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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 22580 | Data di udienza: 15 Gennaio 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Costruzioni in zona sismica – Sentenza irrevocabile di condanna – Effetti del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione –  Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione – Sicurezza per l’incolumità delle persone e delle cose – Artt. 36, 44, 98, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2019
Numero: 22580
Data di udienza: 15 Gennaio 2019
Presidente: DI NICOLA
Estensore: SOCCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Costruzioni in zona sismica – Sentenza irrevocabile di condanna – Effetti del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione –  Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione – Sicurezza per l’incolumità delle persone e delle cose – Artt. 36, 44, 98, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/05/2019 (Ud. 15/01/2019), Sentenza n.22580
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Costruzioni in zona sismica – Sentenza irrevocabile di condanna – Effetti del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione –  Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione – Sicurezza per l’incolumità delle persone e delle cose – Artt. 36, 44, 98, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
 
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può revocare l’ordine di demolizione dell’opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiché l’opera non risulta sicura per l’incolumità delle persone e delle cose. Giurisprudenza recente: Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 – dep. 07/08/2017, Rizzo; Cass. Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018 – dep. 07/12/2018, Cardella e Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017 – dep. 13/03/2018, Franchino e altri Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013 – dep. 11/02/2014, De Cesare.
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso ordinanza del 04/07/2018 del TRIBUNALE di TRANI) Pres. DI NICOLA, Rel. SOCCI, Ric. Di Palma e altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/05/2019 (Ud. 15/01/2019), Sentenza n.22580

SENTENZA

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/05/2019 (Ud. 15/01/2019), Sentenza n.22580

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
DI PALMA MICHELE;
ZEFFERINO GIOVINA;
 
avverso l’ordinanza del 04/07/2018 del TRIBUNALE di TRANI;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
lette le conclusioni del PG, Paola Filippi: «Inammissibilità del ricorso».

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 luglio 2018 ha respinto l’istanza di Michele Di Palma e di Giovina Zefferino diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 392 del 27 novembre 2002 del Tribunale di Trani, irrevocabile il 4 luglio 2003, per intervenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
 
2. Michele Di Palma e Giovina Zefferino hanno proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 
 
2. 1. Violazione di legge, contraddittorietà della motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva.
 
Dall’attività istruttoria disposta dal giudice dell’esecuzione emerge la sussistenza del diritto dei ricorrenti alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione. Il perito, Ing. Palermo aveva risposto in maniera esauriente ai quesiti, rilevando la cubatura dell’immobile inferiore ai 450 metri cubi e, quindi, non era necessario il certificato di idoneità statica, ma solo il certificato di collaudo. Il Tribunale invece rigetta l’istanza in relazione ad un adeguamento sismico non realizzato.
 
L’adeguamento antisismico non risulta però applicabile all’immobile in esame. Si tratta di un’eventualità di generica realizzazione dell’adeguamento antisismico non meglio identificata. 
 
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità.
 
L’ordinanza impugnata analizza con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità tutti gli aspetti della vicenda, rilevando come il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (del 18 giugno 2015, Comune di Andria, prot. N. 929) con la menzione della possibilità dell’adeguamento della struttura alle norme antisismiche. Il perito incaricato dal giudice dell’esecuzione, ing. Palermo, aveva poi accertato che "non sono stati realizzati adeguamenti sismici e che questi sono stati solo genericamente prospettati". Inoltre non risultava rilasciato il certificato di collaudo, in relazione alla cubatura inferiore ai 450 metri cubi (se superiore necessitava il certificato di idoneità statica). 
 
Su quest’ultimo aspetto nulla dicono i ricorrenti nel ricorso per Cassazione. Contestano solo genericamente la motivazione ma non si confrontano con quanto rilevato nel provvedimento impugnato. E’ pur vero che l’ordine di demolizione può essere irrogato solo per le violazioni sostanziali e non per quelle formali: «In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali» (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013 – dep. 11/02/2014, De Cesare, Rv. 25889901). Ma questo è rilevante prima dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna; successivamente l’adeguamento alla normativa antisismica, per la revoca dell’ordine di demolizione, deve risultare completo. Infatti il permesso di costruire in sanatoria comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio: « In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio» (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 – dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 27079201; vedi anche Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018 – dep. 07/12/2018, CARDELLA LUCA, Rv. 27421201 e Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017 – dep. 13/03/2018, Franchino e altri, Rv. 27254601).
 
Si tratta comunque di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.
 
4. 1. Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: «In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può revocare l’ordine di demolizione dell’opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiché l’opera non risulta sicura per l’incolumità delle persone e delle cose».
 
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 15/01/2019

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