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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Danno ambientale, Diritto processuale penale Numero: 28732 | Data di udienza: 27 Aprile 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecodelitti – Captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione – Abusività della condotta – Configurabilità – Artt. 452-bis e 452-quiquies cod. pen.DANNO AMBIENTALE – Nozione di compromissione e deterioramento nell’inquinamento ambientale – Accertamento del reato di inquinamento ambientale – Verifica – Espletamento di accertamenti tecnici specifici – Limiti – Casi strettamente necessari – Giurisprudenza – Configurabilità del delitto di inquinamento ambientale – Effetti dell’irreversibilità del danno non verificata – Cessazione della consumazione del reato – CODICE DELL’AMBIENTE – Ecodelitti e integrazione del reati – Configurabilità dell"abusività" della condotta – Presupposti – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Precedenti giurisprudenziali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cose che costituiscono corpo di reato – Decreto di sequestro o di convalida di sequestro probatorio – Motivazione – Necessità – Assicurazione delle fonti di prova – Riesame del sequestro probatorio – Sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro – Concetto di fumus di reato – Verifiche e valutazione della legittimità – Acquisizione di prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della resArtt.352-355 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28732
Data di udienza: 27 Aprile 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecodelitti – Captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione – Abusività della condotta – Configurabilità – Artt. 452-bis e 452-quiquies cod. pen.DANNO AMBIENTALE – Nozione di compromissione e deterioramento nell’inquinamento ambientale – Accertamento del reato di inquinamento ambientale – Verifica – Espletamento di accertamenti tecnici specifici – Limiti – Casi strettamente necessari – Giurisprudenza – Configurabilità del delitto di inquinamento ambientale – Effetti dell’irreversibilità del danno non verificata – Cessazione della consumazione del reato – CODICE DELL’AMBIENTE – Ecodelitti e integrazione del reati – Configurabilità dell"abusività" della condotta – Presupposti – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Precedenti giurisprudenziali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cose che costituiscono corpo di reato – Decreto di sequestro o di convalida di sequestro probatorio – Motivazione – Necessità – Assicurazione delle fonti di prova – Riesame del sequestro probatorio – Sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro – Concetto di fumus di reato – Verifiche e valutazione della legittimità – Acquisizione di prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della resArtt.352-355 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28732


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecodelitti – Captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione – Abusività della condotta – Configurabilità – Artt. 452-bis e 452-quiquies cod. pen.
 
La captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione dell’art. 17 r. d. 1775/1933, rientra tra le condotte "abusive" richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente, ex artt. 452-bis e 452-quinquies cod. pen.
 
 
DANNO AMBIENTALE – Nozione di compromissione e deterioramento nell’inquinamento ambientale – Accertamento del reato di inquinamento ambientale – Verifica – Espletamento di accertamenti tecnici specifici – Limiti – Casi strettamente necessari – Giurisprudenza.
 
La "compromissione" e il "deterioramento" consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. Peraltro, non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli). Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del reato di inquinamento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l’espletamento di accertamenti tecnici specifici.
 

DANNO AMBIENTALE – Configurabilità del delitto di inquinamento ambientale – Effetti dell’irreversibilità del danno non verificata – Cessazione della consumazione del reato.
 
Ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.
 

CODICE DELL’AMBIENTE – Ecodelitti e integrazione del reati – Configurabilità dell"abusività" della condotta – Presupposti – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Precedenti giurisprudenziali.
 
