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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 48436 | Data di udienza: 28 Settembre 2017

RIFIUTI – Autovetture "fuori uso" – Rivendita di pezzi di ricambio – Discarica abusiva – Verifiche attraverso documentazione fotografica – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a), d. Lgs. 152/06 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2017
Numero: 48436
Data di udienza: 28 Settembre 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: MACRI'


Premassima

RIFIUTI – Autovetture "fuori uso" – Rivendita di pezzi di ricambio – Discarica abusiva – Verifiche attraverso documentazione fotografica – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a), d. Lgs. 152/06 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/10/2017 (Ud. 28/09/2017) Sentenza n.48436
 

RIFIUTI – Autovetture "fuori uso" – Rivendita di pezzi di ricambio – Discarica abusiva – Verifiche attraverso documentazione fotografica – Reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a), d. Lgs. 152/06.
 
In tema di rifiuti, una discarica abusiva può essere rilevata da parte del Giudice, anche, sulla base di una documentazione fotografica. Nella specie, integrazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/06, perché, il ricorrente, aveva raccolto nel capannone situato dietro al suo negozio di rivendita di pezzi di ricambio, una notevole quantità di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti soprattutto in varie componenti di autovetture "fuori uso", ai sensi dell’art. 3, d. Lgs. 209/2003, come sportelli, motori, gomme, fari, sospensioni, tappezzerie, paraurti e cruscotti, raccogliendo presso il capannone diverse autovetture smantellate e/o incidentate, destinate alla demolizione, da cui asportava pezzi di ricambio che poi rivendeva "sotto banco" nel suo esercizio commerciale.
 
 
(riforma sentenza in data 16.9.2016 del TRIBUNALE DI SCIACCA) Pres. AMOROSO, Rel. MACRI’, Ric. Santangelo 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/10/2017 (Ud. 28/09/2017) Sentenza n.48436

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/10/2017 (Ud. 28/09/2017) Sentenza n.48436
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Santangelo Domenico, nato a Sciacca il 6.3.1974;
 
avverso la sentenza in data 16.9.2016 del Tribunale di Sciacca,
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CSante
 
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
udito per l’imputato !’avv. Filippo Marciante, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 16.9.2016 il Tribunale di Sciacca ha condannato Santangelo Domenico alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/06, perché aveva raccolto nel capannone situato dietro al suo negozio di rivendita di pezzi di ricambio, una notevole quantità di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti soprattutto in varie componenti di autovetture "fuori uso", ai sensi dell’art. 3, d. Lgs. 209/2003, come sportelli, motori, gomme, fari, sospensioni, tappezzerie, paraurti e cruscotti, raccogliendo presso il capannone diverse autovetture smantellate e/o incidentate, destinate alla demolizione, da cui asportava pezzi di ricambio che poi rivendeva "sotto banco" nel suo esercizio commerciale, in Sciacca fino al 12.7.2012. 
 
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché il Giudice si era limitato ad una mera descrizione delle foto, senza alcuna valutazione critica delle prove a discarico acquisite in ordine al deposito temporaneo di veicoli incidentati sottoposti a riparazione o a rottamazione ed era pervenuto ad un’inaccettabile ed apodittica adesione alle conclusioni del testimone a carico, ispettore Mancuso Salvatore, secondo cui la raccolta dei rifiuti e veicoli fuori uso era necessaria per vendere i ricambi asportati. Il teste aveva però dichiarato che non aveva compiuto accertamenti per verificare che l’imputato in effetti vendeva questi pezzi.
 
Invece, il teste a discarico Capostagno Angelo aveva dichiarato che l’uso dell’area era privato ed adibito al ricovero di auto non marcianti, per la valutazione in ordine alla riparazione o demolizione.
 
Del resto, la stessa Polizia di Stato aveva verificato che alcune vetture erano state già demolite, ma non prelevate dal demolitore autorizzato a causa della rottura del carro-attrezzi, il cui titolare aveva però poi provveduto tempestivamente all’incombente.
 
Il Consulente dell’imputato aveva sostenuto che i materiali presenti all’interno dell’area non facevano parte delle autovetture presenti nel sito, il materiale costituito dalle parti di auto non era compreso nel regime dei "rifiuti" ed era al di sotto delle quantità tollerate quale deposito temporaneo sicché non poteva configurarsi una discarica abusiva a cielo aperto. Si trattava di piccole quantità, raccolte ad uso esclusivamente personale, che non arrecavano alcun danno all’ambiente.
 
Lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso qualsivoglia ragionamento critico sulla destinazione dei veicoli rinvenuti nel sito, pervenendo alla conclusione apodittica secondo cui era assolutamente inverosimile la tesi difensiva del ricovero temporaneo dei veicoli.
 
Si duole altresì dell’illogicità e carenza di motivazione, in ordine all’omissione della valutazione critica complessiva delle prove a discarico espressamente richiamate in sentenza. L’accertamento della regolare rottamazione di parte delle vetture sprovviste di targa, nonché della loro riparazione o, in caso di antieconomicità, della rottamazione degli altri veicoli targati, insieme all’esclusione della qualifica di rifiuto dei pezzi di autovettura ivi rinvenuti, assumeva rilevanza decisiva rispetto al percorso logico che aveva portato alla condanna per il reato di discarica abusiva, inficiando e smentendo le argomentazioni del convincimento del Giudice e determinando una diversa conclusione del processo con l’assoluzione. Precisa che non intende censurare la sentenza impugnata perché aveva ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo sulla base dei veicoli e pezzi di autovetture rinvenuti, del resto oggettivamente presenti sul sito, ma perché non aveva valorizzato le prove in ordine al carattere temporaneo del deposito, sicuramente incompatibili con la contestata attività di gestione non autorizzata dei rifiuti. Di qui la carenza della motivazione anche in ordine all’elemento soggettivo, perché non era stata raggiunta la prova della coscienza e volontà dell’elemento soggettivo.
 
2.1. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma , lett. b) ed e), c.p.p. per l’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis c.p., nonostante la sussistenza dei presupposti come rilevati dallo stesso Giudice: 1) riconoscimento della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva per la bonifica dell’area, 2) incensuratezza, 3) bonifica dell’area e smaltimento del materiale ivi allocato nelle forme di legge, 4) esclusione dell’abitualità del comportamento nel momento in cui l’uso dell’area era stato occasionale per la sosta dei veicoli incidentati da sottoporre a riparazione o a rottamazione, 5) non gravità della condotta per l’uso dell’area come deposito temporaneo di veicoli incidentati da sottoporre a riparazione o a rottamazione, 6) esiguità del pericolo, perché il materiale stoccato nell’area non era compreso nel regime dei rifiuti, in quanto al di sotto delle quantità tollerate come deposito temporaneo e perciò non idoneo a costituire discarica abusiva a cielo aperto, 7) pena pecuniaria vicina al minimo edittale.
 
2.2. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.1 per l’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 62bis c.p., nonostante la bonifica dell’area e l’incensuratezza.
 
2.3. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p , per l’omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante si trattasse dì una prima condanna e l’entità della sanzione applicata era contenuta in misura tale da consentirne il riconoscimento.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
 
Dopo un accurato esame del compendio probatorio, il Giudice ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica digitale in atti, comprovante la presenza di una notevole quantità di rifiuti non pericolosi, sportelli, blocchi di motore, pneumatici, sospensioni, tappezzerie, paraurti, cruscotti ed auto prossime alla rottamazione, che certamente vi era una discarica abusiva, essendo inverosimile la tesi difensiva, secondo cui l’area fosse adibita a ricovero solo "temporaneo" di auto incidentate da sottoporre all’intervento di riparazione del carrozziere. La valutazione del fatto è stata compiuta dal Giudice all’esito di un percorso argomentativo articolato, razionale, non manifestamente contraddittorio o illogico, in linea con in precedenti di questa Corte, citati in motivazione (Cass., Sez. 3, n. 40747/13, De Mariani, Rv 257283 e n. 23790/07, Macciomei, Rv 236953, mentre la sentenza n. 11030/15, Andreoni, Rv 263248 si riferisce al diverso caso dei rifiuti pericolosi) e va, pertanto confermata.
 
4. Gli altri tre motivi di ricorso sono invece fondati.
 
Il Giudice non ha motivato sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13lbis c.p., né è possibile ricavare con certezza dal ragionamento svolto un implicito diniego; non ha motivato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante la riconosciuta bonifica del sito e la dedotta incensuratezza; ha reso una motivazione perplessa ed insufficiente sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, lasciando intuire che la scelta dell’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva giustificava di per sé il diniego del beneficio. Il riconoscimento del beneficio, invece, prescinde dalla qualità della pena applicata e necessita di una specifica ed autonoma valutazione.

P.Q.M.
 
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 131 bis c.p., alla sospensione condizionale della pena ed al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Sciacca; rigetta nel resto.
 
Cosìdeciso, il 28 settembre 2017
 

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