DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Integrazione del reato di lottizzazione materiale – Realizzazione di qualsiasi “opera” illecita – Natura di reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento – Momento consumativo – Giurisprudenza di legittimità e amministrativa – Momento della cessazione della permanenza e decorrenza del termine di prescrizione – Lottizzazione prescrizione – Confisca in ipotesi di procedimento cumulativo – Eccezione alla regola di diritto – Accertamento – Cd. azione penale complementare – Adozione di provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio – Maturazione dei termini di prescrizione del reato – Onere del ricorrente – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Art. 323 cod.pen. – Art. 30, 31, 44 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza di legittimità, amministrativa, europea e costituzionale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi – Fattispecie: confisca lottizzatoria.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2021
Numero: 15310
Data di udienza: 25 Febbraio 2021
Presidente: MARINI
Estensore: GAI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Integrazione del reato di lottizzazione materiale – Realizzazione di qualsiasi “opera” illecita – Natura di reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento – Momento consumativo – Giurisprudenza di legittimità e amministrativa – Momento della cessazione della permanenza e decorrenza del termine di prescrizione – Lottizzazione prescrizione – Confisca in ipotesi di procedimento cumulativo – Eccezione alla regola di diritto – Accertamento – Cd. azione penale complementare – Adozione di provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio – Maturazione dei termini di prescrizione del reato – Onere del ricorrente – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Art. 323 cod.pen. – Art. 30, 31, 44 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza di legittimità, amministrativa, europea e costituzionale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi – Fattispecie: confisca lottizzatoria.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 aprile 2021 (Ud. 25/02/2021), Sentenza n.15310
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Integrazione del reato di lottizzazione materiale – Realizzazione di qualsiasi “opera” illecita – Natura di reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento – Momento consumativo – Giurisprudenza di legittimità e amministrativa – Momento della cessazione della permanenza e decorrenza del termine di prescrizione.
In tema di lottizzazione materiale, la giurisprudenza di legittimità e amministrativa ritiene integrato il reato in presenza di qualsiasi realizzazione di “opere” (picchetti, cordoli, realizzazione parcheggi e altro) atte a stravolgere l’assetto originario del territorio violando la riserva di programmazione edilizia. Quanto al momento consumativo, si tratta di un reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento, da cui assume rilievo l’eventuale accertamento o il sequestro, quale momento a partire dal quale, viene normalmente collocata la cessazione della permanenza e inizia a decorrere il termine di prescrizione.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione prescrizione – Confisca in ipotesi di procedimento cumulativo – Eccezione alla regola di diritto – Accertamento – Cd. azione penale complementare – Adozione di provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio – Maturazione dei termini di prescrizione del reato – Onere del ricorrente – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Art. 323 cod.pen. – Art. 30, 31, 44 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza di legittimità, amministrativa, europea e costituzionale.
Nella sola ipotesi di procedimento cumulativo il cui giudizio sia necessariamente proseguito per gli ulteriori illeciti e in assenza di richiesta di proscioglimento fondata sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato, il giudice di primo grado può disporre la confisca all’esito dell’accertamento dei presupposti di applicazione, ferma la doverosità del rilievo della prescrizione. In altri termini, anche in presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice può disporre la confisca urbanistica; la confisca di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.) prescinde dalla necessità di una sentenza di condanna formale, potendosi fondare, la legittimità del provvedimento ablatorio, su un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti e dunque anche con le forme di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Secondo i più recenti arresti del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 49 del 2015), del giudice di legittimità (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni) e della Corte Edu (Corte E.D.U. del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia) è legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purchè vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa (così 14, sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 2015 e n. 187 del 2015).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato – Art. 129, c.1, cod. proc. pen. – Accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi – Fattispecie: confisca lottizzatoria.
Risponde ai principi di ordine costituzionale, l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso. Nella specie, la confisca lottizzatoria, qualificata come sanzione amministrativa, viene irrogata dal giudice penale alla stessa stregua dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. Tuttavia, il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive. In quanto, l’unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad un’azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica è rappresentato dall’estinzione maturata prima dell’esercizio dell’azione penale poiché, in tal caso, sarebbe impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.