Sulla necessaria "abusività" della condotta, si è affermato che è abusiva non soltanto quella posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli; Conf. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo; Sez. 3 n. 52436 del 6/7 /2017, Campione; Sez. 3 n. 39078 del 6/4/2017, Campione; Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo), ribadendo successivamente tale affermazione con la precisazione che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma (Sez. 3, n. 15865 del 31 /1 /2017, Rizzo). Conseguentemente, richiamando i precedenti giurisprudenziali, l’abusività della condotta è stata individuata nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21 /9/2016, P.M. in proc. Simonelli, cit.), nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo,cit.; Sez. 3, n. 15865 del 31 /1 /2017, Rizzo, cit.; Sez. 3 n. 52436 del 6/7 /2017, Campione, cit.) e nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati ( Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.). 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cose che costituiscono corpo di reato – Decreto di sequestro o di convalida di sequestro probatorio – Motivazione – Necessità.
 
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro – o di convalida di sequestro – probatorio deve essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti (Cass. Sezioni Unite del 19/4/2018).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Assicurazione delle fonti di prova – Riesame del sequestro probatorio – Sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro – Concetto di fumus di reato – Verifiche e valutazione della legittimità – Acquisizione di prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res – Artt.352-355 cod. proc. pen..
 
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il «fumus commissi delicti» in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res o l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. Rocchino; Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Previtero). Sicché, il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l’emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt.352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (Cass., Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, P.M. in proc. Chifor).
 
(conferma ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Melillo
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28732

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28732

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
c/
 
MELILLO MARIA ROSA nato il 13/05/1962 a ROMA nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso l’ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO li Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso
 
Udito il difensore 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza di 28/9/2017 ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 25/8/2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nei confronti di Maria Rosa MELILLO ed avente ad oggetto "impianti idraulici utilizzati per i prelievi idrici dal lago di Bracciano, oltre ad eventuali altri oggetti costituenti corpo di reato o comunque ad esso pertinenti", ipotizzandosi il reato di cui agli artt. 452-bis e 452-quinquies cod. pen..
 
Alla indagata, in particolare, veniva sequestrata una pompa con una tubazione di 60 metri, con diametro di 3 centimetri e parte terminale in acciaio delle medesime dimensioni.
 
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2. Lamenta la ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 452-bis cod. pen., richiamando la sua natura di reato di danno, peraltro connotato da significatività e misurabilità che assume rilevabile solo mediante un accertamento tecnico specifico, mancante nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, volto anche a determinare l’eventuale incidenza della sua condotta sul sistema lacuale che si ritiene compromesso.
 
Aggiunge che le caratteristiche dell’impianto e le modalità del prelievo, avente lo scopo di innaffiare un giardino di 250 metri quadrati di un ristorante nel periodo estivo, non sarebbero comunque idonee a cagionare la compromissione o il deterioramento dell’ecosistema lacustre, specie in presenza di ben più consistenti prelievi da parte della ACEA, per finalità di rifornimento idrico, di almeno 900 litri al secondo, poi ridotti a 400.
 
Osserva, inoltre, che la mancanza di un accertamento tecnico impedirebbe di pervenire alla prova del nesso eziologico, ancorché in termini di concausa, tenendo conto della situazione di preesistente compromissione ambientale determinata dai prelievi effettuati da ACEA.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
2. Occorre ricordare, preliminarmente, che nella fattispecie si verte in ipotesi di sequestro probatorio che, come è noto, ha finalità istruttorie e, segnatamente, quella di assicurare l’acquisizione delle fonti di prova.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il «fumus commissi delicti» in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1 /2004, Pi scopo, Rv. 228227; Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032) e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res o l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300. V. anche Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Previtero, Rv. 263053).
 
Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l’emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt.352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458).
 
Ciò posto, ricorda la ricorrente che ad essa viene ascritto il reato di cui agli artt. 452-bis e 452-quiquies cod. pen. per avere, per colpa, cagionato abusivamente, mediante illegittimi prelievi idrici in assenza di concessione dal Lago di Bracciano, il deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema del lago, area naturale protetta.
 
