 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30682

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2017 (Ud. 20/12/2016) Sentenza n.30682

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Troncone Gina, nata a Frosolone, il 20.2.1941, avverso l’ordinanza in data 24.11.2015 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tacci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all’art. 171 c.p.p. e 157, comma 3, c.p.p., in tema di notificazione ad imputato non detenuto, siccome l’ordine di demolizione era stato impartito a suo marito, Troncone Giuseppe, che era deceduto in data 25.1. 2011, mentre la notifica era stata effettuata solo ad essa ricorrente e non a tutti gli altri eredi.
 
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la mancata evasione della pratica di condono regolarmente presentata era da imputarsi esclusivamente al Comune di Napoli, il quale per la zona di Fuorigrotta, via Costantino, 18 – zona vincolata ed in cui operava il condono dal lontano 1985 – non aveva ancora riunito il tavolo di concertazione tra il Comune e la Soprintendenza di Napoli. 
 
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 173 c.p., per mancata dichiarazione della prescrizione della sanzione penale dell’ordine di demolizione alla luce della sentenza della Corte Edu del 4.3.2014 Grande Stevens ed altri contro Italia.
 
Con il quarto motivo di ricorso, infine, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 649 c.p.p., perché sempre sulla base della citata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel caso in esame, vi era stata la sentenza penale di condanna per la costruzione abusiva, il pagamento delle somme di denaro per la pratica di condono ed infine l’ordine di demolizione dell’immobile; indipendentemente quindi dalla formula utilizzata dal legislatore nazionale, per un medesimo fatto erano state applicate tre sanzioni gravemente incidenti sulla persona.
 
Chiede quindi l’annullamento con o senza rinvio dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione o revoca dell’ingiunzione a demolire.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2.1. Innanzi tutto, la mancata notifica agli altri eredi, ammesso che ce ne siano, non determina una nullità perché l’ordine di demolizione ha come suo esclusivo destinatario unicamente il condannato responsabile dell’abuso. Il terzo non ha alcun obbligo se non quello di non opporsi all’esecuzione dell’ordine di demolizione, al pari di qualsiasi soggetto che abbia eventualmente sull’immobile un diritto reale o personale di godimento. L’omessa notifica dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo al comproprietario, quindi, non comporta alcuna nullità atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione (Cass., Sez. 3, n. 9225/03, Rv 224174 e idem n. 47281/09, Rv 245404 ).
 
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, questo è formulato in termini assai generici, avuto riguardo all’ordinanza impugnata che ha rilevato che dall’esame della scarsa documentazione prodotta emergeva che le opere di cui alle suddette istanze (ne risultavano presentate due, una a nome del defunto Troncone Giuseppe e l’altra a nome del Troncone Salvatore, una relativa ad un piccolo locale sul terreno sito in via Costantino 18 e l’altra piano 3 del fabbricato in via Costantino 18) non risultavano completamente coincidenti con quelle per le quali era intervenuta la condanna a carico di Troncone Giuseppe; e ciò a tacere del fatto che la documentazione prodotta non conteneva informazioni sullo stato delle pratiche né sulla completezza degli atti presentati a corredo delle richieste o sull’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute; il 
Giudice dell’esecuzione ha anche osservato che non era stata fornita alcuna dimostrazione in ordine al rilascio del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria e che la mera presentazione delle richieste in sanatoria non incideva sull’ordine di demolizione.
 
Invero, la ricorrente nulla deduce nel merito degli argomenti svolti dal Giudice nell’ordinanza impugnata, sullo specifico tema, limitandosi a dolersi genericamente dell’inerzia dell’Amministrazione.
 
2.3. Con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, va data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’orientamento di questa Corte, secondo cui. “In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso. Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU” (mass. uff. Cass., Sez. 3, n. 49331/15, Rv 265540, con ampia motivazione sul punto e riferimenti ai precedenti). Peraltro, con successiva sentenza sempre di questa Sezione, n. 41475/16, Rv. 267977, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda, rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost.
 
Infine va ribadita la compatibilità dell’ordine di demolizione e del sequestro con la condanna penale, come già sostenuto da questa Corte con sentenza sez. 3, 17204/2016. La Corte di Strasburgo ha affermato tale principio con riferimento al caso dell’ordine eseguito dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia, proprio in ragione del fatto che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». E tale sanzione ripristinatoria può ben a ragione considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU nonché compatibile con la compresente condanna penale; nulla osta poi alla ripetizione dell’oblazione inutilmente pagata a seguito della mancato rilascio della concessione edilizia.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 20 dicembre 2016.
 
 
 
 
 
 

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