+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 52827 | Data di udienza: 4 Maggio 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Realizzazione di uno stabile insediamento abitativo – Campeggio – Attività autorizzata – Impatto negativo sull’assetto territoriale" – Artt. 3 e 30 d.P.R. n. 380/2001 – Natura di reato progressivo – Atti di frazionamento o opere già eseguite – Configurabilità – Momento consumativo del reato – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di "violazione di legge" – Motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2017
Numero: 52827
Data di udienza: 4 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Realizzazione di uno stabile insediamento abitativo – Campeggio – Attività autorizzata – Impatto negativo sull’assetto territoriale" – Artt. 3 e 30 d.P.R. n. 380/2001 – Natura di reato progressivo – Atti di frazionamento o opere già eseguite – Configurabilità – Momento consumativo del reato – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di "violazione di legge" – Motivazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2017 (ud. 04/05/2017), Sentenza n.52827


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Realizzazione di uno stabile insediamento abitativo – Campeggio – Attività autorizzata – Impatto negativo sull’assetto territoriale" – Artt. 3 e 30 d.P.R. n. 380/2001.
 
 
L’esistenza di un’attività, sia pure autorizzata, di campeggio e similare (come nel caso di specie) non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove la stessa venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale". Pertanto, non è sufficiente limitarsi a prendere atto del dato meramente formale dell’esistenza delle autorizzazioni richieste per ritenere che l’area sia legittimamente destinata a "campeggio", competendo ai Giudici di merito accertare che non vi sia stato, attraverso la realizzazione di uno stabile insediamento abitativo, uno stravolgimento dell’assetto del territorio (Cass. sez.4 n.13496 del 15/02/2017).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Natura di reato progressivo – Atti di frazionamento o opere già eseguite – Configurabilità – Momento consumativo del reato – Giurisprudenza.
 
La contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell’evento che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi, incidenti sull’assetto urbanistico. Ne consegue che il momento consumativo o perdura nel tempo fino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro successivo, una sempre maggiore gravità (Cass. sez. 3 n.24985 del 20/05/2015; sez.3 n.15289 del 25/02/2004). Pertanto, il reato di lottizzazione abusiva non può rientrare, "né nella categoria del reato istantaneo con effetti permanenti, in quanto si ha una successione di varie condotte che si protraggono nel tempo e che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista finalistico e causale, né nella categoria del reato continuato poiché non si ha "a parte rei" una pluralità di illeciti penali unificati nel medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una pluralità di condotte realizzate da soggetti diversi o dal medesimo soggetto senza che, in tale ultimo caso, si realizzi un concorso di reati (di lottizzazione) quanto piuttosto .. uno spostamento in avanti del momento consumativo del reato stesso" (Cass. Sez. 3 n.25182 del 07/03/2014).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di "violazione di legge" – Motivazione.
 
Nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen.. Pertanto, nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo del requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
 
(conferma ordinanza dell’11/11/2016 TRIBUNALE DI ROMA) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Grando ed altri 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2017 (ud. 04/05/2017), Sentenza n.52827

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2017 (ud. 04/05/2017), Sentenza n.52827
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
Grando Franca, nata a Cerveteri il 15/02/1958
Grande Rossano, nato a Cerveteri il 17/05/1951
Grando Donatella, nata a Cerveteri il 22/10/1953
Grando Giuseppe, nato a Cerveteri il 01/02/1963
Fabiani Giuseppa, nata a Frascati il 13/08/1965
 
avverso l’ordinanza del 11/11/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; lette le richieste del P. M., in persona del Sost. Proc. Gen. Luigi Orsi, che ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 11/11/2016 il Tribunale di Roma rigettava l’appello, proposto nell’interesse di Franca Grande, Rossana Grande, Donatella Grande, Giuseppe Grande, Giuseppa Fabiani, avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del 19/08/2016, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’area e delle opere del "Camping Queen" in Ladispoli.
 
2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del difensore, proponendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati ex art.173 cod.proc.pen. In termini strettamente necessari per la motivazione.
 
