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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8884 | Data di udienza: 13 Gennaio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Frazionamento dell’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità del condono edilizio – Domanda di condono edilizio in sede esecutiva – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Onere di allegazione – Autorità giudiziaria – Accertamenti – Artt. 3, 37 e 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2017
Numero: 8884
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Frazionamento dell’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità del condono edilizio – Domanda di condono edilizio in sede esecutiva – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Onere di allegazione – Autorità giudiziaria – Accertamenti – Artt. 3, 37 e 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001. 



Massima

 





CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8884


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di sanatoria – Frazionamento dell’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi – Inammissibilità del condono edilizio – Artt. 3, 37 e 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001. 
 
Il condono edilizio di una costruzione non è ammissibile quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito; sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Brigante). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Domanda di condono edilizio in sede esecutiva – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Onere di allegazione – Autorità giudiziaria – Accertamenti.
 
In materia di condono, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano)
 

(annulla con rinvio ordinanza del 29/04/2015 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. CERRONI, Ric. PM nei confronti di Russo 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8884

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8884
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nel procedimento nei confronti di Russo Maria Rosaria, nata a Pozzuoli il 11/10/1964;
 
avverso l’ordinanza del 29/04/2015 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento con rinvio
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 29 aprile 2015, depositata il 4 settembre 2016, la Corte di Appello di Napoli ha revocato l’ordine di demolizione delle opere abusive, contenuto nella sentenza del 30 settembre 1998 della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 7 dicembre 1998. 
 
2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo di censura.
 
2. 1. Il ricorrente ha allegato che erano state ottenute due concessioni in sanatoria, rispettivamente rilasciate al coniuge ed alla figlia di Maria Rosaria Russo, a suo tempo condannata alla demolizione, laddove le stesse risultavano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto cui erano funzionali, mentre risultava superato il limite di 750 metri cubi previsto dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, stante la mancanza di approfondimento da parte del Giudice dell’esecuzione rispetto a quanto dedotto dal ricorrente.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo esame nel merito.
 
4.1. Non è invero ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639; sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Brigante, Rv. 232481). 
 
4.2. Il provvedimento impugnato, del tutto trascurando il risalente principio appena richiamato, ha invece annotato che era stata accolta l’istanza di condono “avente ad oggetto esattamente quanto indicato nell’imputazione determinativa della richiamata sentenza di condanna”, sì che “i documenti in atti lasciano ritenere legittima la sopravvenuta concessione”, laddove in effetti risulta essere intervenuta duplice concessione in sanatoria in favore del coniuge e della figlia di Maria Rosaria Russo.
 
Del tutto correttamente il Sostituto Procuratore generale ha quindi rilevato che in tal modo non appariva esservi stato alcun approfondimento della vicenda da parte del Giudice dell’esecuzione, invero tenuto all’eventuale sindacato dell’atto concessorio in ipotesi di istanza di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto.
 
Infatti, se non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413), in specie detti accertamenti appaiono essere del tutto venuti meno.
 
Alla stregua di quanto precede, quindi, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, che provvederà alle dovute verifiche tenuto conto del principio ricordato.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata, e rinvia per Appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione.
 
Così deciso in Roma il 13/01/2017
 

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