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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2849 | Data di udienza: 12 Dicembre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzate di scavi e sbancamenti – Lavori edili oggetto di comunicazione al Comune – Accertamento sul cantiere in corso d’opera – Intervento di permanente trasformazione del suolo – Necessità del permesso di costruire e/o dell’autorizzazione paesaggistica – Artt. 6, 44, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004 – Reati edilizi – Accertamenti e valutazioni di carattere tecnico-scientifico – Deduzioni logiche e massime di comune esperienza e semplici congetture – Differenza – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione della prova indiziaria – Ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza – Limiti. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2019
Numero: 2849
Data di udienza: 12 Dicembre 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: REYNAUD


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzate di scavi e sbancamenti – Lavori edili oggetto di comunicazione al Comune – Accertamento sul cantiere in corso d’opera – Intervento di permanente trasformazione del suolo – Necessità del permesso di costruire e/o dell’autorizzazione paesaggistica – Artt. 6, 44, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004 – Reati edilizi – Accertamenti e valutazioni di carattere tecnico-scientifico – Deduzioni logiche e massime di comune esperienza e semplici congetture – Differenza – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione della prova indiziaria – Ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza – Limiti. 



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2849
 

  
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzate di scavi e sbancamenti – Lavori edili oggetto di comunicazione al Comune – Accertamento sul cantiere in corso d’opera – Intervento di permanente trasformazione del suolo – Necessità del permesso di costruire e/o dell’autorizzazione paesaggistica – Artt. 6, 44, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004. 
 
La trasformazione edilizia o urbanistica del territorio che costituisce "intervento di nuova costruzione" soggetto a permesso di costruire ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380 del 2001, invero, è soltanto quella che determina la permanente modifica del suolo (cfr. le definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.3 e e.7, del citato testo unico; v. anche Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, dep. 2017, Palma, che reputa assoggettati a permesso di costruire interventi sul terreno che determinino una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio). Fattispecie: lavori di scavi e sbancamenti.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Accertamenti e valutazioni di carattere tecnico-scientifico – Deduzioni logiche e massime di comune esperienza e semplici congetture – Differenza – Giurisprudenza.
 
Qualora non suffragata da valutazioni di carattere tecnico-scientifico, la ricostruzione del tipo di intervento di modificazione dell’assetto del territorio accertato in itinere può ben essere compiuta utilizzando deduzioni logiche e massime di comune esperienza, ma le stesse debbono essere esplicitate per poter valutare la logicità del percorso argomentativo e delle conclusioni. È, altrimenti, affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza – che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione – utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all’ "id quod plerumque accidie ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri; Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione della prova indiziaria – Ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza – Limiti.
 
In tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone e aa.; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancuccí).
 

(annulla con rinvio sentenza del 05/03/2018 – CORTE DI APPELLO DI LECCE) Pres. ANDREAZZA, Rel. REYNAUD, Ric. Longo ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2849

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2849
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da;
 
1) Longo Antonella, nata a Trícase;
2) Durini Beniamino, nato a Tricase;
 
avverso la sentenza del 05/03/2018 della Corte di appello di Lecce
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
 
udito il difensore avv. Michele Ronnanazzi in sostituzione dell’avv. Luca Bruni, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con sentenza del 5 marzo 2018, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza che aveva condannato gli odierni ricorrenti alle pene di legge per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver realizzato in zona vincolata, in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, lavori di scavo con profondità massima di mt. 1,70.
 
 
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
 
3. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 10 d.P.R. 380 del 2001 e/o del regolamento edilizio del Comune di Tricase, nonché vizio di motivazione, anche per errata e/o omessa valutazione delle prove, per non aver i giudici di merito ritenuto che i lavori contestati come abusivi rientrassero in quelli oggetto di s.c.i.a. presentata per la messa in sicurezza di parapetti fronte mare installati su un terrazzo pericolante che parimenti necessitava di consolidamento. In ogni caso, quegli scavi non sarebbero stati assoggettati a permesso di costruire o ad autorizzazione paesaggistica, essendo soltanto propedeutici e funzionali ai suddetti lavori di messa in sicurezza, sicché, una volta terminati gli stessi, non ne sarebbe residuata modificazione della morfologia del territorio.
 
 
4. Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza della fattispecie di reato alla luce della più favorevole disciplina sopravvenuta con d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che, introducendo all’art. 6, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 la lett. e-ter)i avrebbe reso i lavori oggetto di processo riconducibili ad attività libera non soggetta ad alcun provvedimento autorizzatorio.
 