Con il primo motivo denunciano la violazione di legge ex art.325 cod. proc. pen. per mancanza o apparenza della motivazione in ordine al contestato reato di lottizzazione abusiva ex art.30 d.P.R. 380/2001 e l’omessa valutazione della normativa statale (art.3, comma lett.e.5 d.P.R.380/2001) e di quella regionale (L.R. Lazio nn.59/1985, 13/2007, 14/2011, reg. Regione Lazio nn.18/2008 e 27/2014).
 
Dopo aver premesso che, per giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte di Cassazione, nella violazione di legge ex art.325 cod.proc.pen. rientra la mancanza assoluta o la mera apparenza o apoditticità della motivazione, deducono che il Tribunale si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni poste dalla P.M. di Civitavecchia a fondamento della richiesta di sequestro preventivo, senza prendere in considerazione i rilievi e gli atti indicati dalla difesa ed in particolare il contenuto della consulenza tecnica dell’arch. Angioni, che escludeva l’esistenza di una lottizzazione abusiva. In detta consulenza si evidenziava che, stante la destinazione, espressamente autorizzata ed assentita (come da provvedimenti in atti), dell’area a campeggio, vi era, in base alla normativa regionale, l’obbligo per il Comune di inserire l’area medesima nello strumento urbanistico, anche attraverso variante al PRG. Ed, infatti, il Comune di Ladispoli, con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2016, aveva, sia pure con ritardo, approvato un documento-quadro per l’Inserimento dell’area nello strumento urbanistico.
 
Secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe non applicato o fornito una interpretazione erronea della normativa nazionale e regionale in tema di campeggi, confondendola con il reato di lottizzazione (non tenendo conto che per i campeggi, che debbono avere una serie di infrastrutture, servizi, opere, vi sono una serie di deroghe in ordine ai principi generali sulla nozione di "nuova costruzione" (art.3 comma 1 lett.e.5 d.P.R. cit.).La conferma si ricaverebbe dalla normativa regionale che esclude la necessità di munirsi di autorizzazioni o titoli edilizi per l’installazione nei campeggi di mezzi mobili di pernottamento e di cucinotti, di reti tecnologiche a servizio delle piazzole (purchè connesse alle reti comunali o ad un depuratore delle stessa struttura).
 
Assumono, ancora, i ricorrenti che nella consulenza Angioni era confutato, proprio in base alla normativa regionale, l’assunto secondo cui lo svolgimento di attività di deposito e custodia delle roulotte durante il periodo autunno-inverno, la materiale divisione e delimitazione del terreno, la presenza di manufatti di diverse tipologie e destinazioni, la rilevata presenza di una strada di accesso e di stalli di sosta adibiti a piazzole rappresentassero "opere sintomatiche" della irreversibile trasformazione dell’area e quindi della lottizzazione.
 
Il Tribunale, poi, in ordine all’eccepita prescrizione avrebbe omesso di considerare che il momento consumativo del reato di lottizzazione coincide con il completamento dell’attività edificatoria primaria e non certamente con quella accessoria ed ininfluente (come, nel caso di specie, cucinini e casotti mobili).
 
Secondo i ricorrenti, infine, il Tribunale non avrebbe preso posizione in ordine al riferimento fatto dal G.i.p. nell’ordinanza reiettiva alla sentenza della Corte Costituzionale n.171/2012 (che dichiarava incostituzionale l’art.25 bis L.R. n.13/2007), omettendo di valutare la normativa sopravvenuta (art.52 comma 2 L.n.221 del 2015) che esclude dagli interventi di nuova costruzione quelli volti a soddisfare esigenze temporanee e ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, purchè autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico secondo la normativa regionale di settore. 
 
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge per inesistenza del periculum in mora ex art.321, comma 1, cod.proc.pen., avendo il Tribunale erroneamente ancorato l’attualità del pericolo alla ripresa della stagione estiva.
 
