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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13741 | Data di udienza: 11 Gennaio 2018

RIFIUTI – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1°, d.lgs. n.152/2006 – Raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante – Categorie di rifiuti autonomamente disciplinate – Esclusione dell’operatività della deroga – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 266 d.lgs. 152/2006 – Gestione di rifiuti e profilo della assoluta occasionalità – Questione probatoria – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Valutazione del fatto – Giudice del merito – Natura di illecito istantaneo – Insindacabilità in sede di legittimità – Giurisprudenza – Artt. 183 e 256 d.L.vo n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2018
Numero: 13741
Data di udienza: 11 Gennaio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: CERRONI


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1°, d.lgs. n.152/2006 – Raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante – Categorie di rifiuti autonomamente disciplinate – Esclusione dell’operatività della deroga – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 266 d.lgs. 152/2006 – Gestione di rifiuti e profilo della assoluta occasionalità – Questione probatoria – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Valutazione del fatto – Giudice del merito – Natura di illecito istantaneo – Insindacabilità in sede di legittimità – Giurisprudenza – Artt. 183 e 256 d.L.vo n.152/2006.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.13741


RIFIUTI – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1°, d.lgs. n.152/2006 – Raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante – Categorie di rifiuti autonomamente disciplinate – Esclusione dell’operatività della deroga – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 266 d.lgs. 152/2006. 
 
Il reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. n.152/2006, sanziona le attività di gestione dei rifiuti compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo d.lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Allo stesso tempo, la fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (la quale sanziona appunto le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo d.lgs.), è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del d.lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro), ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (è stata così esclusa l’operatività della deroga in relazione ad elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autovetture, pile ed accumulatori, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati)(Cass. Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Caccamo; Cass. Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone e altri).
 
 
RIFIUTI – Gestione di rifiuti e  profilo della assoluta occasionalità – Questione probatoria – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Valutazione del fatto – Giudice del merito – Natura di illecito istantaneo – Insindacabilità in sede di legittimità – Giurisprudenza – Artt. 183 e 256 d.L.vo n.152/2006.
 
In tema di gestione di rifiuti il profilo della assoluta occasionalità sarà oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non sarà suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi). Pertanto, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. Tuttavia, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 cit. è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic), purché costituisca una "attività" e non sia, appunto, assolutamente occasionale, laddove è la stessa descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di  assoluta occasionalità.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 16/11/2016 – CORTE DI APPELLO DI LECCE) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Fiusco 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.13741

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.13741
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Fiusco Rocco, nato a Francavilla Fontana il 18/01/1945;
 
avverso la sentenza del 16/11/2016 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta;
 
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
udito per l’imputato l’avv. Sonia Leone in sostituzione dell’avv. Michele Fino, che chiede l’accoglimento del ricorso rilevando la prescrizione intervenuta.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 16 novembre 2016 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 22 gennaio 2014 del Tribunale di Brindisi, ha sostituito la pena detentiva di mesi quattro di arresto con quella pecuniaria di euro 30.000 di ammenda (per un’ammenda complessiva di euro 32.000), altresì concedendo il beneficio della non menzione della condanna, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stante il trasporto non autorizzato di trenta chilogrammi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposito ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione.
 
2.1. In particolare, il ricorrente, che ha sostenuto che andavano escluse dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità, ha lamentato violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. Si trattava infatti di un trasporto compiuto in unica occasione nell’ambito dell’attività, regolarmente autorizzata, di raccoglitore ambulante di stracci e rottami, avente ad oggetto solamente trenta chilogrammi di materiale ferroso sicuramente non finalizzato all’ottenimento di un profitto, mentre l’unica batteria ritrovata non era esausta e poteva essere anche considerata in dotazione all’autocarro.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile.
 
4.1. In relazione al motivo di impugnazione, l’art. 256, comma 1, d.lgs. 152 cit. prevede che "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto … o con l’ammenda … se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto … e con l’ammenda … se si tratta di rifiuti pericolosi".
 
In proposito, è principio di ordine generale che il reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 152 cit., che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo d.lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, dep.2015, Seferovic, Rv. 261959).
 
Allo stesso tempo, la fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (la quale sanziona appunto le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo d.lgs.), è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del d.lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro, Rv. 260266), ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (è stata così esclusa l’operatività della deroga in relazione ad elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autovetture, pile ed accumulatori, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati)(cfr. Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Caccamo, Rv. 264822, già cit. dalla Corte salentina; cfr. altresì Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone e altri, Rv. 270226).
 
4.1.1. Ciò posto, è stato altresì osservato, e la Corte non può che ribadire e consolidare siffatta interpretazione, che il profilo della assoluta occasionalità sarà oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non sarà suscettibile di censura in sede di legittimità (così, in motivazione, Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
 
4.2. Fermi i richiamati principi, l’impugnazione si presenta manifestamente infondata.
 
4.2.1. Per quanto concerne infatti la pretesa assoluta occasionalità del trasporto, la questione è stata proposta dal ricorrente solamente in questa sede, laddove nel giudizio di merito l’imputato ha semmai ben diversamente contestato la sola natura "ingente" del quantitativo di rifiuti trasportato (trenta chilogrammi di materiale ferroso, comprensivo di batterie di automobili, "testate di motori", "parti di motori di autoveicolo intrisi di olii esausti e, quindi, pericolosi da bonificare e mettere in sicurezza prima di ogni operazione di smaltimento", cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Brindisi), mentre nella presente sede la difesa dell’imputato si è limitata ad osservare che "l’unica batteria ritrovata poteva essere in dotazione all’autocarro e non esausta non configurando rifiuto".
 
In proposito, tra l’altro, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n.7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445).
 
4.2.2. Il ricorrente, quindi, ancorché autorizzato all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, era impegnato in un’attività di trasporto di materiali che non rientravano nell’oggetto dell’autorizzata attività di raccoglitore di stracci e rottami. 
 
Deve così essere ribadito che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 cit. è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purché costituisca una "attività" e non sia, appunto, assolutamente occasionale, laddove è la stessa descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di  assoluta occasionalità (cfr., in motivazione, Sez.3, n. 5716 cit., anche per ulteriori riferimenti).
 
4.3. La condotta del ricorrente rientra pienamente nella fattispecie, e alcuna censura può essere ravvisata nel provvedimento impugnato.
 
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l’impugnazione appare del tutto priva di fondamento, con la conseguente inammissibilità del ricorso siccome proposto.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 11/01/2018
 
 

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