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INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo della quiete pubblica – Schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale – Responsabilità del gestore di un pubblico esercizio – Obbligo giuridico di controllare – Ricorso allo ius excludendi o all’Autorità – Differenza tra 1° e 2° c. dell’art. 659 cod. pen. – Professione c.d. “rumorosa” – Rumori che superino la normale tollerabilità – Rilevanza della condotta produttiva di rumori – Incidenza sulla tranquillità pubblica – Natura di reato eventualmente permanente – Consumazione con un’unica condotta rumorosa o schiamazzo – Inottemperanza all’obbligo di controllo – Danno alla tranquillità pubblica – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia di secondo grado – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Effetti – Cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione.

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