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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 12469 | Data di udienza: 8 Marzo 2016

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di applicazione della pena ex 444 c.p.p. – Cause di estinzione del reato precedenti alla sentenza di patteggiamento – Reati estinti per prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Pronuncia sentenza di proscioglimento – Artt. 129 e 444 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2016
Numero: 12469
Data di udienza: 8 Marzo 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Riccardi


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di applicazione della pena ex 444 c.p.p. – Cause di estinzione del reato precedenti alla sentenza di patteggiamento – Reati estinti per prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Pronuncia sentenza di proscioglimento – Artt. 129 e 444 cod. proc. pen..



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.12469
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di applicazione della pena ex 444 c.p.p. – Cause di estinzione del reato precedenti alla sentenza di patteggiamento – Reati estinti per prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Pronuncia sentenza di proscioglimento – Artt. 129 e 444 cod. proc. pen..
 
La richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, non assumono il valore di una rinuncia alla prescrizione (Cass. Sez. U. 25/02/2016, Piergotti).
 
 
(Annulla senza rinvio sentenza del 23/09/2015 del Gip del Tribunale di Torino) Pres. RAMACCI, Rel. RICCARDI, Ric. Bisio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.12469

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.12469
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bisio Marco, nato a Novi Ligure il 03/09/1961;
avverso la sentenza del 23/09/2015 del Gip del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tacci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 23 settembre 2015 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Gip del Tribunale di Torino applicava a Bisio Marco, riconosciute le attenuanti, e con fa diminuente del rito, la pena di € 4.800,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 c.p. e 256 d.lgs. 152 del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante dell’impresa Bisio Scavi, concorso nella gestione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo) provenienti da diversi cantieri.
 
2. Avverso tale provvedimento ricorrono i difensori di Bisio Marco, Avv. Valerio Ferrari e Avv. Luca Gastini, articolando un unico motivo di impugnazione, e chiedendo l’annullamento della sentenza per essere reati contestati ai capi Al, A3 e A4 estinti per prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il motivo di ricorso è fondato.
 
Invero, fermo il reato contestato al capo A8, commesso fino al 16/09/2011, e dunque non estinto per prescrizione, né, del resto, oggetto di motivi di ricorso, gli altri reati in ordine ai quali è stata emessa la sentenza di patteggiamento risultano estinti per prescrizione: in particolare, in ordine al reato contestato al capo Al (fatto del 11/04/2011), risulta decorso il termine ordinario di prescrizione il 11/04/2015, in data antecedente al primo atto interruttivo, ovvero il decreto di fissazione dell’udienza per il patteggiamento (del 19/06/2015); anche in ordine ai reati di cui ai capi A3 (fatto del 02/10/2010) e A4 (fatto del 16/12/2010), risulta decorso il termine ordinario di prescrizione, rispettivamente, il 02/10/2014 ed il 16/12/2014, in data antecedente al primo atto interruttivo, ovvero il decreto di fissazione dell’udienza per il patteggiamento.
 
Trattandosi di cause di estinzione del reato precedenti alla sentenza di patteggiamento, il giudice avrebbe dovuto rilevarle, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., pronunciando sentenza di proscioglimento.
 
2. Va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, non assumono il valore di una rinuncia alla prescrizione (Sez. U, 25/02/2016, Piergotti, non ancora depositata): va pertanto annullata la sentenza impugnata limitatamente ai capi Al, A3 e A4, per essere i reati estinti per prescrizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi Al, A3 e A4, per essere i reati estinti per prescrizione, e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
 
Così deciso in Roma il 08/03/2016
 

 

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