Nell’ordinanza impugnata, poi, viene dato atto dell’esito di una ispezione effettuata dalla polizia giudiziaria, che avrebbe evidenziato un rilevante abbassamento del livello delle acque lacustri in più zone, compresa quella ove insistevano le captazioni oggetto dell’ipotesi accusatoria, dandosi atto tanto della abusività della condotta, trattandosi di prelievi effettuati in violazione dell’art. 17 del Regio Decreto 1775/1933, quanto del fatto che la sussistenza della compromissione e del deterioramento dell’ecosistema rilevati nel corso delle indagini sono contestate dall’indagata sulla base di mere ipotesi, così come la significatività e misurabilità della alterazione, pure richiesta dalla norma che si assume violata.
 
Rileva dunque il Tribunale che il vincolo imposto sull’impianto risponde alla necessità di verificarne la funzionalità in concreto e l’idoneità allo scopo con conseguente legittimità del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero.
 
3. Ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame a sostegno del provvedimento impugnato risultano giuridicamente corrette ed adeguatamente contenute entro l’ambito di operatività attribuito al Tribunale riguardo al sequestro probatorio, precedentemente ricordato.
 
Va anche rilevato che il Tribunale, ancorché abbia fatto riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale ormai superato, allorquando afferma di ritenere superflua la motivazione del decreto di sequestro probatorio riguardante il corpo del reato (si veda, a tale proposito, la recente decisione delle Sezioni Unite in data 19/4/2018, non ancora pubblicata, la quale ha stabilito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro – o di convalida di sequestro – probatorio deve essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti), ha comunque chiarito adeguatamente quali fossero le finalità del vincolo.
 
A fronte di ciò, la ricorrente sostanzialmente contesta la astratta configurabilità della ipotesi accusatoria con considerazioni che, però, non sono affatto condivisibili.
 
4. l’art. 452-bis cod. pen., introdotto con la legge 22 maggio 2015 n. 68, punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
 
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
 
L’art. 452-quinquies cod. pen. indica una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa (ed una ulteriore diminuzione per le ipotesi in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro).
 
Sul reato di inquinamento ambientale e sugli elementi costitutivi dello stesso questa Corte si è ripetutamente pronunciata, affermando condivisibili principi rilevanti anche per la soluzione delle questioni qui esaminate.
 
In particolare, sulla necessaria "abusività" della condotta, premessa una disamina delle precedenti pronunce che tale requisito avevano considerato con riferimento alla diversa fattispecie di cui all’art. 260 d.lgs. 152\06, si è affermato che è abusiva non soltanto quella posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268060. Conf. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3 n. 52436 del 6/7 /2017, Campione non massimata; Sez. 3 n. 39078 del 6/4/2017, Campione, non massimata; Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, non massimata; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274), ribadendo successivamente tale affermazione con la precisazione che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma (Sez. 3, n. 15865 del 31 /1 /2017, Rizzo, Rv. 269491).
 
Conseguentemente, richiamando i precedenti giurisprudenziali, la abusività della condotta è stata individuata nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21 /9/2016, P.M. in proc. Simonelli, cit.), nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo,cit.; Sez. 3, n. 15865 del 31 /1 /2017, Rizzo, cit.; Sez. 3 n. 52436 del 6/7 /2017, Campione, cit.) e nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati ( Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.).
 
5. Nel caso di specie, l’abusività della condotta viene ipotizzata in relazione all’art. 17 del Regio Decreto 1775/1933, il quale stabilisce, al primo comma, che "è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente" e, al terzo comma, che in caso di violazione l’amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una somma pari ai canoni non corrisposti.
 
E’ quindi del tutto evidente che la violazione della richiamata disposizione, la quale configura addirittura una violazione amministrativa, consente senz’altro di qualificare come abusiva la condotta posta in essere, ribadendo i principi dianzi richiamati con l’ulteriore precisazione che rientra tra le condotte "abusive" richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente la captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione dell’art. 17 r. d. 1775/1933.
 
6. Quanto alle ulteriori caratteristiche del delitto in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che la "compromissione" e il "deterioramento" consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, clt.).
 
