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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28783 | Data di udienza: 16 Maggio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione dell’opera abusiva fondata sull’irreparabilità dei danni – Richiesta e limiti alla revoca dell’ordine giudizialmente impartito – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione in luogo della demolizione – Art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28783
Data di udienza: 16 Maggio 2018
Presidente: SARNO
Estensore: GALTERIO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione dell’opera abusiva fondata sull’irreparabilità dei danni – Richiesta e limiti alla revoca dell’ordine giudizialmente impartito – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione in luogo della demolizione – Art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28783


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione dell’opera abusiva fondata sull’irreparabilità dei danni – Richiesta e limiti alla revoca dell’ordine giudizialmente impartito – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione in luogo della demolizione – Art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 
L’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione dell’opera abusiva, fondata sull’irreparabilità dei danni che verrebbero in tal modo causati alla restante porzione del fabbricato cui il manufatto accede, non rileva ai fini della revoca dell’ordine giudizialmente impartito, il quale si configura, in difetto di atti amministrativi sopravvenuti con esso incompatibili, un atto dovuto consequenziale alla condanna pronunciata in sede penale con autorità di giudicato. Nella specie l’impossibilità di accogliere la domanda è stata motivata con il riferimento al provvedimento di fiscalizzazione della costruzione illecitamente edificata, disciplinato dall’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, menzionato nell’incidente di esecuzione, al fine di evidenziare che il procedimento ivi previsto – contemplante il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione in luogo della demolizione nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo – , è applicabile alla sola ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
 
 
(conferma ordinanza in data 20.9.2017 – TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. SARNO, Rel. GALTERIO, Ric. Oriente

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28783

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28783
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da ORIENTE STEFANIA, nata a Napoli il 20.1.1972;
 
avverso la ordinanza in data 20.9.2017 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con ordinanza in data 20.9.2017 il Tribunale di Napoli, adito in sede di incidente di esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 29.3.2007 e diventata irrevocabile nei confronti di Stefania Oriente, escludendo che l’esecuzione di opere in totale assenza di titolo abilitativo e non già in difformità da esso, consentisse la fiscalizzazione di cui all’art. 34, 2 comma d.P.R. 309/1990, secondo la quale è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria, laddove la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 31 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che la risposta fornita dal Tribunale non tiene minimamente conto delle istanze difensive che avevano, invece, messo in luce come l’esecuzione dell’opera avrebbe comunque causato danni sia alla palazzina cui accede essendo i pilastrini portanti ancorati alle travi dell’impalcato del corpo preesistente, sia agli immobili attigui a causa della caduta incontrollata dei materiali di risulta. 
 
Eccepisce pertanto l’omissione di motivazione sul pericolo derivante dall’esecuzione del provvedimento, essendosi l’imputata limitata a richiamare nell’incidente di esecuzione l’art. 34 T.U. Edilizia al solo fine di segnalare la discrepanza esistente tra le prerogative della P.A. che ha il potere di applicare una sanzione pecuniaria e quelle del giudice penale che può solo ordinare la demolizione anche quando la stessa sia ineseguibile
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso risulta inammissibile alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze svolte.
 
L’ordinanza impugnata, lungi dal presentare una carenza motivazionale sulla questione sottoposta al suo esame con l’incidente di esecuzione, ha risposto puntualmente alle doglianze articolate dall’istante. Invero l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione dell’opera abusiva, nella quale si risolve la contestazione, fondata sull’irreparabilità dei danni che verrebbero in tal modo causati alla restante porzione del fabbricato cui il manufatto accede, non rileva ai fini della revoca dell’ordine giudizialmente impartito, il quale si configura, in difetto di atti amministrativi sopravvenuti con esso incompatibili, un atto dovuto consequenziale alla condanna pronunciata in sede penale con autorità di
giudicato. L’impossibilità di accogliere la domanda è stata perciò motivata con il riferimento al provvedimento di fiscalizzazione della costruzione illecitamente edificata, disciplinato dall’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, menzionato dalla stessa imputata nell’incidente di esecuzione, al fine di evidenziare che il procedimento ivi previsto – contemplante il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione in luogo della demolizione nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo – , è applicabile alla sola ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
 
La motivazione resa deve pertanto ritenersi esaustiva e scevra da vizi logici.
 
Segue all’esito del ricorso la condanna della ricorrente a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 16.5.2018
 

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