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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8882 | Data di udienza: 13 Gennaio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Infondatezza – Funzione ripristinatoria del bene leso – Esclusione della finalità punitiva – Giurisprudenza – Corte EDU – Proprietari terzi in buona fede – Effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene – Indipendenza dall’autore dell’abuso – Ingiunzione alla demolizione delle opere abusive in assenza della demolizione d’ufficio – Ordine del giudice in sentenza di condanna – Inottemperanza – Potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso – Salvo che con specifica deliberazione consiliare sia dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici – Procedimento di esecuzione della demolizione – Natura giuridica tra ordine ‘giudiziale’ di demolizione e ‘demolizione d’ufficio’ – Individuazione dei responsabili – Ininfluenza – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Presupposti – Subordine del beneficio della sospensione della pena alla demolizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2017
Numero: 8882
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Infondatezza – Funzione ripristinatoria del bene leso – Esclusione della finalità punitiva – Giurisprudenza – Corte EDU – Proprietari terzi in buona fede – Effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene – Indipendenza dall’autore dell’abuso – Ingiunzione alla demolizione delle opere abusive in assenza della demolizione d’ufficio – Ordine del giudice in sentenza di condanna – Inottemperanza – Potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso – Salvo che con specifica deliberazione consiliare sia dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici – Procedimento di esecuzione della demolizione – Natura giuridica tra ordine ‘giudiziale’ di demolizione e ‘demolizione d’ufficio’ – Individuazione dei responsabili – Ininfluenza – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Presupposti – Subordine del beneficio della sospensione della pena alla demolizione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8882


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Infondatezza – Funzione ripristinatoria del bene leso – Esclusione della finalità punitiva – Giurisprudenza – Corte EDU. 
  
La mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, non pregiudica la sua validità, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso; configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio; non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del03/05/2016, Porcu). Sì che va ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva Cass. Sez. 3, n. 36387 del 07/07 /2015, Formisano). 
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione del manufatto abusivo – Proprietari terzi in buona fede – Effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene – Indipendenza dall’autore dell’abuso.
 
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. (Cass. Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ingiunzione alla demolizione delle opere abusive in assenza della demolizione d’ufficio – Ordine del giudice in sentenza di condanna – Inottemperanza – Potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso – Salvo che con specifica deliberazione consiliare sia dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici.
 
L’art. 31 Testo Unico dell’edilizia disciplina l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall’autorità amministrativa nel caso non venga disposta la demolizione d’ufficio; in caso di inottemperanza, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con specifica deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Il comma 9 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Una lettura sistematica della disposizione, dunque, impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall’autorità amministrativa, l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione coincide, nell’oggetto (l’opera abusiva) e nel contenuto (l’eliminazione dell’abuso), con l’ordine (o l’ingiunzione) ‘amministrativo’, ed è eseguibile soltanto “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Procedimento di esecuzione della demolizione – Natura giuridica tra ordine ‘giudiziale’ di demolizione e ‘demolizione d’ufficio’ – Individuazione dei responsabili – Ininfluenza.
 
In tema di ripristino urbanistico, se la ‘demolizione d’ufficio’ e l’ingiunzione alla demolizione sono disposte dall’autorità amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialità ad un fatto-reato, in quanto la demolizione può essere disposta immediatamente senza neppure l’individuazione dei responsabili, non può affermarsi che la ‘demolizione giudiziale’ – identica nell’oggetto e nel contenuto – muti natura giuridica solo in ragione dell’organo che la dispone. Anche perché è pacifico che l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione è suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorquando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci), in tal senso non mutuando il carattere tipico delle sanzioni penali, consistente nella irretrattabilità, ed è impermeabile a tutte le eventuali vicende estintive del reato e/o della pena (ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto, cfr. Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010, dep. 2011, D’Avino); resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate); non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3861 del 18/01/2011, Baldinucci e altri). Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all’esito dell’affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire un’esigenza di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Presupposti – Subordine del beneficio della sospensione della pena alla demolizione.
 
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l’ente locale stabilisca, con propria delibera, l’esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (Cass., Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 2008, Mancini; Sez. 3, n. 49397 del 16/11/2004, Sposato; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000, Mosca). Oltre a ciò, il giudice nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, né a tale subordinazione è ostativa l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune, poiché anche questa vicenda è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito (Sez. 3, n. 32351 del 01/07 /2015, Giglia e altro; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo). 
 

