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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6670 | Data di udienza: 20 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria ex L. n.241/2000 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Silenzio rigetto decorsi i 60gg. – Successione di leggi – Art. 13, c. 2 L. n. 47/85  oggi art. 36, c.3 D.P.R. n. 380/2001PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità alla DIA – Mancanza del preavviso – Effetti – Annullabilità dell’atto – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Art. 22, D.P.R. 380/2001 – Illeciti urbanistici – Sanatoria – Mancata erronea sospensione del procedimento – Nullità – Esclusione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2012
Numero: 6670
Data di udienza: 20 Dicembre 2011
Presidente: Fiale
Estensore: Sarno


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria ex L. n.241/2000 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Silenzio rigetto decorsi i 60gg. – Successione di leggi – Art. 13, c. 2 L. n. 47/85  oggi art. 36, c.3 D.P.R. n. 380/2001PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità alla DIA – Mancanza del preavviso – Effetti – Annullabilità dell’atto – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Art. 22, D.P.R. 380/2001 – Illeciti urbanistici – Sanatoria – Mancata erronea sospensione del procedimento – Nullità – Esclusione. 



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  20 febbraio 2012 (Ud. 20/12/ 2011) Sentenza n. 6670

DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria ex L. n.241/2000 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Silenzio rigetto decorsi i 60gg. – Successione di leggi – Art. 13, c. 2 L. n. 47/85  oggi art. 36, c.3 D.P.R. n. 380/2001. 
 
In tema di sanatoria edilizia, la legge n. 241 del 2000 – che con l’art. 10 bis introduce la previsione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – si colloca temporalmente tra i due testi normativi che disciplinano in successione la materia edilizia (L. n. 47/85, art. 13, comma 2, sia con il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 3) ma che, ciononostante, nella formulazione delle nuove disposizioni del DPR n.380/01 il legislatore non ha introdotto alcuna innovazione per quanto riguarda il profilo procedimentale rispetto alla pregressa disciplina ribadendo il formarsi del silenzio rigetto decorsi i sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria senza che sia intervenuta risposta dell’amministrazione. Il che comporta che dopo la scadenza del termine viene meno anche l’obbligo per il giudice penale di sospendere il procedimento, anche se permane il potere dell’autorità amministrativa di rilasciare tardivamente l’atto di sanatoria, ove accerti oltre il termine dei sessanta giorni l’esistenza dei relativi presupposti.
 
(conferma sentenza n. 2771/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/04/2011 che confermava Tribunale di Agrigento del 10/12/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. Barreca
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità alla DIA – Mancanza del preavviso – Effetti – Annullabilità dell’atto – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Art. 22, D.P.R. 380/2001.
 
E’ inapplicabile alla Dia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 l’art. 10 bis L. n. 241 del 1990. Ciò sul rilievo che la dia è provvedimento implicito di tipo favorevole al privato, mentre è negativo, ma non è a rigore un rigetto della istanza, il successivo atto di diffida a non agire. Inoltre, che il preavviso per l’ordine di non eseguire costituirebbe una non giustificata duplicazione del medesimo, incompatibile con il termine ristretto entro il quale l’amministrazione deve provvedere, non essendo fra l’altro previste parentesi procedimentali produttive di sospensione del termine stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/09/2007 sentenza n. 4828). In nessun caso l’inottemperanza alla procedura di preavviso comporti l’inesistenza del provvedimento reiettivo. Sicché, la mancanza del preavviso potrebbe determinare eventualmente l’annullabilità dell’atto ma non già l’inesistenza di esso.
 
(conferma sentenza n. 2771/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/04/2011 che confermava Tribunale di Agrigento del 10/12/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. Barreca
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Illeciti urbanistici – Sanatoria – Mancata erronea sospensione del procedimento – Nullità – Esclusione – D.P.R. n.380/01. 
 
In tema di illeciti urbanistici, la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale. Pertanto, la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, non potendo protrarsi fino all’esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo eventualmente instaurato a seguito del diniego di sanatoria.
 
