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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 27516 | Data di udienza: 13 Febbraio 2019

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reflui provenienti da impianti di autolavaggio – Scarico nella fognatura pubblica – Assimilazione a quelli domestici – Esclusione – Artt. 131 bis, 137 d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – TUA.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2019
Numero: 27516
Data di udienza: 13 Febbraio 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: LIBERATI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reflui provenienti da impianti di autolavaggio – Scarico nella fognatura pubblica – Assimilazione a quelli domestici – Esclusione – Artt. 131 bis, 137 d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – TUA.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 20/06/2019 (Ud. 13/02/2019), Sentenza n.27516

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reflui provenienti da impianti di autolavaggio – Scarico nella fognatura pubblica – Assimilazione a quelli domestici – Esclusione – Artt. 131 bis, 137 d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – TUA.

lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché tali acque non possono essere assimiliate a quelle domestiche, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile, per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (cfr. Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, D’Ambrosio,; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, Erg Petroli S.p.a. e altro, nella quale, in motivazione, è stato precisato che la modifica apportata alla nozione di scarico dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico diretto, riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi; Cass. Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003, Marziano).

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 19/3/2018 del TRIBUNALE DI NOLA) Pres. LAPALORCIA, Rel. LIBERATI, Ric. Ruggiero


Allegato


Titolo Completo


SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 20/06/2019 (Ud. 13/02/2019), Sentenza n.27516

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ruggiero, nato a Napoli;

avverso la sentenza del 19/3/2018 del TRIBUNALE DI NOLA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2018 il Tribunale di Nola, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Ciro Ruggiero responsabile del reato di cui all’art. 137 d.lgs. 152/2006 (per avere, quale titolare di un autolavaggio, scaricato nella fognatura pubblica le acque reflue provenienti dal piazzale adibito al parcheggio delle automobili e al loro lavaggio), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 137 d.lgs. 152/2006 e l’illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della configurabilità di uno scarico di reflui non autorizzato, sia perché lo scarico delle acque provenienti dal lavaggio degli autoveicoli era del tutto occasionale; sia per la mancanza di indagini sul contenuto inquinante di tali acque, nelle quali non era quindi stata accertata la presenza di agenti chimici tali da farle rientrare nella categoria delle acque industriali anziché di quelle domestiche, con la conseguente erroneità della affermazione della sussistenza di uno scarico non autorizzato di acque industriali, tenendo conto del fatto che occorreva avere riguardo al tipo di attività da cui provenivano le acque, che nella specie consisteva in un semplice parcheggio di autoveicoli a motore.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) et e), con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non avendo la Corte in alcun modo considerato la richiesta di riconoscimento di tali circostanze, avanzata dalla difesa nel corso della discussione, sottolineando la occasionalità della attività di autolavaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate l’insufficienza della motivazione e l’errata applicazione della norma incriminatrice contestata, a causa dell’omesso accertamento delle caratteristiche delle acque provenienti dall’impianto di autolavaggio gestito dall’imputato, è inammissibile, sia perché è volto a censurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito (circa la natura di acque industriali dei reflui provenienti da tale impianto, fondato, correttamente, sulle caratteristiche dello stesso e della attività ivi svolta, tra l’altro mediante l’impiego di detersivi utilizzati per il lavaggio delle automobili); sia perché si pone in contrasto con un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché tali acque non possono essere assimiliate a quelle domestiche, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile, per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (cfr. Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, D’Ambrosio, Rv. 268398; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, Erg Petroli S.p.a. e altro, Rv. 240537, nella quale, in motivazione, è stato precisato che la modifica apportata alla nozione di scarico dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico diretto, riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi; v. anche Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003, Marziano, Rv. 227182).

3. Quanto al secondo motivo, relativo all’ingiustificato diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che l’imputato non ne aveva fatto richiesta, posto che, come risulta dal verbale dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale, all’atto della formulazione delle conclusioni il suo difensore aveva chiesto solamente l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, il contenimento della pena nel minimo edittale e il riconoscimento dei benefici di legge (cioè della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna), cosicché, in assenza di una richiesta, non vi era neppure un obbligo di specifica motivazione circa il diniego di dette circostanze, in quanto la presunzione di non meritevolezza di tali circostanze impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso la loro concessione, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l’obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell’interessato o nell’ipotesi di richiesta generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694; conf. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; v. anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva Rv. 254716).

Ne consegue manifesta infondatezza della censura di carenza di motivazione formulata riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza delle censure cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/2/2019

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