Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 38947 | Data di udienza: 9 Luglio 2013
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Estinzione dei reati per prescrizione – Ordine giudiziale di demolizione dell’opera – Effetti – Integrale attuazione – Fattispecie.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Settembre 2013
Numero: 38947
Data di udienza: 9 Luglio 2013
Presidente: Fiale
Estensore: Ramacci
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Estinzione dei reati per prescrizione – Ordine giudiziale di demolizione dell’opera – Effetti – Integrale attuazione – Fattispecie.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20 Settembre 2013 (Cc. 09/07/2013), Ordinanza n. 38947
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Estinzione dei reati per prescrizione – Ordine giudiziale di demolizione dell’opera – Effetti – Integrale attuazione – Fattispecie.
La demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l’immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all’opera abusiva, renda ineseguibile l’ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l’integrale attuazione dell’ordine giudiziale di demolizione dell’opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (Cass. Sez. III n. 21797, 31/05/2011; Sez. III n. 2872, 22/01/2009. Conf. Sez. III n. 16349, 10/04/2002; Sez. III n. 10348, 13/03/2001). Nella specie, l’intervento abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, difettava del requisito della condonabilità, l’opera nel suo complesso era oggetto dell’ordine di demolizione impartito, a nulla rilevando la circostanza che, per le opere abusivamente aggiunte in sopraelevazione, sia stato revocato l’ordine di demolizione in conseguenza dell’estinzione dei reati per prescrizione, non avendo tale evenienza determinato alcuna modificazione delle condizioni del manufatto, che era ed è ancora abusivo nella sua interezza.
(conferma ordinanza n. 312/2012 CORTE DI APPELLO di SALERNO emessa il 29 gennaio 2013) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Amore
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 20 Settembre 2013 (Cc. 09/07/2013), Ordinanza n. 38947SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Aldo Fiale – Presidente
2. Dott. Amedeo Franco – Consigliere
3. Dott. Luigi Marini – Consigliere
4. Dott. Luca Ramacci – Consigliere Rel.
5. Dott. Chiara Graziosi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da AMORE ANTONIO, nato il 28.08.1949;
avverso l’ordinanza n. 312/2012 CORTE DI APPELLO di SALERNO emessa il 29 gennaio 2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Luca Ramacci;
lette le conclusioni del PG Dott. G. Volpe inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. //
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29.1.2013 ha respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive (casseformi armate dirette alla sopraelevazione di preesistente manufatto) presentata nell’interesse di Antonio AMORE.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare, applicando in modo improprio la giurisprudenza di legittimità richiamata, che per le opere complementari al manufatto oggetto dell’esecuzione era intervenuta revoca dell’ordine di demolizione conseguente a declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, così considerando tamquam non esset una statuizione della stessa Corte di appello.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza il difensore dell’AMORE ha fatto pervenire istanza di rinvio per concomitante impegno professionale che questa Corte non ha però accolto, in quanto il presente procedimento viene trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente, nulla opponendo in merito alla disposta demolizione di un immobile abusivo consistente in un piano seminterrato, ha invece richiesto la revoca dell’ordine di demolizione delle opere eseguite in sopraelevazione, per le quali era intervenuta sentenza con cui, a seguito di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, era stato revocato anche l’ordine di demolizione impartito dal primo giudice.
Risulta anche che il ricorrente, producendo un attestato relativo alla pendenza di una pratica di «condono edilizio» per il manufatto in questione, ha richiesto che l’abbattimento riguardasse soltanto il piano seminterrato e non anche le opere in sopraelevazione.
A fronte di tale richiesta, evidentemente finalizzata ad opporre, in un secondo momento, l’impossibilità tecnica di una simile operazione, la Corte territoriale ha osservato che le opere nel loro complesso erano ricomprese nell’ordine di demolizione, riferito ad un fabbricato su due livelli e che, essendo stato l’intervento abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, difettava del requisito della condonabilità, come peraltro attestato dalla competente amministrazione comunale a seguito di accertamento disposto dalla Procura Generale.
Rilevano inoltre i giudici dell’esecuzione che, accedendo le opere eseguite in sopraelevazione ad immobile abusivo, sono inevitabilmente destinate a seguirne la sorte.
4. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è del tutto immune da censure.
Va infatti rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha correttamente esercitato il potere-dovere di verificare la sussistenza dei requisiti di condonabilità dell’intervento e correttamente applicato i principi giurisprudenziali richiamati.
Va poi osservato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l’immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all’opera abusiva, renda ineseguibile l’ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l’integrale attuazione dell’ordine giudiziale di demolizione dell’opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (così Sez. III n. 2872, 22 gennaio 2009. Conf. Sez. III n. 16349, 10 aprile 2002; Sez. III n. 10348, 13 marzo 2001).
Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che non intende discostarsene, è stato successivamente ribadito con la pronuncia opportunamente citata nel provvedimento impugnato (Sez. III n. 21797, 31 maggio 2011).
Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che, nella fattispecie, l’opera nel suo complesso sia oggetto dell’ordine di demolizione impartito, a nulla rilevando la circostanza che, per le opere abusivamente aggiunte in sopraelevazione, sia stato revocato l’ordine di demolizione in conseguenza dell’estinzione dei reati per prescrizione, non avendo tale evenienza determinato alcuna modificazione delle condizioni del manufatto, che era ed è ancora abusivo nella sua interezza per le ragioni dianzi ricordate.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9.7.2013
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