(conferma sentenza n. 2771/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/04/2011 che confermava Tribunale di Agrigento del 10/12/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. Barreca


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20 febbraio 2012 (Ud. 20/12/ 2011) Sentenza n. 6670

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. ALDO FIALE – Presidente 
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere 
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere 
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da BARRECA MARIO N. IL 14/07/1954
– avverso la sentenza n. 2771/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/04/2011
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
– udito il Procuratore Ge errale in persona del Dott. Latteri Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Barreca Mario propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal tribunale di Agrigento in data 10/12/2009 che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 44 lettera c), 93,94 95 d.p.r. 380/01 per avere realizzato, in Agrigento, in qualità di proprietario e committente dei lavori, in zona soggetta a vincolo archeologico e sismico, in assenza del permesso di costruire, di denunzia ed autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, la costruzione, con pilastri e travi lignei, di una struttura intelaiata di metri quadrati 75.
 
Come si rileva dall’esame della motivazione dei giudici di appello, il procedimento, sospeso dal tribunale per giorni 60 seguito della richiesta di concessione in sanatoria ex articolo 13 legge 47/85, riprendeva la trattazione alla scadenza del termine indicato.
 
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge con riferimento agli articoli 36 e 45 d.p.r. 380/2001 e 10 bis legge 241/90, assumendo che l’ordinamento giuridico non prevede alcun automatismo tra il decorso del termine dei 60 giorni per la definizione del procedimento amministrativo e la ripresa del procedimento penale. Si rileva che laddove, come nel caso di specie, il giudice non disponga di alcun concreto elemento per escludere la sanatoria dell’abuso oggetto di contestazione non può disporre la prosecuzione del processo. Si fa inoltre rilevare che l’articolo 10 bis della legge 241/90 ha abrogato tutte quelle disposizioni che collegano alla decorrenza del termine d’automatico rigetto dell’istanza di parte.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è infondato.
 
Rispetto alla questione dedotta, occorre anzitutto rilevare che questa Sezione si è già più volte pronunciata affermando che in tema di sanatoria edilizia, l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda determina il formarsi del silenzio – rifiuto della P.A. competente, con conseguente cessazione dell’obbligo del giudice penale di disporre la sospensione del procedimento, pur permanendo il potere dell’autorità amministrativa di rilasciare tardivamente la concessione in sanatoria ove accerti, oltre tale termine, l’esistenza dei relativi presupposti.
 
In occasione della decisione n. 17954 del 26/02/2008 Rv. 240233, la Corte, sia pure in via incidentale, ha già avuto peraltro modo di pronunciarsi (negativamente) anche sulla questione oggi all’esame. In quel contesto il ricorrente aveva infatti eccepito che dopo l’entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, il quale prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il provvedimento di rigetto deve essere sempre preceduto dalla comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta del privato, devono ritenersi abrogate tutte quelle disposizioni che collegano alla decorrenza di un termine l’automatico rigetto di una istanza di parte; – sia pure incidentalmente – ha ritenuto il motivo privo di fondamento giuridico.
 
Nell’occasione è già stato rilevato che il legislatore, sia con la L. n. 47 del 1985, art. 13, comma 2, sia con il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 3, ha stabilito chiaramente che l’autorità competente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, trascorsi i quali la domanda si intende rifiutata. Il che comporta che dopo la scadenza del termine viene meno anche l’obbligo per il giudice penale di sospendere il procedimento, anche se permane il potere dell’autorità amministrativa di rilasciare tardivamente l’atto di sanatoria, ove accerti oltre il termine dei sessanta giorni l’esistenza dei relativi presupposti.
 
Ora appare al Collegio assolutamente condivisibile il percorso argomentativo della precedente sentenza.
 
In questa sede possono aggiungersi solo alcune considerazioni.
 
Anzitutto occorre in premessa ricordare che, secondo l’orientamento più volte ribadito nelle decisioni di questa Sezione, in tema di illeciti urbanistici la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale (Sez. 3, n. 7847 del 27/05/1998 Rv. 211354).
 
Nel merito della questione va poi evidenziato che la procedura di cui all’art. 10 bis non stata sin qui ritenuta applicabile a qualsiasi tipologia di procedimento.
 
