Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2016
Numero: 12463
Data di udienza: 17 Febbraio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mocci
Premassima
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico – Rimessione in pristino spontaneo – PROCEDURA PENALE – Speciale causa estintiva – Condanna non irrevocabile – Preclusione dell’operatività della causa di estinzione del reato – Artt.44 c.1° lett.c) DPR n. 380/2001, 110 c.p., 606 c.p.p. e 181 D.Lgs. n.42/2004.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12463
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico – Rimessione in pristino spontaneo – Speciale causa estintiva – Condanna non irrevocabile – Preclusione dell’operatività della causa di estinzione del reato – Artt.44 c.1° lett.c) DPR n. 380/2001, 110 c.p.,
606 c.p.p. e
181 D.Lgs. n.42/2004.
La speciale causa estintiva, prevista dall’art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l’autore dell’abuso si attivi “spontaneamente” alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio [Cass. Sez. 3,
16/09/2013, (ud.12/06/2013), n. 37822 Battistelli]. Pertanto, in tema di tutela penale del paesaggio, anche la condanna non irrevocabile (nella specie irrogata in primo grado) preclude l’operatività della causa di estinzione del reato della rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo prevista dall’art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 12 gennaio 2004, n. 42 (La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1° – Corte Cass. Sez. 3, n. 37140 del 10/09/2013 – ud. 10/04/2013 ).
(conferma sentenza del 08/04/2015 della Corte d’Appello di Lecce) Pres. RAMACCI, Rel. MOCCI, Ric. Lariccia
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12463
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Lariccia Elisabetta, nata a Galatina il 22/12/1983;
– avverso la sentenza del 08/04/2015 della Corte d’Appello di Lecce;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
2. Su appello dell’imputata, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado ha dato atto della realizzazione delle opere abusive contestate, con aumento della superficie coperta e del volume dell’immobile, rispetto all’originaria autorizzazione, aggiungendo altresì che l’imputata non aveva contestato le difformità, affermando invece di non aver potuto ripristinare lo stato dei luoghi – al fine di beneficiare degli effetti estintivi del reato – giacché l’immobile sarebbe stato sottoposto a sequestro, atteso il rigetto della relativa istanza. In punto di diritto, la Corte riteneva che la Lariccia non potesse giovarsi della causa estintiva di cui all’
art. 181 D.Lvo. n. 42 del 2004, non essendosi attivata al termine dell’istruttoria dibattimentale per richiedere il dissequestro dell’immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sua censura, la ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza assolutoria nei suoi confronti, giacché sarebbe emersa l’erroneità delle valutazioni dei tecnici del Comune di Lecce. Gli obiettivi elementi all’uopo evidenziati da una perizia tecnica acquisita agli atti avrebbero consentito di escludere il perfezionamento delle contravvenzioni di cui agli
artt. 44 comma 1 ° lett. e) DPR n. 380/2001 e
181 D.Lgs. n. 42 del 2004.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata altresì illogica nell’escludere la possibilità dell’imputata di avvalersi degli effetti estintivi di cui all’
art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, giacché ella sarebbe stata posta nell’impossibilità di godere degli effetti estintivi della norma, pur essendosi comportata in modo assolutamente diligente.
1. Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile, giacché presuppone una nuova valutazione delle circostanze di merito, che la Corte territoriale mostra di aver svolto con motivazione logica e congrua.
2. E’ parimenti infondato il secondo motivo.
La speciale causa estintiva, prevista dall’
art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l’autore dell’abuso si attivi “spontaneamente” alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio [Sez. 3, n. 37822 del 12/06/2013 (dep. 16/09/2013), Battistelli, Rv. 256518].
Va ricordato che questa Corte [Sez. 3, n. 37140 del 10/04/2013 (dep. 10/09/2013) Rv. 257680] aveva avuto occasione di affermare come, in tema di tutela penale del paesaggio, anche la condanna non irrevocabile (nella specie irrogata in primo grado) precludesse l’operatività della causa di estinzione del reato della rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo prevista dall’
art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 12 gennaio 2004, n. 42 (“La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 °”). La Corte territoriale si è attenuta al suddetto principio, offrendo un’esaustiva e precisa sequenza temporale degli eventi, a cui occorre richiamarsi.
Inoltre, occorre considerare che la Lariccia non ha dato spontanea esecuzione alla demolizione delle opere abusive contestate, nonostante l’accoglimento dell’istanza di il dissequestro il 24 gennaio 2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/02/2016.