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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 21936 | Data di udienza: 5 Aprile 2016

RIFIUTI – Raggruppamento e abbruciamento – Reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni – Facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana – Artt.182,185, 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006 – Scarti vegetali esclusione dal novero dei rifiuti – Abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale – Verde pubblico o privato – Normali pratiche agricole.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2016
Numero: 21936
Data di udienza: 5 Aprile 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Gai


Premassima

RIFIUTI – Raggruppamento e abbruciamento – Reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni – Facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana – Artt.182,185, 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006 – Scarti vegetali esclusione dal novero dei rifiuti – Abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale – Verde pubblico o privato – Normali pratiche agricole.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 05/04/2016) Sentenza n.21936



RIFIUTI – Raggruppamento e abbruciamento – Reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comuni – Facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana – Artt.185, 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006
 
 
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti pertanto, non possono essere sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256-bis. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana. Inoltre, la combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientra nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione devono essere, da sempre, ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti (Cass. Sez. 3, n. 16474 del 7 marzo 2013).
 
 
RIFIUTI – Scarti vegetali esclusione dal novero dei rifiuti – Abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale – Verde pubblico o privato – Normali pratiche agricole.
 
Gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti e l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti e ad essi non sono di conseguenza applicabili sanzioni di cui all’art. 256 bis. Il quadro normativo, tuttavia, si completa con l’art. 256 bis, comma 6, secondo periodo, aggiunto dallo stesso decreto, e in vigore dal 21 agosto 2014, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, medesimo decreto, le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato.


(annulla con rinvio sentenza del 04/06/2014 del Tribunale di Avellino) Pres.  AMORESANO, Rel. GAI, Ric. Ascolese
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 05/04/2016) Sentenza n.21936

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 05/04/2016) Sentenza n.21936
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Ascolese Assunta, nata a Atripalda il 21/01/1974;
– avverso la sentenza del 04/06/2014 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 4 giugno 2014, Il Tribunale di Avellino ha condannato Assunta Ascolese, alla pena di € 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lettera a), per avere effettuato, senza autorizzazione, attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali, commesso il 9/08/2012, ed ha assolto la medesima in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
 
In particolare, il giudice ha ritenuto che il fogliame e la sterpaglia, proveniente dalla pulizia del fondo agricolo, che la Ascolese stava bruciando allorquando era intervenuto il militare dei CC, in servizio la stazione di Aiello del Sabato, era rifiuto speciale e l’incenerimento a terra di tali residui vegetali costituiva attività di smaltimento che necessitava di autorizzazione e, in assenza di questa, aveva ritenuto integrata la fattispecie e condannato alla pena di legge l’imputata.
 
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Assunta Ascolese ed ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi.
 
Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all’art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento alla erronea applicazione dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lettera f), come sostituito dall’art. 13 D.Lgs n. 205 del 2010, non rientrando nel campo di applicazione della disciplina incriminatrice, tra gli altri, “paglia, sfalci e potatura, non risultando neppure, nel caso in esame, alcun danno per l’ambiente o pericolo per la salute umana.
 
Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento alla erronea applicazione dalla disposizione di cui all’art. 14 comma 8, lett. b) d.l. 24 giungo 2014, n. 91 conv., con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha introdotto l’art. 182 D.Lgs 152 del 2006, norma in vigore dal 21 agosto 2014, e che prevede che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il  reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”. Tale norma, applicabile al caso concreto, per effetto dell’art. 2 comma 4 cod.pen., ha escluso dal novero dell’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti le condotte come contestate alla ricorrente e dunque conducead escludereil reato in oggetto.
 
3. Il Procuratore Generale, in udienza, ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato.
 
Per effetto di modifiche succedutesi al D.lgs 152 del 2006, trova applicazione, nella fattispecie in esame, l’art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo decreto, richiamato dal nuovo comma 6-bis dell’art. 182, introdotto dall’art. 14, comma 8, lettera bb), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 
Il citato comma 6-bis stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. A sua volta la richiamata lettera f) dell’art. 185, comma 1, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, la paglia, gli sfalci e potature, nonché l’altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana. Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte aveva già affermato che la combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientrava nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione dovevano essere ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti. ( Sez. 3, n. 16474 del 7 marzo 2013). Ora, ai sensi del richiamato comma 6 bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l’incolumità e la salute umana.
 
Il quadro normativo si completa con l’art. 256 bis, comma 6, secondo periodo, aggiunto dallo stesso decreto, e in vigore dal 21 agosto 2014, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, medesimo decreto, le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato.
 
Dunque, dal sistema normativo come sopra delineato, deve desumersi che ora gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti e che l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti e ad essi non sono di conseguenza applicabili sanzioni di cui all’art. 256 bis.
 
Deve, in conclusione, affermarsi il principio secondo cui le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256 bis.
 
5. Venendo al caso di specie, va rilevato che, dalla sentenza impugnata, risulta, in fatto, che l’Ascolese era stata sorpresa mentre stava bruciando sul suo fondo agricolo scarti vegetali (fogliame e sterpaglia); ora in applicazione della disciplina sopra delineata, norma più favorevole applicabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod. pen. al caso in esame, diviene necessario accertare se l’attività dell’imputata sia andata oltre i limiti quantitativi indicati dal legislatore al richiamato art. 182, comma 6 bis, giacchè il mancato superamento rende il fatto penalmente irrilevante.
 
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al fine di verificare le condizioni indicate dall’art. 182, comma 6 bis (verifica della quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali) ai fini della successiva applicazione del disposto di cui all’art. 256 comma 6 cit.
 
P. Q. M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino
 
Così deciso il 05/04/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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