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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28767 | Data di udienza: 15 Maggio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condono edilizio frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità – Realizzazione di un unico manufatto – Violazioni urbanistico-edilizie – Responsabilità per abuso del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore – Titolo abilitativo (anche in sanatoria) in violazione di legge o degli strumenti urbanistici – Art. 29 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28767
Data di udienza: 15 Maggio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: MENGONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condono edilizio frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità – Realizzazione di un unico manufatto – Violazioni urbanistico-edilizie – Responsabilità per abuso del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore – Titolo abilitativo (anche in sanatoria) in violazione di legge o degli strumenti urbanistici – Art. 29 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza. 



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28767


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condono edilizio frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità – Realizzazione di un unico manufatto.
 
Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Cass., Sez. 3, n. 20420 dell’8/4/2015, Esposito; Sez. 3, n. 12353 del 2/10/2013, Cantiello). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistico-edilizie – Responsabilità per abuso del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore – Titolo abilitativo (anche in sanatoria) in violazione di legge o degli strumenti urbanistici – Art. 29 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
 
In tema di violazioni urbanistico-edilizie, la responsabilità per abuso del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore, individuata ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è esclusa dall’avvenuto rilascio del titolo abilitativo (anche in sanatoria) in violazione di legge o degli strumenti urbanistici, ovvero nell’ipotesi di intervento realizzato direttamente in base ad una D.I.A. illegittima (Cass. Sez. 3, n. 10106 del 21/1/2016, Torzini; Sez. 3, n. 41480 del 24/9/2013, Zecca; Sez. 3, n. 27261 dell’8/6/2010, Caleprico); in tali casi, infatti, il Giudice penale è comunque tenuto a verificare incidentalmente la legittimità del titolo, senza che ciò comporti la sua eventuale "disapplicazione", in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé – ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione – lo statuto di legalità dell’opera realizzata (Sez. 3, n. 36366 del 16/6/2015, Faiola; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Papa).
 
(annulla con rinvio ordinanza del 29/6/2017 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. P.M. nei confr. di Favicchio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28767

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 15/05/2018), Sentenza n.28767
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento nei confronti di Favicchio Maria, nata a Napoli il 29/1/1930
 
avverso l’ordinanza del 29/6/2017 della Corte di appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
 
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 29/6/2017, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di Maria Favicchio – l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza emessa dalla Corte medesima il 16/9/1997, irrevocabile il 15/11/1997; al riguardo, il Collegio evidenziava che, con riferimento alle opere abusive di cui alla pronuncia, era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
 
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o erronea applicazione delle leggi nn. 1497 del 1939, 47 del 1985, 431 del 1985, 724 del 1994, nonché del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il difetto di motivazione ed il travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe revocato l’ordine di demolizione senza compiere alcuna verifica circa la validità amministrativa del provvedimento concessorio, nonché prendendo "automaticamente per buoni" i documenti prodotti dalla difesa; tra i quali, peraltro, non si troverebbero i pareri e le autorizzazioni paesaggistici, invero necessari attesa la presenza di un vincolo ex d. lgs. n. 42 del 2004. 
 
Talaltri documenti, poi, definiti "fondamentali", non sarebbero stati neppure visionati dal Collegio, in quanto inviati dal Comune di Napoli soltanto il 17/7 /2017; orbene, dagli stessi emergerebbe che il permesso di costruire in sanatoria (quello in oggetto, oltre a quelli rilasciati a tali Antonio Pisani e Giuseppe Pisani) sarebbe del tutto illegittimo, poiché fondato su "affermazioni oggettivamente non vere in fatto e del tutto assurde in diritto", come il ricorrente di seguito precisa (la zona sarebbe gravata da duplice vincolo paesistico; la costruzione non sarebbe sottoposta al piano stradale; il contesto urbanistico circostante sarebbe sì urbanizzato, ma con altri edifici abusivi; la Soprintendenza avrebbe sì rilasciato un parere favorevole, ma solo subordinatamente alla verifica – da parte del Comune – della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti).
 
Si chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
 
Con requisitoria scritta del 26/3/2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, condividendo gli argomenti di cui al gravame.
 