(rigetta il ricorso avverso sentenza del 29/01/2019 – CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. MARINI, Rel. GAI, Ric. Nobis
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23/04/2021 (Ud. 25/02/2021), Sentenza n.15310SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Nobis Giovanni, nato a San Cipriano d’Aversa;
avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. G. Iannotti che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 gennaio 2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 6 luglio 2017, con la quale, per quanto qui rileva, Nobis Giovanni, era stato assolto dal reato di cui all’art. 323 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato, e prosciolto, ai sensi dell’art. 531 cod.proc.pen., dal reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, perché estinto per prescrizione ed ha confermato la disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, erronea applicazione della confisca in presenza di un reato di lottizzazione abusiva prescritto prima della sentenza di primo grado.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la confisca urbanistica nonostante un mancato accertamento della lottizzazione abusiva, sia sul piano oggettivo che soggettivo, consacrato in una sentenza di condanna. Non sarebbe, in altri termini, possibile la confisca urbanistica in presenza di accertamento del reato di lottizzazione abusiva che si sarebbe prescritto ancor prima della sentenza di primo grado. Tale conclusione troverebbe conferma nella pronuncia di questa Corte Sezioni Unite Perroni, secondo cui, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto di cui all’art. 129 comma 1 cod.proc.pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca.
Da ciò discende che il maturare della prescrizione, avendo efficacia istantanea, opererebbe quale spartiacque rispetto al quale valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della confisca. In altri termini, rispetto a tale momento si dovrebbe verificare l’avvenuto accertamento del reato, nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, idoneo a sorreggere l’ablazione dei beni, mentre la confisca non potrebbe essere disposta qualora il reato di lottizzazione abusiva si sia prescritto nel giudizio di primo grado in un momento nel quale non era ancora stato compiuto l’accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
La corte territoriale non avrebbe considerato l’incolpevole affidamento del ricorrente rispetto ai permessi a costruire rilasciati dal Comune di Villa Literno, provvedimenti che si sono succeduti nel tempo in un contesto di modifiche normative in materia edilizia. L’assenza di macroscopiche illegittimità ha comportato l’assoluzione del ricorrente dal reato di abuso in atti di ufficio; non sarebbe stata valutata la sua buona fede essendosi, il ricorrente, affidato a professionisti del settore.
Il 5 febbraio 2021 il difensore ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
2. Occorre, anzitutto, rilevare che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per quanto qui di rilievo, con la sentenza emessa in data 6 luglio 2017, ha prosciolto, tra gli altri, l’imputato Nobis Giuseppe, dal reato di cui all’art. 323 cod.pen. non ritenendo sussistente la prova del dolo intenzionale del reato di abuso in atti di ufficio e, quanto al reato contravvenzionale di lottizzazione abusiva, rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del Nobis ed ha disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate.
2.1. La vicenda ruota attorno alla regolarità del rilascio dei permessi a costruire, ben quattro, succedutisi negli anni 2002-2010, che hanno interessato i lavori di ampliamento del caseificio Santa Rita, di cui il Nobis era il titolare e che avevano comportato una trasformazione urbanistica attraverso la realizzazione di un complesso industriale in zona completamente carente di opere di urbanizzazione primaria, da cui le contestazioni di cui all’art. 323 cod.pen. e di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001), in concorso con i rettori dell’ufficio tecnico del Comune di Villa Literno, il progettista e il direttore dei lavori.
Con un primo permesso a costruire (n. 2/2002) era stata autorizzata l’edificazione del primo corpo fabbrica, edificio destinato alla trasformazione del latte in prodotto lattiero, in assenza di verifica della preesistenza o della contemporanea realizzazione, almeno, delle opere di urbanizzazione primaria, seguito da un successivo permesso (n. 41/2005), previo frazionamento del lotto sul quale era stato realizzato il caseificio funzionale a far apparire una capacità edificatoria già esaurita con il permesso n. 2/2002, che autorizzava l’ampliamento del fabbricato per la realizzazione di locale da adibire a bar e all’esposizione dei prodotti tipici, seguito da altri due permessi, anch’essi ritenuti illegittimi, con i quali si autorizzava la realizzazione di un ristorante (n. 18/2008) e un ampliamento della zona uffici del caseificio (n. 28/2010).
Il Tribunale riteneva il rilascio dei quattro titoli autorizzativi, nel quale erano stati coinvolti i dirigenti dell’ufficio tecnico del Comune di Villa Literno, il progettista e il direttore dei lavori, affetti da molteplici profili di illegittimità, in violazione della legge, delle NTA, ma non riteneva dimostrato il dolo intenzionale e assolveva gli imputati dal reato di abuso in atti di ufficio perché il fatto non costituisce reato.
