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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 25804 | Data di udienza: 3 Marzo 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti – Natura di illecito istantaneo – Sufficiente anche una sola condotta – Presupposti per la configurabilità del reato – Fattispecie: trasporto in un’unica occasione di ingente quantità di rifiuti – Artt. 212 e 256, c.1, d. lgs n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Numero: 25804
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Socci


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti – Natura di illecito istantaneo – Sufficiente anche una sola condotta – Presupposti per la configurabilità del reato – Fattispecie: trasporto in un’unica occasione di ingente quantità di rifiuti – Artt. 212 e 256, c.1, d. lgs n.152/2006.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25804



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti – Natura di illecito istantaneo – Sufficiente anche una sola condotta – Presupposti per la configurabilità del reato – Fattispecie: trasporto in un’unica occasione di ingente quantità di rifiuti – Art. 256, c.1, d. lgs n.152/2006.
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un “minimum” di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali) (Cass. Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello). 
 

(conferma sentenza n. 877/2013 TRIBUNALE di ASTI del 11/11/2014) Pres. AMORESANO, Rel. SOCCI, Ric. Proc. Repubblica – TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di De Martino ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25804

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25804

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di:
– DE MARTINO CARMELINO N. IL 28/06/1975
– MILIONE FRANCESCON. IL 24/07/1956
avverso la sentenza n. 877/2013 TRIBUNALE di ASTI del 11/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARILIA DI NARDO che ha concluso per: “inammissssibilità, in subordine rigetto”.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il tribunale di Asti con sentenza dell’ 11 novembre 2014 condannava De Martino Carmelino per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A del d. lgs 152 del 2006, capo B della rubrica, alla pena di € 1.800,00 di ammenda oltre alle spese processuali. Assolveva invece De Martino e Milione Francesco dal capo A, art. 256, comma 1, lettera A, in relazione agli art. 266, comma quinto e 212, del d. lgs 152 del 2006, perché il fatto non sussiste.
 
2. propone ricorso in cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.173, comma l, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Illogicità della motivazione e inosservanza di legge.
 
Tra il capo A e il capo B dell’imputazione sussiste continuità di condotta; per il capo B la condotta è stata circoscritta al periodo 18 settembre 2012- 29 ottobre 2012, per il riferimento al materiale conferito alla ditta Magifer s.r.l.; il capo A quindi non può considerarsi fatto commesso con una condotta meramente occasionale, come invece ritenuto nella sentenza. Trattasi di reato permanente con una unitarietà di condotta.
 
Inoltre il tribunale doveva disporre la confisca del mezzo di trasporto anche se intestato ad altra persona, l’assolto Milione Francesco. Il terzo estraneo può infatti evitare la confisca se prova la sua buona fede, estraneità ai fatti reato. Il Milione non ha dimostrato di essere in buona fede, ma a suo carico minimo sussiste un addebito di negligenza, poiché con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto sapere dell’uso illecito.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO 
 
3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti è inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
Relativamente al reato sub A) trasporto di materiale ferroso del 2 febbraio 2013, con camion di proprietà del Milione,il Giudice di merito con adeguata motivazione, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, ritiene occasionale il trasporto, come emerge dalle dichiarazioni dei due imputati, e dall’assenza di conferimenti del Milione alla Magifer; mentre i conferimenti sono a nome del De Martino, condannato per il capo B.
 
La ricorrente Procura della Repubblica ritiene che l’attìvltà del capo A – il trasporto del giorno 2 febbraio 2013 – sia una prosecuzione dell’attività illecita contestata sub B, ovvero i trasporti effettuati dal solo De Martino dal 18 settembre 2012 al 29 ottobre 2012. Tale dato tuttavia non risulta negli atti, e comunque manca la contestazione della continuazione tra le condotte, sin dalla formulazione dell’imputazione. Inoltre, come sopra visto, la sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni e manifeste illogicità, considera il trasporto del capo A) un fatto del tutto autonomo da quelli del capo B); sia perché compiuto con il camion del Milione e sia perché compiuto per interesse del Milione (ferro per una sua esigenza); inoltre mai questi ha conferito materiali alla ditta Magifer, come invece fatto dal De Martino.
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un “minimum” di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali). (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305). 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del P. M. 
 
Così deciso il 3/03/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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