La non necessaria sussistenza di una tendenziale irreversibilità del danno, ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale è stata successivamente ribadita, precisando anche che fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo,cit.).
 
Si è ulteriormente chiarito che il termine "significativo", nella sua accezione letterale, denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, escludendo, sulla base dell’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi, l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, che pur rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti (da ultimo, Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.).
 
Conseguentemente, l’evento di danno si è ritenuto perfezionato, ad esempio, nella ridotta utilizzazione di un corso d’acqua in conformità alla sua destinazione, quale diretta conseguenza della condotta di inquinamento (Sez. 3, n. 1 5865 del 31 /1 /2017, Rizzo, cit.; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo,cit.), nella dispersione in acque marine di sedimenti contenenti sostanze inquinanti quali idrocarburi e metalli pesanti (Sez. 3, n. 46170 del 21 /9/2016, P.M. in proc. Simonelli, cìt.), nel depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti (Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.).
 
7. Nel caso di specie, la ricorrente non pone in discussione i principi sopra richiamati che, al contrario, in parte richiama, ma afferma, reiteratamente, che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato debba necessariamente essere verificata attraverso un accertamento tecnico specifico.
 
Tale osservazione, tuttavia, non può essere condivisa.
 
8. Sebbene non possa escludersi la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza ed il grado di compromissione o deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema, possono senz’altro verificarsi situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata.
 
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso esaminato nella più volte citata sentenza Catapano, laddove si dava conto del fatto che il Tribunale, dopo aver dato atto del fondamentale ruolo svolto dalle oloturie nel contesto ambientale marino nelle quali sono inserite (ricavando tale informazioni dai dati scientifici riportati in una relazione del locale Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del C.N.R.), aveva preso in considerazione, ai fini della sussistenza del fumus del reato, la quantità del pescato, la diffusione del fenomeno ed il significativo spostamento dei pescatori dalle zone storicamente frequentate, documentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle attività di diretta osservazione.
 
Si tratta, senza dubbio, di indagini non sempre agevoli, da effettuare anche tenendo conto delle condivisibili preoccupazioni espresse dalla dottrina, allorquando viene fatto notare che, l’accertamento delle conseguenze della condotta potrebbe, in alcuni casi, comportare anche la necessità di un confronto con situazioni preesistenti, impossibile o, comunque, di difficile attuazione in zone industrializzate o fortemente antropizzate per le quali non siano disponibili dati di confronto, ma che non rendono certo indispensabile il ricorso a consulenze o perizie.
 
9. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini dell’accertamento del reato di inquinamento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l’espletamento di accertamenti tecnici specifici.
 
10. Va peraltro tenuto conto, per quel che qui rileva, della natura sommaria del giudizio cautelare in genere e, in particolare, delle specifiche finalità del sequestro probatorio, che, nel caso in esame, il Tribunale ha opportunamente considerato, dando atto del dato obiettivo, rilevato dalla polizia giudiziaria, di un rilevante abbassamento delle acque del lago, della condotta illecita che si assume posta in essere e della conseguente necessità di un successivo accertamento della funzionalità e caratteristiche del bene sequestrato, costituente, peraltro, corpo del reato, verifica ancor più necessaria in ragione del fatto, risultante dall’ordinanza impugnata, che non si tratta di un comportamento isolato perché la condotta di illecita captazione sarebbe stata ascritta dal Pubblico Ministero anche ad altri privati.
 
Il Tribunale, altrettanto correttamente, valorizza anche la sostanziale inconsistenza delle deduzioni difensive che, anche in ricorso, vengono riproposte richiamando l’attenzione sui ben più consistenti prelievi effettuati da ACEA e sulla mancanza di specifici accertamenti tecnici, circostanze, queste, che rendono a maggior ragione giustificato il vincolo apposto sugli impianti ai fini di un successivo accertamento dell’effettivo contributo apportato da ciascun soggetto coinvolto.
 
11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in data 27/4/2018
 

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