Viceversa, richiamati gli arresti della giurisprudenza di legittimità sulla configurazione del reato di lottizzazione abusiva, di tipo materiale, riteneva dimostrata la condotta del reato consistita nella realizzazione di opere edilizie, in forza di provvedimenti illegittimi, perché contrari a norme di legge regionale e a norme tecniche di attuazione, che avevano comportato una trasformazione dell’assetto urbanistico della zona, che era priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in violazione delle prerogative della pubblica amministrazione in materia di pianificazione del territorio, mediante la realizzazione di un complesso di edifici aventi diversa vocazione (produttiva, ricreativa e commerciale), e rilevava, quanto all’elemento soggettivo, che l’assoluzione dal reato di abuso in atti di ufficio non rappresentava un elemento ostativo al riconoscimento degli estremi del reato,sul rilievo che era dimostrata l’illegittimità dei permessi a costruire, che avevano consentito al Nobis la consapevole trasformazione di un’area priva di opere di urbanizzazione primaria, in violazione delle prerogative della pianificazione attuativa della pubblica amministrazione, che nel corso del tempo aveva determinato la nascita di un complesso di immobili destinato alla produzione di prodotti caseari, con annesso punto vendita, bar e ristorante.
Segnatamente, secondo il Tribunale, l’imputato, sfruttando il vuoto regolamentare esistente nel Comune di Villa Literno, era riuscito ad ottenere i quattro permessi a costruire che gli avevano consentito di realizzare sul proprio terreno, privo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, una struttura complessa composta da un’attività produttiva, il caseificio, ma anche da una struttura ricreativa commerciale, quale il bar e ristorante, edificazione che aveva determinato una radicale trasformazione mediante conferimento al terreno di un assetto diverso da quello pianificato.
Il Tribunale, rilevato il decorso dei termini di prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Nobis perché il reato era estinto per prescrizione e, richiamati i principi della giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, ritenuto l’accertamento del reato, sia dell’elemento materiale e soggettivo, aveva disposto la confisca dei terreni e delle opere abusivamente realizzate. Investita, dell’impugnazione del Nobis, che chiedeva la revoca della disposta confisca, la Corte d’appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, ha confermato la disposta confisca urbanistica ritenendo la sua legittimità su base costituzionale e convenzionale.
3. Con il ricorso per cassazione deduce, il ricorrente, che la pronuncia della corte territoriale, che ha confermato la confisca urbanistica, non sarebbe in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e segnatamente con la pronuncia delle Sezioni Unite Perroni, secondo cui, ove la prescrizione del reato maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell’art. 129 comma 1, cod.proc.pen., non consente la prosecuzione del giudizio ai fini di disporre la confisca. Ciò sarebbe avvenuto nel caso in esame, con conseguente violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 44 comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001.
4. Rileva, in primo luogo il Collegio, che non è pertinente il richiamo contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Sezione (n. 38484 del 2019) poiché, nella fattispecie scrutinata di cui alla citata sentenza, la prescrizione del reato era intervenuta nelle more del giudizio di appello, e da quel giudice dichiarata, diversamente dal caso in esame nel quale la prescrizione è maturata nel corso del giudizio di primo grado e da quel giudice dichiarata.
Alla fattispecie in scrutinio si applicano, invece, i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite Perroni (n. 13539/2020), di cui al momento della decisione della Corte d’appello era nota solo l’informazione provvisoria.
Quindi alla luce di tale approdo ermeneutico, deve essere valutata la questione della legittimità della confisca disposta, nel caso in esame, con la sentenza che ha dichiarato la prescrizione nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. È ormai consolidato il principio secondo cui, anche in presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice possa disporre la confisca urbanistica; la confisca di cui all’art. 44 cit, prescinde dalla necessità di una sentenza di condanna formale, potendosi fondare, la legittimità del provvedimento ablatorio, su un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti e dunque anche con le forme di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Secondo i più recenti arresti del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 49 del 2015), del giudice di legittimità (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870) e della Corte Edu (Corte E.D.U. del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia) è legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purchè vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa (così 14, sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 2015 e n. 187 del 2015).
La questione che pone il ricorrente attiene alla legittimità della disposta confisca in presenza di prescrizione del reato maturata nel giudizio di primo grado e dichiarata da quel giudice, non trovando applicazione la disciplina generale di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. che attiene alla valutazione che il giudice di appello e di legittimità devono compiere nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato.
Più in generale l la questione coinvolge il rapporto tra l’art. 129 cod.proc.pen. e l’obbligo di accertamento di cui all’art. 44 cit. e, più precisamente, se una volta intervenuta la prescrizione il giudizio possa comunque proseguire ai soli fini di accertamento del fatto per l’applicazione della confisca.
