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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 38787 | Data di udienza: 8 Febbraio 2018

CODICE DELL’AMBIENTE – Prescrizioni ed estinzione del reato – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Artt. 318-bis e ss. TUA – RIFIUTI – Riutilizzo ottimale dei veicoli – Prescrizioni specifiche – Obblighi del soggetto gestore in forma imprenditoriale – Art. 6, c.2, lett. e), e 13, c.1, D. L.gs. n.209/2003 – Art. 256 c.4, D.Lgs. n.152/2006 – Disciplina applicabile.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Agosto 2018
Numero: 38787
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: MACRI'


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – Prescrizioni ed estinzione del reato – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Artt. 318-bis e ss. TUA – RIFIUTI – Riutilizzo ottimale dei veicoli – Prescrizioni specifiche – Obblighi del soggetto gestore in forma imprenditoriale – Art. 6, c.2, lett. e), e 13, c.1, D. L.gs. n.209/2003 – Art. 256 c.4, D.Lgs. n.152/2006 – Disciplina applicabile.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/08/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.38787


CODICE DELL’AMBIENTE – Prescrizioni ed estinzione del reato – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale – Artt. 318-bis e ss. TUA – RIFIUTI – Riutilizzo ottimale dei veicoli – Prescrizioni specifiche – Obblighi del soggetto gestore in forma imprenditoriale – Art. 6, c.2, lett. e), e 13, c.1, D. L.gs. n.209/2003 – Art. 256 c.4, D.Lgs. n.152/2006 – Disciplina applicabile.
 
Gli artt. 318-bis e ss. TUA non contemplano l’ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l’estinzione del reato. Mentre, il D. L.gs. n. 209 del 2003 regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell’art. 2, mirano a salvaguardare l’ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli (Cass., Sez. 3, n. 16161/15, Lacatena e 9217/14, Ferrara). 
 

(riforma sentenza del 22.5.2017 – TRIBUNALE DI ASTI) Pres. RAMACCI, Rel. MACRI’, Ric. P.M. nonché da De Tursi 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/08/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.38787

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 22/08/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.38787

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti nonché da De Tursi Luigi, nato a Strongoli il 29.5.1963; 
 
avverso la sentenza in data 22.5.2017 del Tribunale di Asti; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO 
 
1. Con sentenza in data 22.5.2017 il Tribunale di Asti ha assolto De Tursi Luigi, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dal reato di cui all’art. 256, comma 4, d. Lgs. 152/2006, così diversamente qualificato il reato di cui all’art. 6, comma 2, lett. e), e 13, comma 1, d. Lgs. 209/2003, perché, in qualità di amministratore unico dell’Autonord S.r.l., non aveva eseguito le operazioni di smontaggio e deposito dei componenti derivanti dallo smontaggio dei veicoli stoccati, in modo ed in tempo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero; nello specifico erano state rinvenute parti del materiale in avanzato stato di decadimento che ne aveva evidenziato uno stoccaggio prolungato nel tempo, in Monticello d’Alba l’8.6.2015.
 
2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti osserva che la riqualificazione del fatto contestato dal Giudice era errata e richiama al fine la giurisprudenza di questa Corte.
 
Segnala poi il suo interesse all’impugnazione, siccome non si giustificava l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale non aveva motivato sul fatto che l’imputato era stato condannato, non solo per omicidio colposo, ma anche per una contravvenzione delle stessa specie di quella contestata nel presente giudizio. L’espressione utilizzata – l’esigua capacità lesiva della condotta emerge dal fatto che il materiale era stato collocato colà molto tempo addietro (la Polizia ne ha rilevato l’avanzato stato di decadimento) – si poteva ribaltare nel suo esatto contrario, perché il fatto poteva essere considerato tanto più grave proprio perché il deposito illegale era in corso da molto tempo rispetto a quando era stato eseguito il controllo e dunque era comunque alto il rischio di un possibile inquinamento ambientale. Ricorda che i reati ambientali erano di pericolo presunto e quindi la valutazione del danno in concreto arrecato non poteva non risentire della qualificazione, nel senso che si poteva parlare di danno minimo, operando una sorta di quantificazione del pregiudizio, solo in presenza di dati obiettivi concreti che ne davano effettiva dimostrazione e non in funzione di quello che si poteva verificare. Quanto all’elemento soggettivo, osserva che se non v’erano elementi per il dolo, comunque la colpa non era stata lieve, stanti le condizioni in cui era stato rinvenuto il materiale, dimenticato in quel luogo da anni. Del resto, proprio il fatto che si era trattato di una dimenticanza durata per lungo tempo era il segno di una colpa non lieve. Chiede pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo esame. 
 
