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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49848 | Data di udienza: 13 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in materiale coibentato, con copertura di pannelli coibentati – Incidenza di un intervento edilizio – Aggravio del carico urbanistico – Misura cautelare reale – Sequestro – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Adeguata motivazione – Necessità – Reato di cui all’art. 44 d. P.R. n. 380/2001GIURISPRUDENZA – Fattispecie – Sequestro opere abusive – Valutazione del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene – Nozione di “carico urbanistico”  –  Valutazione degli elementi primari e secondari o di servizio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Presupposti – Giudice del riesame – Valutazione del fumus commissi delicti – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Nozione di violazione di legge – Artt. 321 e 325 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2016
Numero: 49848
Data di udienza: 13 Ottobre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Di Stasi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in materiale coibentato, con copertura di pannelli coibentati – Incidenza di un intervento edilizio – Aggravio del carico urbanistico – Misura cautelare reale – Sequestro – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Adeguata motivazione – Necessità – Reato di cui all’art. 44 d. P.R. n. 380/2001GIURISPRUDENZA – Fattispecie – Sequestro opere abusive – Valutazione del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene – Nozione di “carico urbanistico”  –  Valutazione degli elementi primari e secondari o di servizio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Presupposti – Giudice del riesame – Valutazione del fumus commissi delicti – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Nozione di violazione di legge – Artt. 321 e 325 cod. proc. pen..



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49848


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in materiale coibentato, con copertura di pannelli coibentati – Incidenza di un intervento edilizio – Aggravio del carico urbanistico – Misura cautelare reale – Sequestro – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Adeguata motivazione – Necessità – Reato di cui all’art. 44 d. P.R. n. 380/2001 – GIURISPRUDENZA – Fattispecie.
 
L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, P.M. in proc. Armelani). In questi casi, la misura cautelare reale può essere applicata anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011 (dep. 2012), Susinno). Tuttavia, il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve, inoltre, presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. III n. 4745, 30/01/2008; conf. Sez. VI n. 21734, 29/05/2008; Sez. Il n. 17170, 5/05/2010) ed è stato chiarito che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. III n. 28479, 10/07/2009; Sez. III n. 18899, 9/05/2008). Nella specie, il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di aggravamento del carico urbanistico ha fatto riferimento al “libero uso del manufatto abusivo, considerata la destinazione ad uso abitativo dello stesso”. Tale motivazione è stata ritenuta meramente apparente, in quanto fondata sulla presunzione  che la semplice abitazione dei locali abusivi, comporta l’accrescersi del carico urbanistico. Tale ovvia considerazione, tuttavia, nulla ha argomentato in ordine all’incidenza che avrebbe l’abitazione dei locali abusivi sull’equilibrio urbanistico e sull’ordinato assetto e sviluppo del territorio né in ordine alla concretezza dell’effetto pregiudizievole. 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro opere abusive – Valutazione del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene – Nozione di “carico urbanistico”  –  Valutazione degli elementi primari e secondari o di servizio.
 
Il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, “la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. A titolo di esempio, con riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerandola consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura. Più precisamente, la nozione di “carico urbanistico” deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario, 
ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Presupposti – Giudice del riesame – Valutazione del fumus commissi delicti – Art. 321, c.1 cod. proc. pen..
 
Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e, cioè, procedere ad una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Nozione di violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen..
 
A norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini).
 
 
(annulla con rinvio l’ordinanza del 20/1/2016 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. Gambardella
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49848

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49848

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA PASQUALE nato a Napoli il 29/07/1954
avverso l’ordinanza del 20/1/2016 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità del pericolo e declaratoria di inammissibilità nel resto. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 20.1.2016, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rigettava l’istanza di riesame proposta da Gambardella Pasquale avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 7.12.2015 in relazione al reato di cui all’art. 44 d. P.R. n. 380/2001 avente ad oggetto manufatto in materiale coibentato, con copertura di pannelli coibentati, completo di infissi esterni, tramezzature interne in forati di cotto, pavimentato e con intonaco al grezzo e predisposizione di impianti elettrici, delle dimensioni di 12m x 4 m circa, h 3,50 circa, su piattaforma cementizia delle dimensioni di 12,90 mx 6,90 m circa, opera realizzata in assenza di permesso di costruire.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gambardella Pasquale, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 121 e 324 cod.proc.pen.
 