La risposta – articolata – al quesito di diritto è stata data dalla pronuncia delle Sezioni Unite Perroni, le cui motivazioni, come si è già detto, non erano ancora state depositate al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
4.2. Tale pronuncia, dopo avere ricordato l’orientamento di questa Corte che ha ritenuto recessivo il principio generale dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa estintiva del reato di cui all’art. 129 cod. proc. pen. rispetto al correlativo e coesistente “obbligo di accertamento” ricavabile dall’art. 44 cit., che, dunque, dovrebbe avere piena espansione consentendo al giudice, nell’ottica della possibilità di individuare, accanto all’azione penale tipica, una cosiddetta “azione penale complementare”, di “adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l’esigenza dell’ordinamento di ripristinare l’ordine giuridico violato dal fatto illecito” (così, tra le altre, da ultimo, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 22/01/2020, Romano, non mass., nonché Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Grieco, Rv. 277167), le Sezioni Unite hanno, tuttavia, riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso.
Hanno chiarito, che dal tenore letterale dell’art. 44 cit. non può trarsi alcuna indicazione nel senso di un “obbligo” di compiere l’accertamento nonostante la prescrizione già maturata e che in tale direzione non possono condurre, come anche osservato dall’ordinanza di rimessione, né la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, né la già ricordata pronuncia della Corte EDU GIEM s.r.l. c. Italia. Nessuna lettura della norma costituzionalmente o convenzionalmente orienta nel senso della prosecuzione del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il fatto appare, dunque, sostenibile.
Le citate Sezioni Unite hanno, poi, ribadito che l’art. 129 cod.proc.pen. è stato da sempre interpretato dalla Corte di legittimità come espressivo di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo». Sicché, secondo le citate Sezioni unite «l’art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico».
Alla conclusione nel senso qui adottato, proseguono le Sezioni Unite, deve condurre anche la natura della confisca lottizzatoria, costantemente qualificata da questa Corte come sanzione amministrativa, sia pure irrogata dal giudice penale, alla stessa stregua dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001.
È proprio tale natura, infatti, a far escludere che l’impossibilità di operare in sede penale la confisca, perché non sia stato possibile accertare il fatto, impedisce all’amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, come infatti già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 5857 del 06/10/2010, dep. 2011, Grova, Rv. 249517).
Conclude la sentenza che il «principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive». In quanto, sempre secondo la pronuncia citata, l’unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad un’azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall’estinzione maturata prima dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534) poiché, in tal caso, sarebbe impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.
Dunque, la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.
5. La questione si sposta, dunque, su altro piano, ovvero quello della verifica del completo accertamento nel corso del giudizio di primo grado del reato di lottizzazione abusiva al momento in cui è maturata la prescrizione, questione che presuppone l’ulteriore individuazione del momento consumativo del reato tenuto conto della multiforme struttura dello stesso e delle conseguenti diverse modalità di individuazione del momento di consumazione del reato da cui dipende il calcolo della prescrizione.
Tralasciando, in quanto qui non di stretto interesse, la lottizzazione negoziale, e guardando alla lottizzazione materiale, qual è quella contestata nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità e amministrativa ha da tempo ritenuto integrato il reato in presenza di qualsiasi realizzazione di “opere” (picchetti, cordoli, realizzazione parcheggi e altro) atte a stravolgere l’assetto originario del territorio violando la riserva di programmazione edilizia.
Quanto al momento consumativo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di un reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento, da cui assume rilievo l’eventuale accertamento o il sequestro, quale momento a partire dal quale, viene normalmente collocata la cessazione della permanenza e inizia a decorrere il termine di prescrizione.
5.1. Risulta dalla sentenza del Tribunale, con accertamento di fatto non più discutibile, che la data di decorrenza del termine di prescrizione è stata ancorata alla data del sequestro preventivo del 09/05/2012; da Rui la prescrizione del reato maturata al 09/05/2017, non essendovi atti interruttivi.
Ora, come dianzi chiarito, la sentenza delle Sezioni Unite Perroni afferma la prevalenza dell’obbligo di declaratoria immediata della causa di estinzione del reato che maturi nel corso del giudizio di primo grado, ma afferma altresì che è consentito di disporre la confisca urbanistica solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive».
Ciò premesso, tenuto conto di quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il termine di prescrizione è interamente maturato al 09/05/2017, dunque è fuor di dubbio che il reato non si sia prescritto ancor prima dell’esercizio dell’azione penale (il 07/02/2014 il Giudice dell’Udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio), unico limite all’accertamento del reato in vista di disporre la confisca (Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534).
