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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Inquinamento acustico Numero: 48370 | Data di udienza: 5 Luglio 2018

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose – Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso – Varie fattispecie di violazioni – Mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore – Disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della costituita parte civile – Art. 659, cod. pen. – L.n. 447/1995 –  D.P.C.M. 1/3/1991 – Legge n. 689/1981 – Giurisprudenza – Legge quadro sull’inquinamento acustico e reato di cui all’art. 659, c.2, cod. pen. – Differenze e configurabilità delle violazioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2018
Numero: 48370
Data di udienza: 5 Luglio 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: CERRONI


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose – Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso – Varie fattispecie di violazioni – Mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore – Disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della costituita parte civile – Art. 659, cod. pen. – L.n. 447/1995 –  D.P.C.M. 1/3/1991 – Legge n. 689/1981 – Giurisprudenza – Legge quadro sull’inquinamento acustico e reato di cui all’art. 659, c.2, cod. pen. – Differenze e configurabilità delle violazioni.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.48370

 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose – Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso – Varie fattispecie di violazioni – Mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore – Disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danno in favore della costituita parte civile – Art. 659, cod. pen. – L.n. 447/1995 –  D.P.C.M. 1/3/1991 – Legge n. 689/1981 – Giurisprudenza.
  
In tema di inquinamento acustico, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso può integrare: a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè). Inoltre, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 15919 del 08/04/2015, dep. 2016, Varagnolo).
 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Esercizio di professione o mestiere rumoroso – Legge quadro sull’inquinamento acustico e reato di cui all’art. 659, c.2, cod. pen. – Differenze e configurabilità delle violazioni.
 
Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra l’ipotesi contravvenzionale delineata al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. e l’ipotesi di cui alla legge n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico), è stato affermato con plurime pronunce che nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell’Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all’art. 659 comma 2 cod. pen. ed all’art. 10 della legge 447/95, è presunta ope legis ed "è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 suddetto, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia" (così Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino).
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 29/11/2017 – TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. SAVANI, Rel. CERRONI, Ric. Trovato 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.48370

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.48370
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Trovato Roberta, nata a Napoli;
 
avverso la sentenza del 29/11/2017 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
 
Molino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
 
udito per la parte civile Tommaso Ciro Di Colandrea l’avv. Luigi Vallefuoco, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 29 novembre 2017 il Tribunale di Napoli ha condannato Roberta Trovato alla pena di euro 250 di ammenda per il reato di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 
 
2.1. In particolare, atteso che la responsabilità penale dell’imputata, nella qualità di amministratrice dell’attività commerciale "Gossip", corrente in Bacoli ed adibita altresì a discobar e karaoke, era stata ravvisata nell’accertato superamento del limite previsto in materia di rumore, doveva ritenersi che era stato integrato il presupposto applicativo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In ragione di ciò, era erronea l’applicazione della norma di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., dal momento che non poteva essere integrata la fattispecie in caso di violazione della sola normativa sull’inquinamento acustico.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento.
 
4. La parte civile ha insistito per l’inammissibilità del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il ricorso è inammissibile.
 
5.1. Vero è, infatti, che, quanto all’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, è stato osservato che esso integra: a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885).
 
In proposito, peraltro, è stato altresì ritenuto che il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 15919 del 08/04/2015, dep. 2016, Varagnolo, Rv. 266627). 
 
5.1.1. Al riguardo, questa Corte non ignora l’ampio dibattito giurisprudenziale esistente in proposito, del quale ne hanno dato atto tanto la difesa della ricorrente quanto lo stesso provvedimento impugnato.
 
Ciò posto, in ogni caso, e con riferimento ai rapporti intercorrenti tra l’ipotesi contravvenzionale delineata al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. e l’ipotesi di cui alla legge n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico), è stato affermato con plurime pronunce che nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell’Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all’art. 659 comma 2 cod. pen. ed all’art. 10 della legge 447 /95, è presunta ope legis ed "è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 suddetto, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia" (così Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658).
 
Va da sé, peraltro, che il Tribunale ha dato conto non solo del semplice superamento dei limiti delle emissione sonore nell’ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma soprattutto della lesione e/o messa in pericolo della quiete pubblica, come tale pregiudizievole della salute collettiva costituzionalmente protetta dall’art. 32 Cost., tutto ciò in modo reiterato e non semplicemente occasionale, al punto da mettere a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone. Non può dunque parlarsi di sovrapponibilità tra le due diverse fattispecie, rispettivamente regolate dalla legge penale e da quella amministrativa, ma di una vera e propria lesione di rilievo penale del bene protetto (la salute pubblica) (cfr. altresì, in motivazione, Sez. 3, n. 15919 cit.).
 
Né in questa sede può discutersi sull’identità dei firmatari delle note di protesta, sollevando una questione di fatto mai entrata nel dibattito processuale.
 
5.2. In definitiva, quindi, il provvedimento impugnato va esente da censura, al mero superamento dei limiti di emissione essendosi aggiunto, nei termini richiamati, anche la lesione della salute collettiva.
 
6. Il ricorso, che ha colto solamente in parte la ratio della decisione tra l’altro sollevando in questa sede aspetti di mero fatto, va quindi dichiarato inammissibile.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
 
6.1. La ricorrente è altresì condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Tommaso Ciro Di Colandrea, nella misura liquidata in dispositivo, oltre agli accessori come per legge.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Tommaso Ciro Di Colandrea, che liquida in euro 3000, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
 
Così deciso in Roma il 05/07 /2018
 

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