Peraltro non potrebbe esservi, in ordine alla presunta incidenza sul carico urbanistico, alcun aggravamento della ritenuta lottizzazione dal momento che la normativa di riferimento è orientata nel senso di ritenere obbligatoria per i campeggi autorizzati dai Comuni una adeguata destinazione urbanistica e, sotto il profilo edilizio, da anni non è stata posta in essere alcuna attività edilizia volta a modificare lo stato dei luoghi. 
 
Con nota di accompagnamento in data 27/04/2017 il difensore, a corredo dei ricorse, ha depositato in cancelleria documentazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
 
2. Il primo motivo è infondato in ordine alla denunciata violazione di legge e inammissibile sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.
 
2.1. Questa Corte ha costantemente affermato che integra Il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato, qualora l’area destinata ad esso venga radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturare le caratteristiche originarie (lavatoi, servizi igienici, piazzale con cucina e verande, uffici e roulotte intrasportabili (Cass.sez.3, n.29731 del 04/06/2013, Rv.256824).
 
La realizzazione all’interno di un’area adibita a parcheggio di strutture ricettive che presentino le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale è, invero, incompatibile con il "campeggio" che presuppone soltanto allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo In quanto previsto dalla legge In funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento (Cass. sez. 3 n.41479 del 24/03/2013, Rv.257734).
 
Più di recente la "questione" è stata riesaminata (alla luce della normativa sopravvenuta) con la sentenza di questa Sezione n.35457 del 14/07/2016, P.M. c/Chiesa, non massimata.
 
Con approfondita motivazione cui si rinvia, la suddetta pronuncia, dopo aver ricordato i precedenti interventi manipolativi dell’art.3 comma 1 lett.e.5 d.P.R. n.380 del 2015 (art.41 comma 4 d.l. 21/06/2013 n.69; art.10-ter d.l. 28/03/2014 n.47) e richiamato la sentenza del Corte Costituzionale n.189 del 9 giugno 2015, ha esaminato l’ulteriore intervento legislativo (legge 28 dicembre 2015 n.221), evidenziando che la lettera e la ratio della nuova disciplina inducono a ritenere che la prevista autorizzazione "sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico" riguarda le strutture ricettive nel loro complesso e non i singoli manufatti.
 
Una diversa interpretazione, infatti, "comporterebbe la frustrazione della ratio della novella, volta non già a ribadire l’ordinaria disciplina, ma -e nell’ottica del rilancio dell’economia(di cui al d.l. n.69 del 2013, a "monte" dell’attuale testo di legge)- a semplificare l’installazione di manufatti quali quelli in oggetto, qualora collocati all’interno di ambiti che – questi sì- siano sottoposti a previo rilascio di ogni titolo abilitativo ed ogni necessaria autorizzazione".
 
Nel ribadire l’indirizzo interpretativo in precedenza evidenziato la sentenza n.35457/2016, non ha mancato di sottolineare che, anche alla luce della nuova normativa, "l’esistenza di un’attività, sia pure autorizzata, di campeggio e similare (come nel caso di specie) non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove la stessa venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale".
 
Sicchè non è sufficiente limitarsi a prendere atto del dato meramente formale dell’esistenza delle autorizzazioni richieste per ritenere che l’area sia legittimamente destinata a "campeggio", competendo ai Giudici di merito accertare che non vi sia stato, attraverso la realizzazione di uno stabile Insediamento abitativo, uno stravolgimento dell’assetto del territorio (cfr. anche sez.4 n.13496 del 15/02/2017, Rv.269399).
 
2.2. I Giudici del riesame, con accertamento in fatto adeguatamente argomentato, hanno accertato che i ricorrenti, nel corso degli anni, hanno effettuato svariati interventi, per di più in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, "dando vita ad un Insediamento in larga parte stabile mediante la realizzazione di numerosi manufatti edili, in parte destinati ad uso abitativo, in parte funzionali all’attività imprenditoriale (servizi igienici, piazzole in calcestruzzo con cucinotti, uffici, spogliatoi magazzini .. )"- pag.2 ord..
 
