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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Rifiuti Numero: 19208 | Data di udienza: 16 Marzo 2016

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Natura personale dell’autorizzazione – Abilitazione impersonale – Esclusione – Giurisprudenza – Fattispecie: trasporto a bordo di un autocarro di un quantitativo di rifiuti pericolosi (rottami ferrosi), in assenza delle prescritte autorizzazioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2017
Numero: 19208
Data di udienza: 16 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: RAMACCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Natura personale dell’autorizzazione – Abilitazione impersonale – Esclusione – Giurisprudenza – Fattispecie: trasporto a bordo di un autocarro di un quantitativo di rifiuti pericolosi (rottami ferrosi), in assenza delle prescritte autorizzazioni.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 21/04/2017 (Ud. 16/03/2016) Sentenza n.19208



RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Natura personale dell’autorizzazione – Abilitazione impersonale – Esclusione.

L’autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha natura personale. Per cui, non può ammettersi una abilitazione impersonale, utilizzabile indifferentemente da soggetti diversi, tenuto conto della natura della stessa e del procedimento amministrativo che comunque la precede. (In giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 1 562 del 15/11 /2002 (dep. 2003), Toraldo; Sez. 3, n. 13884 del 28/2/2002, Fregoli;  V. anche Sez. 3, n. 24723 del 15/5/2007, Campolmi e altro). Fattispecie: trasporto a bordo di un autocarro di un quantitativo di rifiuti pericolosi pari a 3 mc di rottami ferrosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

 
(conferma sentenza del 24/03/2016 CORTE APPELLO di MESSINA) Pres.  AMORESANO, Rel. RAMACCI, Ric. Grasso ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 21/04/2017 (Ud. 16/03/2016) Sentenza n.19208

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 21/04/2017 (Ud. 16/03/2016) Sentenza n.19208
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 
sul ricorso proposto da:
 
GRASSO ANTONINO nato il 29/01/1976 a CATANIA;
CUNSOLO ALESSANDRO SAVERIO nato il 23/02/1973 a CATANIA;
TERRANOVA VIRGILIO nato il 04/11/1992 a CATANIA;
 
avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita in PUBBLICAUDIENZA del 16/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 19/1 /2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di Antonino GRASSO, Alessandro CUNSOLO e Virgilio TERRANOVA. tratti in arresto nella flagranza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 6, lett. d) d.l. 172\08. per avere, in concorso tra loro, trasportato a bordo di un autocarro un quantitativo di rifiuti pericolosi pari a 3 mc di rottami ferrosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni (in Savoca, frazione Rina, il 9/11 /2010).
 
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla posizione di Antonio GRASSO, rilevando che se la Corte territoriale avesse tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame dall’imputato e di quelle rese dalla proprietaria del mezzo, sarebbe giunta a diverse conclusioni.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla posizione di Alessandro CUNSOLO, osservando che i giudici del gravame avrebbero erroneamente escluso la condizione di analfabetismo dell’imputato, posta a giustificazione della condotta contestata, sulla base del solo fatto che egli avrebbe comunque sottoscritto il verbale di identificazione redatto dal personale di polizia giudiziaria.
 
4. Con un terzo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla posizione di Virgilio TERRANOVA, osservando che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che lo stesso fosse figlio del CUNSOLO, risultando tale circostanza nella dichiarazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo, quindi, che lo stesso non si trovasse con i coimputati solo per fare compagnia al genitore ed avesse dichiarato di svolgere la loro stessa attività per dimostrare la sua solidarietà.
 
5. Con un quarto motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confisca del mezzo, per essere lo stesso di proprietà di persone estranea al reato.
 
Insistono, pertanto, per l’accoglimento dei ricorsi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono inammissibili.
 
Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto si limita all’apodittica affermazione che una più attenta disamina delle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla proprietaria del mezzo utilizzato per il trasporto avrebbe condotto i giudici del merito a diverse conclusioni.
 
Non viene tuttavia specificato in alcun modo quale sia il contenuto di tali dichiarazioni e quale rilevanza avrebbero potuto assumere ai fini della decisione.
 