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 4828 del 12 settembre 2007 ha, ad esempio, ritenuto, con motivazioni in parte richiamabili anche nel caso di specie, inapplicabile alla Dia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 l’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990. Ciò sul rilievo che la dia è provvedimento implicito di tipo favorevole al privato, mentre è negativo, ma non è a rigore un rigetto della istanza, il successivo atto di diffida a non agire; ed, inoltre, che il preavviso per l’ordine di non eseguire costituirebbe una non giustificata duplicazione del medesimo, incompatibile con il termine ristretto entro il quale l’amministrazione deve provvedere, non essendo fra l’altro previste parentesi procedimentali produttive di sospensione del termine stesso.
 
In ogni caso è ancora discusso, specialmente in dottrina, se la disposizione dell’art. 10 bis citata possa interferire con il silenzio dell’amministrazione e, più in generale, quali effetti conseguano dalla omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
 
I sostenitori della tesi più ampia sottolineano come il preavviso non potrebbe trovare ostacoli in via di principio proprio nel caso di silenzio rigetto in quanto, a differenza delle altre ipotesi di silenzio, spirato il termine indicato dalla legge si forma comunque un provvedimento dell’amministrazione.
 
Ora ciò che in questa sede è sufficiente rilevare è proprio quest’ultimo aspetto e, cioè, che, a prescindere dall’esistenza del preavviso, decorso il termine indicato ex lege, si forma comunque un provvedimento di rigetto. Decorso il termine dei sessanta giorni, infatti, non vi è motivo per ulteriori sospensioni del procedimento in quanto la sospensione si ricollega unicamente al tempo necessario per la formazione del provvedimento sull’istanza di sanatoria.
 
In nessun caso sembra peraltro potersi affermare, come vorrebbe il ricorrente, che l’inottemperanza alla procedura di preavviso comporti l’inesistenza del provvedimento reiettivo.
 
E’ opinione largamente condivisa che la mancanza del preavviso potrebbe determinare eventualmente l’annullabilità dell’atto ma non già l’inesistenza di esso
 
Il che sembra avvalorato, avuto riguardo alla questione specificamente in esame, dalla circostanza che la disciplina degli l’art. 13 e 22 della legge n. 47/85 è stata sostanzialmente riprodotta negli articoli 36 e 45 del DPR 380/01.
 
Reiterando la formulazione degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/85, il DPR 380/01 prevede in particolare all’ultimo comma dell’art. 36 che “Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.” e nell’art. 45 comma 1 che “L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36”.
 
Ora non si può non constatare che la legge n. 241 del 2000 – che con l’art. 10 bis introduce la previsione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza -, si colloca temporalmente tra i due testi normativi che disciplinano in successione la materia edilizia (L. n. 47/85 e DPR 380/01) ma che, ciononostante, nella formulazione delle nuove disposizioni del DPR 380/01 il legislatore non ha introdotto alcuna innovazione per quanto riguarda il profilo procedimentale rispetto alla pregressa disciplina ribadendo il formarsi del silenzio rigetto decorsi i sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria senza che sia intervenuta risposta dell’amministrazione.
 
E ciò nonostante la legge 8 marzo 1999 n. 50 “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998” all’art. 7 , nel delegare al Consiglio del Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione del testo unico in materia edilizia, al comma 2, espressamente abbia indicato tra i criteri e principi direttivi quello del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
 
Intervenuto il provvedimento decisorio dell’amministrazione non si giustificano inoltre ulteriori periodi di sospensione in relazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria nemmeno nel caso di ricorso giurisdizionale.
 
E’ costante, infatti, l’orientamento secondo cui la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, previsto dall’art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, non potendo protrarsi fino all’esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo eventualmente instaurato a seguito del diniego di sanatoria (Sez. 3, n. 12288 del 27/09/2000 Rv. 218005).
 
Nella specie, peraltro, non risulta nemmeno avviata dal ricorrente alcuna iniziativa intesa ad impugnare il rigetto dell’istanza di sanatoria o a contestare comunque la regolarità dell’ iter procedimentale seguito.
 
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte Sprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Cosi deciso in Roma il 20.12.2011
 

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