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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 8549 | Data di udienza: 10 Gennaio 2018

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Differenze tra "deposito preliminare", "messa in riserva", "abbandono" e "discarica abusiva" – Nozione di raggruppamento di rifiuti – Operazione di smaltimento in assenza di autorizzazione o comunicazione – Artt. 183, 256 c.1 e 3 d.lgs. n.152/2006 – Deposito controllato o temporaneo – Esclusione dalla disciplina ordinaria sui rifiuti – Sussistenza delle condizioni – Onere della prova – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine inesistente o illegittimo – Esimente dell’adempimento di un dovere – Limiti al dovere di obbedienza – Errore incolpevole dell’agente – Obbligo dell’agente di accertare i limiti e le condizioni della sua attività – Art. 51 cod. pen. – Responsabile dell’area tecnica – Deposito temporaneo e controllato di rifiuti prodromico all’attività di bonifica e riutilizzo – Assenza di autorizzazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione delle attenuanti generiche – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2018
Numero: 8549
Data di udienza: 10 Gennaio 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Differenze tra "deposito preliminare", "messa in riserva", "abbandono" e "discarica abusiva" – Nozione di raggruppamento di rifiuti – Operazione di smaltimento in assenza di autorizzazione o comunicazione – Artt. 183, 256 c.1 e 3 d.lgs. n.152/2006 – Deposito controllato o temporaneo – Esclusione dalla disciplina ordinaria sui rifiuti – Sussistenza delle condizioni – Onere della prova – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine inesistente o illegittimo – Esimente dell’adempimento di un dovere – Limiti al dovere di obbedienza – Errore incolpevole dell’agente – Obbligo dell’agente di accertare i limiti e le condizioni della sua attività – Art. 51 cod. pen. – Responsabile dell’area tecnica – Deposito temporaneo e controllato di rifiuti prodromico all’attività di bonifica e riutilizzo – Assenza di autorizzazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione delle attenuanti generiche – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/02/2018 (Ud. 10/01/2018), Sentenza n.8549


RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Differenze tra "deposito preliminare", "messa in riserva", "abbandono" e "discarica abusiva" – Nozione di raggruppamento di rifiuti – Operazione di smaltimento in assenza di autorizzazione o comunicazione – Responsabile dell’area tecnica – Artt. 183, 256 c.1 e 3 d.lgs. n.152/2006.
 
In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi; conf. Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni). In particolare, appunto, vi è deposito preliminare se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1). Fattispecie: materiale di risulta spostato da un luogo all’altro nell’attesa di essere bonificato e riutilizzato. In ogni caso, risulta ammessa quantomeno una messa in riserva dei materiali in attesa di recupero, sanzionata dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006, che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo, in specie del tutto insussistente.  
 

RIFIUTI – Deposito controllato o temporaneo – Esclusione dalla disciplina ordinaria sui rifiuti – Sussistenza delle condizioni – Onere della prova. 
 
L’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano).
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine inesistente o illegittimo – Esimente dell’adempimento di un dovere – Limiti al dovere di obbedienza – Errore incolpevole dell’agente – Obbligo dell’agente di accertare i limiti e le condizioni della sua attività – Art. 51 cod. pen..
 
Presupposto infatti dell’esimente putativa dell’adempimento di un dovere è l’errore incolpevole dell’agente sull’esistenza e sulla legittimità di un ordine, in realtà inesistente o illegittimo, e sul suo conseguente dovere di obbedienza. Nel caso di delitto colposo per inosservanza di ordini non è applicabile l’esimente di cui al terzo comma dell’art. 51 cod. pen. se la condotta colposa sia determinata da errata interpretazione dell’ordine impartito all’agente per ciò che attiene all’oggetto e ai limiti dell’ordine stesso e, quindi, alla sua efficacia giustificante, risolvendosi in tal caso l’errata interpretazione dell’ordine nell’ignoranza o nell’errore di diritto inescusabili, poiché a ciascuno incombe l’obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attività (Sez. 4, n. 53 del 17/01/1972, dep. 1973, Ferrere, Rv. 122880).
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabile dell’area tecnica – Deposito temporaneo e controllato di rifiuti prodromico all’attività di bonifica e riutilizzo – Assenza di autorizzazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione delle attenuanti generiche – Art. 133 cod. pen. – Giurisprudenza.
 