3. Con il primo motivo, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 3, 24, 111 Cost. e 443 cod. proc. pen. Ritiene che sia asimmetrico il sistema secondo cui la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto resa all’esito di un giudizio abbreviato possa essere impugnata solo dal Pubblico ministero e non dall’imputato. Chiede pertanto che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 443 cod. proc. pen., in relazione ai parametri costituzionali degli art. 3, 24 e 22 Cost, nella parte in cui non consente all’imputato di appellare la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto. 
 
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 cost. e 318-septies d. Lgs. 152/2006. Ritiene corretta la riqualificazione della fattispecie come operata dal Giudice in sentenza, perché si trattava di un’attività di deposito e stoccaggio in condizioni solo parzialmente difformi da quanto richiesto dallo strumento autorizzativo, perché i rifiuti (tutti non pericolosi) derivanti dalle operazioni di bonifica e demolizione di autoveicoli fuori uso erano accatastati in aree dotate d’idoneo battuto in calcestruzzo ma non provviste di copertura isolante per le acque meteoriche. Peraltro, lo spontaneo ripristino di tutte le condizioni previste dall’autorizzazione, solo pochi giorni dopo il verbale di contestazione ed accertamento dell’8.6.2015 costituivano già condotte sufficienti ai sensi dell’art. 318-quater TUA, sicché residuava solo il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 3.250,00. Era evidente che non avrebbe potuto effettuare il pagamento se privo d’idoneo verbale d’ammissione o in mancanza delle indicazioni per effettuare il versamento in favore dell’Ente territoriale; per altro verso, era indiscusso che l’estinzione del reato avrebbe determinato un esito più favorevole. La negazione di una simile opportunità era lesiva del principio d’uguaglianza. Ritiene l’applicazione analogica dell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. In ogni caso, ove non fosse stata esperibile una procedura analoga all’oblazione, eccepisce l’incostituzionalità degli art. 318-quater e seppie, d. Lgs. 152/2006. Chiede pertanto sollevarsi la questione di costituzionalità rispetto all’art. 3 Cost. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
4. Il ricorso dell’imputato è infondato perché si articola in due questioni di costituzionalità di cui non ha spiegato la rilevanza ai fini del presente giudizio. Ed invero, in merito all’assunta inappellabilità della sentenza di proscioglimento all’esito del giudizio abbreviato, il ricorrente non ha spiegato quali questioni di merito avrebbe voluto introdurre e sottoporre all’attenzione del giudice. Anzi, dall’articolazione del secondo motivo, si desume una completa soddisfazione per la riqualificazione del reato da parte del Giudice, in linea con la richiesta inascoltata presentata al Pubblico ministero nella fase delle indagini. 
 
Quanto alla seconda questione, gli art. 318-bis e ss TUA non contemplano l’ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l’estinzione del reato. Per completezza della riflessione, si richiama il precedente di questa Sezione, sentenza n. 7678/17, Bonanno, Rv 269140, in materia d’infortuni sul lavoro, il cui meccanismo è stato riprodotto nel TUA, secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale; in motivazione, la Cassazione ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del d. Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. 
 
5. E’ invece fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ed invero, il D. L.gs. n. 209 del 2003 regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell’art. 2, mirano a salvaguardare l’ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli (Cass., Sez. 3, n. 16161/15, Lacatena e 9217/14, Ferrara), mentre nella specie la riqualificazione della fattispecie concreta è stata del tutto apodittica. Quanto all’art. 131-bis cod. pen. vanno condivise tutte le osservazioni svolte, dal certificato penale, siccome non rileva la dichiarazione di abitualità che può e deve essere apprezzata dal Giudice, alle modalità della condotta sicuramente indicative di uno stoccaggio prolungato nel tempo e quindi di una reiterazione dell’illecito, all’entità del danno per la cui valutazione la descrizione dello stato dei luoghi avrebbe dovuto essere più approfondita ed inerire alla quantità di materiale esistente e alle condizioni di decadimento dello stesso. S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame. 

P.Q.M. 
 
In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti. 
 
Rigetta il ricorso dell’imputato.
 
Così deciso, l’8 febbraio 2018. 

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