La prescrizione del reato è, dunque, maturata nel dibattimento di primo grado ed allora, ferma la condivisione del principio affermato delle citate Sezioni Unite cui va data continuità, occorre considerare, a giudizio del Collegio, che la contestazione del reato di lottizzazione abusiva era mossa al ricorrente unitamente ad altro illecito, (il reato di abuso in atti di ufficio) e il suo accertamento, nel processo cumulativo, era proseguito davanti al primo giudice nel corso del dibattimento all’esito del quale aveva poi assolto gli imputati, tra cui il Nobis, dal reato di abuso in atti di ufficio perché il fatto non costituisce reato.
5.2. Nel caso in esame, il giudice di primo grado è pervenuto ad accertare l’intervenuta prescrizione dell’illecito lottizzatorio in sede di processo cumulativo nel quale ha svolto l’accertamento della sussistenza di siffatto illecito sia sotto l’aspetto materiale che soggettivo, nel contraddittorio nelle udienze succedutesi dal 16/06/2014 al 16/07/2016, processo cumulativo proseguito in assenza di richieste di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato da parte della difesa nel corso del giudizio.
Ritiene il Collegio che, nella sola ipotesi di procedimento cumulativo il cui giudizio sia necessariamente proseguito per gli ulteriori illeciti e in assenza di richiesta di proscioglimento fondata sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato, il giudice di primo grado possa disporre la confisca all’esito dell’accertamento dei presupposti di applicazione, ferma la doverosità del rilievo della prescrizione. Tale conclusione trova un precedente in una recente pronuncia, anche citata dal ricorrente nei motivi nuovi, della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, non mass.), che ha affermato che, solo nel caso di processo cumulativo, che costituisce l’eccezione alla regola di diritto fissata al par.
7.6. Della Sentenza Perroni (pag. 23), è legittima la confisca urbanistica disposta dal giudice di primo grado nel procedimento cumulativo, proseguito, in assenza di richiesta difensiva di prescrizione, fermi i presupposti di accertamento dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato nel contraddittorio delle parti.
6. Quanto al caso in esame, il Tribunale ha disposto la confisca urbanistica all’esito del dibattimento nel processo cumulativo per i reati di cui all’art. 323 cod.pen. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, al termine del quale ha assolto gli imputati dal reato di abuso di atti di ufficio ed ha rilevato la prescrizione dell’illecito lottizzatorio.
Dal canto suo il ricorrente non ha eccepito la maturazione della prescrizione del reato nel giudizio di primo grado. Né il ricorrente, con il ricorso per cassazione, ha dedotto, come è suo onere, che l’attività istruttoria del processo cumulativo, sarebbe proseguita dopo la prescrizione del reato, lamentando solo l’illegittimità della confisca perché disposta nel giudizio di primo grado nel quale è maturata la prescrizione.
In altri termini, nel processo cumulativo l’applicazione del principio affermato dalla pronuncia Perroni, secondo cui può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 01), postula che il ricorrente alleghi che l’accertamento del reato lottizzatorio, nel processo cumulativo, sia proseguito dopo la maturazione del termine di prescrizione del reato indicando l’attività istruttoria compiuta in epoca successiva alla prescrizione del reato e ciò per consentire alla Corte di legittimità di valutare l’osservanza del principio di diritto summenzionato, non potendo il giudice di legittimità operare una valutazione nel merito dell’accertamento compiuto.
Nel caso in esame, ciò non è avvenuto, in quanto il ricorrente si è limitato ad una generica censura circa il fatto che la prescrizione del reato era maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado e che la confisca sarebbe stata confermata in violazione dei principi affermati dalla pronuncia Perroni.
7. Infine, è privo del requisito della specificità estrinseca il vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, censura meramente ripetitiva di quella già devoluta e disattesa con motivazione congrua rispetto la quale il ricorrente non si confronta compiutamente.
La sentenza impugnata, in risposta alla medesima censura difensiva, dà atto che la contravvenzione contestata era stata commessa con dolo, specificando che anche in assenza di prova del dolo intenzionale necessario per la configurazione del reato di abuso in atti di ufficio, non di meno era dimostrato il carattere doloso delle condotte del Nobis che con la progressiva realizzazione di opere edilizie in forza di provvedimenti illegittimi, aveva trasformato un caseificio in un complesso immobiliare dotato di capacità ricettiva e commerciale, grazie a provvedimenti autorizzatori ritenuti illegittimi dal giudice di primo grado (v. pag. 25 e ss.).
8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/02/2021