La mancata concessione delle attenuanti generiche, non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci). Nella specie, d’altronde non può negarsi che la violazione sanzionata (messa in riserva dei materiali in attesa di recupero in assenza di autorizzazione) sia intervenuta nell’ambito della Pubblica amministrazione, la cui attività dovrebbe essere invece per definizione improntata al rispetto della legge.
 
 
(conferma sentenza del 19/01/2017 – TRIBUNALE DI PATTI) Pres. DI NICOLA, Rel. GAI, Ric. Spitaleri ed altro
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/02/2018 (Ud. 10/01/2018), Sentenza n.8549

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/02/2018 (Ud. 10/01/2018), Sentenza n.8549
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
1. Spitaleri Francesco, nato a Roccella Valdemone il 09/02/1956;
 
2. Stroscio Salvatore, nato a Floresta il 16/03/1963;
 
avverso la sentenza del 19/01/2017 del Tribunale di Patti;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
 
udito per l’imputato Spitaleri l’avv. Antonio Miriello in sostituzione dell’avv. Antonino Pillera, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 19 gennaio 2017 il Tribunale di Patti ha condannato Francesco Spitaleri e Salvatore Stroscio alla pena di euro 3000 di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod. pen., 256, commi 1 e 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 
2. Avverso la predetta decisione il difensore dell’imputato Spitaleri ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
 
Parimenti la difesa dello Stroscio ha formulato ricorso allegando un motivo di censura.
 
2.1. Col primo motivo Spitaleri ha lamentato violazione di legge in quanto, all’epoca dell’accertamento, aveva già cessato ogni collaborazione col Comune di Floresta, allo scadere del mandato del sindaco pro tempore, e di non essere quindi più responsabile dell’ufficio tecnico di tale Amministrazione. Né aveva impartito disposizioni allo Stroscio di eseguire i lavori di accesso all’abbeveratoio per le greggi.
 
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha rilevato di non rivestire alcuna rappresentanza legale, né di essere responsabile dell’impresa che stava eseguendo i lavori di rifacimento della scuola.
 
2.3. Col terzo motivo è stato contestato quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva ritenuto di escludere che nella fattispecie potesse essere individuato un deposito temporaneo e controllato di rifiuti prodromico all’attività di bonifica e riutilizzo, nonostante le spiegazioni rese dal sindaco del piccolo comune siciliano, quanto all’impossibilità di collocare altrimenti il materiale in via provvisoria.
 
2.4. Col quarto motivo infine sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione stante la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’occasionalità dell’episodio finalizzato ad aiutare gli allevatori, senza danno ambientale e con riutilizzo del materiale nello stesso sito per consentire la realizzazione di una platea in cemento per consentire agli allevatori e agli animali l’accessibilità all’abbeveratoio. Mentre la natura occasionale della condotta, unita alla totale bonifica del sito, avrebbe potuto indurre il Tribunale pattese a pronunciare sentenza a norma dell’art. 131-bis cod. pen..
 
3.1. A sua volta Stroscio, allegando la propria qualifica di operaio mero esecutore di direttive altrui, ha eccepito l’esistenza della scriminante di cui all’art. 51, commi 2 e 3 cod. pen..
 
4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
5. I ricorsi sono infondati.
 
5.1. In relazione all’impugnazione proposta dallo Spitaleri, ed in particolare al primo motivo dedotto, il provvedimento impugnato ha ravvisato la responsabilità del ricorrente sulla base di plurime circostanze di fatto, tali da superare il dato formale della cessazione della qualifica di responsabile dell’area tecnica del Comune siciliano. In particolare, ed al riguardo il ricorrente nulla ha inteso contestare, non si spiegherebbe altrimenti l’immediato intervento del medesimo Spitaleri sui luoghi al momento dell’accertamento; mentre lo stesso sindaco del Comune, chiamato a deporre, ha dato conto che non vi erano altri soggetti in grado di sostituire l’imputato quale responsabile dell’area tecnica.
 