Argomenta che il Tribunale offriva una motivazione apparente, in ordine alla asserita non identità tra le opere oggetto di condono e le opere oggetto di sequestro; aggiunge che dalla valutazione dell’istanza di condono del 29.3.2004 con allegata documentazione fotografica e dalla comparazione con il verbale di sequestro, emergerebbero dati fattuali che evidenzierebbero l’identità delle opere e, conseguentemente, l’intervenuta prescrizione del reato contestato.
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 cod.proc.pen.
 
Argomenta che il Tribunale, nel ritenere la sussistenza del periculum in mora, faceva riferimento, con motivazione apparente, al pericolo di aggravamento del carico urbanistico desunto dal libero uso del manufatto, senza evidenziare, quindi, una concreta ed attuale violazione del carico urbanistico con la valutazione sia dell’aspetto strutturale che funzionale dell’opera.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione del periculum in mora, argomentando che l’utilizzo quale abitazione di un corpo di fabbrica abusivo di modeste dimensioni destinato ad abitazione familiare non determina un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
 
1.1. Va ricordato che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
 
1.2. Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez.5, Sentenza n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677) e, cioè, procedere ad una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 – 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
 
1.3. Nella specie, il ricorrente contesta il requisito del fumus, sotto uno specifico profilo, argomentando che, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio cautelare, vi sarebbe identità tra l’opera oggetto dell’istanza di condono presentata al Comune di Sessa Aurunca nell’anno 2004 e quella oggetto di sequestro.
 
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere la censura difensiva qui riproposta, ha confermato la sussistenzadel fumus, argomentando  adeguatamente, sul punto qui contestato, richiamando le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del sequestro ex art. 391 ter cod.proc.pen.– l’indagato aveva dichiarato di essere il committente dell’opera da destinare a casetta per l’estate- e dando atto di come le stesse si ponessero in contrasto con la documentazione amministrativa prodotta dalla difesa, nella quale emergeva, invece, che l’opera oggetto dell’istanza di condono presentata al Comune di Sessa Aurunca il 29.3.2004 era stata ultimata il 29.3.2004 e che i committenti erano soggetti diversi dall’indagato.
 
Il motivo di ricorso articolato, quindi, si risolve essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
 
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili.
 
2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del periculum in mora lamentando l’omessa motivazione in ordine al ritenuto aggravamento del carico urbanistico.
 
Tale motivo è fondato.
 
2.1. Va, innanzitutto, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 12878 del 29/01/ 2003, Rv. 223722) con la quale è stata definitivamente risolta la questione della applicabilità del sequestro preventivo all’immobile ultimato riconoscendola validità dell’orientamento che ne riteneva l’ammissibilità.
 
In tale decisione si afferma che il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, “la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. A titolo di esempio, con riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerandola consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.
 
Più precisamente, la nozione di “carico urbanistico” deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario,  ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte.
 
In particolare, per ciò che concerne l’aggravio del carico urbanistico, si è precisato che l’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, P.M. in proc. Armelani, Rv. 251251); si è, inoltre, precisato che la misura cautelare reale può essere applicata anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011 (dep. 2012), Susinno, Rv. 252016 ).
 
Il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve, inoltre, presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. III n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. VI n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. Il n. 17170, 5 maggio 2010) ed è stato chiarito che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. III n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. III n. 18899, 9 maggio 2008).
 
2.2. Nella specie, il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di aggravamento del carico urbanistico ha fatto riferimento al “libero uso del manufatto abusivo, considerata la destinazione ad uso abitativo dello stesso”.
 
La motivazione è meramente apparente, in quanto fondata sulla presunzione  che la semplice abitazione dei locali abusivi, comporta l’accrescersi del carico urbanistico. Tale ovvia considerazione, tuttavia, nulla argomenta in ordine all’incidenza che avrebbe l’abitazione dei locali abusivi sull’equilibrio urbanistico e sull’ordinato assetto e sviluppo del territorio né in ordine alla concretezza dell’effetto pregiudizievole. 
 
Tale carenza motivazionale integra la violazione denunciata.
 
2.3. Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame per nuova valutazione sul punto della sussistenza del periculum in mora, tenendo conto dei principi di diritto suesposti. 
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per il riesame di S. Maria Capua Vetere.
 
Così deciso il 13/10/2016
 

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