Con memoria a data 18/4/2018, sostenuta da copiosa documentazione, il difensore della Favicchio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o in subordine rigettarsi, attesa la palese infondatezza dello stesso, di cui si contesta il profilo fattuale e l’oggettiva erroneità degli argomenti; ciò, peraltro, anche alla luce di un giudicato che si sarebbe formato sulla medesima questione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso merita accoglimento.
 
Osserva la Corte, invero, che il provvedimento impugnato è stato emesso in forza del mero rilascio dei permessi di costruire in sanatoria (quello relativo all’appartamento di proprietà della Favicchio e quelli concernenti gli immobili di proprietà dei citati Alfredo e Giuseppe Pisani), senza alcuna verifica circa la legittimità degli stessi, l’effettiva attinenza ai beni di cui trattasi e la rispondenza dei provvedimenti medesimi ai canoni legislativi in ragione dei quali erano stati emessi. Al riguardo, infatti, occorre ribadire il condiviso indirizzo di legittimità a mente del quale, in tema di violazioni urbanistico-edilizie, la responsabilità per abuso del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore, individuata ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è esclusa dall’avvenuto rilascio del titolo abilitativo (anche in sanatoria) in violazione di legge o degli strumenti urbanistici, ovvero nell’ipotesi di intervento realizzato direttamente in base ad una D.I.A. illegittima (tra le altre, Sez. 3, n. 10106 del 21/1/2016, Torzini, Rv. 266291; Sez. 3, n. 41480 del 24/9/2013, Zecca, Rv. 257690; Sez. 3, n. 27261 dell’8/6/2010, Caleprico, Rv.248070); in tali casi, infatti, il Giudice penale è comunque tenuto a verificare incidentalmente la legittimità del titolo, senza che ciò comporti la sua eventuale "disapplicazione", in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé – ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione – lo statuto di legalità dell’opera realizzata. (Sez. 3, n. 36366 del 16/6/2015, Faiola, Rv. 265034; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Papa, Rv. 240728).
 
4. Ebbene, ed in primo luogo, nessun accertamento è stato compiuto con riguardo alla cubatura complessiva oggetto dei provvedimenti amministrativi; quel che, per contro, sarebbe risultato necessario, atteso il costante indirizzo di questa Corte a mente del quale non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (per tutte, Sez. 3, n. 20420 dell’8/4/2015, Esposito, Rv. 263639; Sez. 3, n. 12353 del 2/10/2013, Cantiello, Rv. 259292). Accertamento, peraltro, ancor più necessario nel caso di specie, nel quale – come da documenti allegati al ricorso – la pratica della ricorrente aveva sempre "camminato" parallelamente a quelle concernenti gli immobili dei citati Pisani – pur concernendo appartamenti differenti all’interno del medesimo condominio -, tanto che tutti i provvedimenti emessi con riguardo a questi immobili, pur da diverse autorità amministrative, riportano le medesime date.
 
5. Le considerazioni appena espresse, peraltro, trovano poi ulteriore conferma con riferimento ai nulla osta paesaggistici rilasciati dalla competente Soprintendenza il 25/11/2016, e sotto un duplice profilo. Per un verso, il provvedimento è unico pur a fronte di richieste avanzate, separatamente, ancora dalla Favicchio e dai due Pisani (per tre distinti appartamenti), tali da far emergere in termini ancora più evidenti una possibile cointeressenza tra le diverse posizioni, nei termini appena richiamati, sulla quale il Collegio di appello avrebbe dovuto svolgere adeguati accertamenti. Per altro verso, poi, lo stesso provvedimento amministrativo evidenzia che, "in ogni caso, le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parte di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati, ed al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti."
 
Dal provvedimento impugnato, tuttavia, non emerge che tale verifica sia stata compiuta, e con quali esiti, sì da giustificarsi ulteriormente l’annullamento della stessa ordinanza impugnata; la quale – si ribadisce – ha accettato in modo apodittico ed immotivato le conclusioni alle quali è pervenuta l’autorità amministrativa, senza svolgere alcuna delle verifiche alle quali era invece chiamata, in forza delle considerazioni che precedono.
 
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
 
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018
 
 
 
 

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