Nel corso del sopralluogo del 09/11/2015 venne infatti "riscontrata la presenza, nell’area del Camping Queen …. modificata nelle quote di campagna originarie, con riporti di materiali di ricarico … recintata e munita di cancelli. .. attraversata parzialmente da più strade carrabili in parte asfaltate .. .fornita di impianti interrati per la distribuzione dei servizi a rete .. (con frazionamenti materiali costituiti da recinzioni e camminamenti pertinenziali ai vari manufatti.. (v. relazlone arch. Silvi), di numerose opere stabili" (Locale spogliatoio e infermeria, realizzato in muratura, di mt.16 X 5,60 circa; fabbricato adibito a plano terra a pizzeria e al primo piano ad abitazione; sala Hobby e garage; manufatti adibiti a magazzino, ed altri a spogliatoio, deposito, bagni; 150 piazzole in calcestruzzo, sulle quali nel mese di novembre (e quindi a "stagione chiusa", risultavano posizionati una roulotte e un casotto In legno o un container destinati a cucinotto).-pag.3 ord.
 
Ha, infine, dato atto il Tribunale che non rilevano, sotto il profilo del fumus, gli interventi demolitori di alcuni manufatti, eseguiti in ottemperanza all’ordinanza sindacale n.44 del 12/04/2016 e quindi in epoca successiva all’accertamento (pag.5 ord.).
 
2.3. Come ricordano gli stessi ricorrenti, a norma dell’art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
 
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen.
 
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n.25932 del 29/05/2008-Ivanov,Rv. 25932, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo del requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
La motivazione del Tribunale in precedenza richiamata non può certo dirsi apodittica o apparente.
 
I ricorrenti, nel denunciare formalmente la mancanza di motivazione, come tale riconducibile alla violazione di legge, richiedono inammissibilmente in questa sede (attraverso il richiamo della consulenza di parte) una rilettura delle risultanze acquisite; per di più escludono che vi sia stata una irreversibile trasformazione dell’area sulla base di una valutazione "frazionata" degli interventi eseguiti, omettendo quindi di valutarli nel loro complesso (come correttamente ha effettuato il Tribunale- pag.4 ord.).
 
3. Tali ultimi rilievi valgono anche in ordine alla dedotta inesistenza del periculum in mora (secondo motivo di ricorso), avendo il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, sottolineato la legittimità del sequestro preventivo al fine di evitare che la libera disponibilità della struttura (idonea ad ospitare circa 600 persone) possa pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio e determinare un aggravamento delle conseguenze del reato di cui all’art.181 d.l.vo 42/2004 (pag. 5-6 ord.).
 
4. Infine, il Tribunale ha ineccepibilmente rilevato che non era certamente maturata la prescrizione del reato di lottizzazione, ipotizzato nell’incolpazione provvisoria, essendo stati realizzati in epoca recente svariati manufatti (due prefabbricati destinati a deposito, una casa mobile alcuni casottini In legno tra Il 2012 ed Il 2015; altri nel 2016; che andavano ad aggiungersi ed a completare quelli preesistenti).
 
E’ pacifico, invero, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell’evento che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi, incidenti sull’assetto urbanistico. Ne consegue che il momento consumativo o perdura nel tempo fino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro successivo, una sempre maggiore gravità (Cass. sez. 3 n.24985 del 20/05/2015, Rv.264122; sez.3 n.15289 del 25/02/2004, Rv.227963).
 
Il reato di lottizzazione abusiva non può rientrare, infatti, "né nella categoria del reato istantaneo con effetti permanenti, in quanto si ha una successione di varie condotte che si protraggono nel tempo e che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista finalistico e causale, né nella categoria del reato continuato poiché non si ha "a parte rei" una pluralità di illeciti penali unificati nel medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una pluralità di condotte realizzate da soggetti diversi o dal medesimo soggetto senza che, in tale ultimo caso, si realizzi un concorso di reati (di lottizzazione) quanto piuttosto .. uno spostamento in avanti del momento consumativo del reato stesso …. "{Sez. 3 n.25182 del 07/03/2014 non massimata).
 
5. I ricorsi debbono, quindi, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P. Q. M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 04/05/2017
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!