In definitiva, il provvedimento reca al riguardo una motivazione tutt’altro che illogica, né d’altro canto è stata allegata la violazione di una specifica norma di legge laddove, in specie, il ricorrente ha solamente inteso dedurre una differente interpretazione delle emergenze istruttorie (tra l’altro senza eccepire alcunché su alcuni decisivi passaggi dell’iter motivazionale).
 
5.2. Non sono fondati neppure il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.
 
L’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 cit., richiamato dal ricorrente, prevede infatti solamente una equiparazione quoad poenam tra fattispecie diverse, ed infatti all’odierno ricorrente è stata infine ascritta l’ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma, data la qualificazione del fatto come deposito preliminare di rifiuti.
 
Al contempo, infatti, quanto alla qualificazione della fattispecie, in tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)(Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; conf. Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865). In particolare, appunto, vi è deposito preliminare se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) (così, in motivazione, Sez. 3 n. 38676 cit.).
 
Anche per detti profili, quindi, il provvedimento impugnato va esente da censura, dal momento che dallo stesso tenore delle difese si evince comunque che il materiale di risulta sarebbe stato spostato da un luogo all’altro nell’attesa di essere bonificato e riutilizzato. In ogni caso, quindi, risulta ammessa quantomeno una messa in riserva dei materiali in attesa di recupero, sanzionata dall’art. 51, comma primo, del d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo (così Sez. 3, n. 49911 cit.), in specie del tutto insussistente. 
 
In definitiva, se l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636), in specie detta prova è del tutto mancata, ed il Tribunale ne ha preso doverosamente atto.
 
5.3. Per quanto poi riguarda il quarto motivo di ricorso, ed in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche, esse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).
 
In specie, con motivazione non illogica e certamente senza violare alcun parametro legislativo, il provvedimento impugnato – che pure ha scelto di infliggere la pena pecuniaria, ed in misura comunque pressoché coincidente col minimo edittale – ha escluso che ricorressero condizioni tali per ulteriormente operare sulla quantificazione della pena, all’evidenza ravvisandone l’equità e la conformità a giustizia, in relazione al fatto concreto.
 
D’altronde non può negarsi che la violazione sanzionata sia intervenuta nell’ambito della Pubblica amministrazione, la cui attività dovrebbe essere invece per definizione improntata al rispetto della legge.
 
5.3.1. Del pari, quanto all’invocata applicazione della norma di cui all’art. 131-bis cod. pen., è appena il caso di osservare, in via del tutto assorbente, che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).
 
In proposito, il provvedimento impugnato risale al 19 gennaio 2017, laddove la norma invocata è stata introdotta dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, entrato in vigore il 2 aprile 2015. Ben poteva essere sollevata la questione, quindi, nel giudizio di merito, mentre in proposito, dato anche il tenore del motivo di ricorso, nulla appare essere stato ivi dedotto.
 
5.4. In relazione infine all’impugnazione presentata da Salvatore Stroscio, ed ovviamente pacifica la ricostruzione in fatto circa la qualifica di costui come operaio alle dipendenze dell’Amministrazione comunale di Floresta, nonché come destinatario dell’ordine di traslazione del materiale, non può essere applicata la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen..
 
Presupposto infatti dell’esimente putativa dell’adempimento di un dovere è l’errore incolpevole dell’agente sull’esistenza e sulla legittimità di un ordine, in realtà inesistente o illegittimo, e sul suo conseguente dovere di obbedienza. Nel caso di delitto colposo per inosservanza di ordini non è applicabile l’esimente di cui al terzo comma dell’art. 51 cod. pen. se la condotta colposa sia determinata da errata interpretazione dell’ordine impartito all’agente per ciò che attiene all’oggetto e ai limiti dell’ordine stesso e, quindi, alla sua efficacia giustificante, risolvendosi in tal caso l’errata interpretazione dell’ordine nell’ignoranza o nell’errore di diritto inescusabili, poiché a ciascuno incombe l’obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attività (Sez. 4, n. 53 del 17/01/1972, dep. 1973, Ferrere, Rv. 122880).
 
In specie, infatti, l’errore invocato ha avuto ad oggetto proprio l’esatta conoscenza degli obblighi derivanti dall’ordinamento, e non può quindi integrare quell’errore di fatto che consentirebbe di escludere la punibilità a termini dell’art. 51, comma 3, cod. pen..
 
6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 10/01/2018
 

 

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