(dich. inammiss. il ricorso avverso Ordinanza del 16/03/2016 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. CERRONI, Ric. Montefusco ed altro 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8882

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8882

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
1. Montefusco Michele, nato a Vico Equense il 06/11/1980;
 
2. Alfano Maria Lucia, nata a Sant’Antonio Abate il 10/05/1932; 
 
avverso l’ordinanza del 16/03/2016 della Corte di Appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tacci, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 16 marzo 2016 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca dell’ingiunzione di demolizione emessa il 23 novembre 2012 nei confronti di Michele Montefusco e di Maria Lucia Alfano.
 
2. Entrambi hanno proposto, tramite il loro difensore, ricorsi per cassazione formulando due motivi di impugnazione.
 
2.1. I ricorrenti hanno in primo luogo lamentato l’erronea applicazione della legge penale, invocando l’intervenuta prescrizione, a norma dell’art. 173 cod. pen. ovvero altresì dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della pena accessoria dell’ordine di demolizione, in ragione della sua natura penale ovvero quale sanzione amministrativa.
 
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti hanno osservato che il Pubblico ministero non poteva curare l’ordine di demolizione, laddove comunque il Giudice non poteva subordinare la sospensione condizionale della pena all’esecuzione dell’ordine di demolizione.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che l’ordine di demolizione aveva natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio e pertanto non era assoggettabile alle regole sulla prescrizione, mentre il Pubblico ministero (unitamente al Giudice dell’esecuzione secondo le rispettive competenze) conservava il potere di ordinare la demolizione mentre, del pari, era ammissibile provvedere a sospensione condizionale della pena e subordinarla alla demolizione dell’opera abusiva.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. I ricorsi sono inammissibili.
 
4.1. In relazione al primo profilo dì censura, ed in ragione della particolare struttura semplificata del presente provvedimento, è del tutto opportuno e sufficiente ricordare che è già stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso; configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio; non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del03/05/2016, Porcu, Rv. 267977). Sì che va ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (ad es. Sez. 3, n. 36387 del 07/07 /2015, Formisano, Rv. 264736). 
 
4.2. La Corte infine richiama ed integralmente condivide Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala – allo stato non massimata – che appunto conclude nel senso che la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen.. 
 
In ogni caso, ivi è comunque ribadito che l’art. 31 Testo Unico dell’edilizia disciplina l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall’autorità amministrativa nel caso non venga disposta la demolizione d’ufficio; in caso di inottemperanza, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con specifica deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Una lettura sistematica della disposizione, dunque, impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall’autorità amministrativa, l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione coincide, nell’oggetto (l’opera abusiva) e nel contenuto (l’eliminazione dell’abuso), con l’ordine (o l’ingiunzione) ‘amministrativo’, ed è eseguibile soltanto “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
 
Pertanto, se la ‘demolizione d’ufficio’ e l’ingiunzione alla demolizione sono disposte dall’autorità amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialità ad un fatto-reato, in quanto, come si è visto, la demolizione può essere disposta immediatamente, senza neppure l’individuazione dei responsabili, non può affermarsi che la ‘demolizione giudiziale’ – identica nell’oggetto e nel contenuto – muti natura giuridica solo in ragione dell’organo che la dispone. Anche perché è pacifico che l’ordine ‘giudiziale’ di demolizione è suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorquando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972), in tal senso non mutuando il carattere tipico delle sanzioni penali, consistente nella irretrattabilità, ed è impermeabile a tutte le eventuali vicende estintive del reato e/o della pena (ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto, cfr. Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010, dep. 2011, D’Avino, Rv. 249309); resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291); non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 3861 del 18/01/2011, Baldinucci e altri, Rv. 249317).
 
Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all’esito dell’affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire un’esigenza di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione.
 
4.3. In relazione all’ulteriore, e sostanzialmente connesso, profilo di censura, la giurisprudenza del tutto consolidata della Corte è altresì nel senso che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l’ente locale stabilisca, con propria delibera, l’esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex plurimis, Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 2008, Mancini, Rv. 238803; Sez. 3, n. 49397 del 16/11/2004, Sposato, Rv. 230652; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000, Mosca, Rv. 217999).
 
Oltre a ciò, è stato ricordato anche dal Procuratore generale che il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, né a tale subordinazione è ostativa l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune, poiché anche questa vicenda è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito (Sez. 3, n. 32351 del 01/07 /2015, Giglia e altro, Rv. 264252; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258517). 
 
5. Né, conclusivamente, vi è contestazione in specie circa la situazione di fatto sottostante, laddove in effetti non risulta tra l’altro neppure proposta alcuna istanza di condono e/o sanatoria edilizia.
 
6. I motivi di censura, in sé strettamente connessi e rivolti in realtà a contrastare il costante orientamento della Corte, appaiono così manifestamente infondati nella loro integralità, e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità.
 
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 13/01/2017
 

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