Per contro, la Corte del merito ha dato atto dell’assenza di titolo abilitativo e della irrilevanza delle dichiarazioni rese dall’imputato, il quale si dichiarava convinto che la documentazione in suo possesso lo legittimasse al trasporto dei rifiuti.
 
Si osserva infatti nella sentenza impugnata che l’imputato non disponeva di titolo abilitativo, risultando solo una richiesta a nome della moglie per un’autorizzazione mai ritirata presso l’ufficio competente, come verificato dalla polizia giudiziaria.
 
2. Va inoltre rilevato che le osservazioni dei giudici del gravame risultano corrette, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha natura personale (Sez. 3, n. 1 562 del 15/11/2002 (dep. 2003), Toraldo, Rv. 22473701; Sez. 3, n. 13884 del 28/2/2002, Fregoli A, Rv. 22157001. V. anche Sez. 3, n. 24723 del 15/5/2007, Campolmi e altro, Rv. 23688601).
 
Tale principio, ancorché riferito alla previgente disciplina in tema di rifiuti, che individuava presupposti in parte diversi per l’ottenimento del titolo, risulta ancora attuale e merita di essere ribadito, con l’ulteriore precisazione che non può comunque ammettersi una abilitazione impersonale, utilizzabile indifferentemente da soggetti diversi, tenuto conto della natura della stessa e del procedimento amministrativo che comunque la precede.
 
3. Anche il secondo motivo di ricorso è generico, poiché si limita a sostenere che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la condizione di analfabetismo del CUNSOLO per il fatto che egli abbia sottoscritto il verbale di identificazione, formulando considerazioni di carattere generale sul fatto che una simile evenienza non escluderebbe comunque tale stato, ma senza suffragare tali affermazioni con alcun dato concreto e senza specificare quale incidenza tale circostanza avrebbe rispetto alla decisione impugnata, che ha comunque escluso che la condotta posta in essere potesse ritenersi scusata dall’ignoranza del prevenuto sulla disciplina di settore, per la cui violazione era stato colto in flagranza.
 
4. Per ciò che riguarda il terzo motivo di ricorso. deve osservarsi che la Corte del merito ha escluso che fosse dimostrata la parentela tra il CUNSOLO ed il TERRANOVA in maniera del tutto incidentale, sicché le censure mosse sul punto in ricorso risultano irrilevanti, oltre ad essere fondate, ancora una volta, su mere asserzioni, essendosi i ricorrenti limitati ad osservare che il fatto che costoro siano padre e figlio sarebbe riscontrabile nelle dichiarazioni rese per l’ammissione la patrocino a spese dello stato.
 
In realtà, come si desume chiaramente dalla sentenza impugnata, tale circostanza ha una valenza assai limitata, in quanto la Corte di appello ha dato atto del fatto che, come ricordato dallo stesso appellante, il TERRANOVA aveva dichiarato, nel corso dell’interrogatorio cui era stato sottoposto, di svolgere la medesima attività degli imputati.
 
Sulla base di tale dato fattuale inequivocabile, i giudici del gravame osservavano come la tesi difensiva, secondo la quale tale ammissione di responsabilità sarebbe giustificata da spirito di solidarietà verso i coimputati, solidarietà giustificata anche dal rapporto di parentela con il CUNSOLO, resterebbe confinata nell’ambito delle mere illazioni, tanto più che detto rapporto di parentela, considerato anche il diverso cognome, non risulterebbe dimostrato, sicché anche l’affermazione che egli volesse fare compagnia al genitore risulta priva di fondamento.
 
5. Resta da osservare, con riferimento al quarto motivo di ricorso. che gli imputati censurano la disposta confisca del mezzo sul presupposto che lo stesso sia appartenente a soggetto terzo estraneo al reato, non meglio indicato.
 
Ciò posto, va rilevato che i ricorrenti non chiariscono in alcun modo quale sia il loro rapporto con il bene confiscato, né quale diretto interesse abbiano alla decisione, mentre il terzo interessato potrà eventualmente azionare le sue pretese davanti al giudice dell’esecuzione.
 
Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
 
6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente. 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in data 16.3.2017
 

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