 
5. Con il terzo motivo si richiede che i reati siano dichiarati prescritti.
 
 
6. Con l’ultimo motivo si lamenta l’omessa considerazione dell’effetto estintivo del reato di cui all’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 per intervenuta rimessione in pristino a seguito di autorizzazione ottenuta dal Tribunale.
 
 
7. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, essendo peraltro inammissibili – ai sensi dell’ad 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. – il secondo ed il quarto motivo, perché afferenti a violazioni di legge non dedotte nel giudizio d’appello.
 
 
7.1. Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che lo «sbancamento non autorizzato del terreno sino a raggiungere la profondità di metri 1,70 per l’intera estensione del lotto prospiciente al mare…ha determinato in modo evidente una trasformazione della morfologia dell’immobile» e che detti scavi «solo per una piccola porzione potevano ritenersi funzionali al consolidamento della balaustra». La sentenza, tuttavia, non spiega – né lo fa quella di primo grado – quale potesse ragionevolmente essere la finalità della parte di scavo (peraltro, solo genericamente indicata) ritenuta non funzionale all’intervento di consolidamento e, dunque, che tipo di intervento sul territorio sarebbe residuato al termine dei lavori in corso al momento del sopralluogo. A quanto si legge nelle sentenze, nulla è stato al proposito accertato nemmeno ad opera dell’ing. Pellè, nominato consulente tecnico dal pubblico ministero e le sentenze non riferiscono neppure che sia stato il suddetto tecnico a ritenere gli scavi in corso come soltanto parzialmente funzionali ai lavori oggetto di
comunicazione.
 
Laddove un accertamento su un cantiere – peraltro relativo a lavori edili oggetto di comunicazione al Comune – avvenga in corso d’opera, non basta richiamare la giurisprudenza di legittimità sulla necessità del permesso di costruire per modificazioni del territorio realizzate con scavi e sbancamenti, ma occorre argomentare quale fosse l’intervento di permanente trasformazione del suolo (non compreso nella pratica edilizia presentata) che gli esecutori dei lavori stavano realizzando, onde verificare poi se lo stesso fosse soggetto al previo rilascio del permesso di costruire e/o dell’autorizzazione paesaggistica. La trasformazione edilizia o urbanistica del territorio che costituisce "intervento di nuova costruzione" soggetto a permesso di costruire ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380 del 2001, invero, è soltanto quella che determina la permanente modifica del suolo (cfr. le definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.3 e e.7, del citato testo unico; v. anche Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, dep. 2017, Palma, Rv. 268847, citata anche dalla sentenza impugnata, che reputa assoggettati a permesso di costruire interventi sul terreno che determinino una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio).
 
 
7.2. In questo quadro, a fronte della versione difensiva sempre sostenuta dagli imputati circa l’esclusiva finalizzazione degli scavi allo svolgimento dei lavori di consolidamento del parapetto e di rifacimento della pavimentazione oggetto della pratica edilizia comunicata, con allegazione che il terreno sarebbe stato risistemato al termine degli stessi, appare frutto di una mera congettura la difforme conclusione delle sentenze, non supportata da una spiegazione alternativa dotata di altrettanta o superiore plausibilità.
 
Qualora non suffragata da valutazioni di carattere tecnico-scientifico – come avvenuto in questo caso stando a quanto si legge nelle sentenze di merito con riguardo agli accertamenti dell’ing. Pellè – la ricostruzione del tipo di intervento di modificazione dell’assetto del territorio accertato in itinere può ben essere compiuta utilizzando deduzioni logiche e massime di comune esperienza, ma le stesse debbono essere esplicitate per poter valutare la logicità del percorso argomentativo e delle conclusioni. È, altrimenti, affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza – che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione – utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all’ "id quod plerumque accidie ed insuscettibili, quindi, dì verifica empirica (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572).
 
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poi, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone e aa., Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancuccí, Rv. 252066).
 
 
8. Diversamente da quanto allegato con il terzo motivo di ricorso, i reati non sono prescritti, essendovi stata sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni due, mesi uno e giorni 28 (vale a dire, oltre che per i periodi, conseguenti a rinvii per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamate dagli organi di categoria, indicati a pag. 1 della sentenza di primo grado, dal 13 marzo al 30 ottobre 2015 a seguito di rinvio richiesto dalla difesa). 
 
I reati – consumati con il sequestro delle opere, il 21 gennaio 2012, come indicato nella sentenza di primo grado – si prescriveranno, dunque, il prossimo 21 marzo 2019.
 
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio da effettuarsi in applicazione dei principi di cui sopra.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.
 
Così deciso il 12 dicembre 2018.
 
 

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