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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Rifiuti Numero: 47822 | Data di udienza: 31 Maggio 2019

RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti – Conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi – DANNO AMBIENTALE – Responsabilità del legale rappresentante – Differenza tra delega e conferimento di incarico – Responsabilità ambientali – Obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega – Testo Unico Ambientale – Art. 256 d. Igs. 152/2006 – Fattispecie – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Natura di reato di pericolo – Compiti del giudice di merito – Giudizio prognostico “ex ante” – Parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. – Concreta offensività delle condotte – Pluralità delle disposizioni di legge violate – Giurisprudenza.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Novembre 2019
Numero: 47822
Data di udienza: 31 Maggio 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: GALTERIO


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti – Conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi – DANNO AMBIENTALE – Responsabilità del legale rappresentante – Differenza tra delega e conferimento di incarico – Responsabilità ambientali – Obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega – Testo Unico Ambientale – Art. 256 d. Igs. 152/2006 – Fattispecie – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Natura di reato di pericolo – Compiti del giudice di merito – Giudizio prognostico “ex ante” – Parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. – Concreta offensività delle condotte – Pluralità delle disposizioni di legge violate – Giurisprudenza.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 25/11/2019 (Ud. 31/05/2019), Sentenza n.47822

 

RIFIUTI – Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti – Conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi – DANNO AMBIENTALE – Responsabilità del legale rappresentante – Differenza tra delega e conferimento di incarico – Responsabilità ambientali – Obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega – Testo Unico Ambientale – Art. 256 d. Igs. 152/2006 – Fattispecie.

In tema di attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, il reato di cui all’art. 256 d. Igs. 152/2006. il conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi non determina in alcun modo la cessazione o l’esautoramento dei poteri demandati all’amministratore di una società che gli impongono, secondo quanto sancito dall’art. 2392 cod. civ., di conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la persona giuridica ed assolvere con la necessaria diligenza i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, i quali si traducono, ove ad altri venga demandata la gestione di determinate attività, nell’esercizio di un puntuale dovere di vigilanza volto ad impedire lo svolgimento di attività illecite o comunque di verificare il corretto adempimento delle incombenze assegnate agli eventuali incaricati o collaboratori. A differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega, il conferimento dell’incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi. Pertanto, l’amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta.

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Natura di reato di pericolo – Compiti del giudice di merito – Giudizio prognostico “ex ante” – Parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. – Concreta offensività delle condotte – Pluralità delle disposizioni di legge violate – Giurisprudenza.

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante”, essendo irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. In questo delicato settore del diritto penale, il compito del giudice di merito si risolve in un accertamento diretto a verificare, specialmente nell’interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice, traducendosi l’offesa al bene giuridico protetto, costituito dal disvalore derivante dalla messa in pericolo dell’ambiente, in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato. In difetto di qualsivoglia deduzione sulla concreta inoffensività delle condotte, il motivo in esame non può essere ritenuto ammissibile. Il motivo è comunque altresì manifestamente infondato atteso che le due violazioni ascritte all’imputato, seppur avvinte dal vincolo della continuazione, confliggono con i parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., configurando anche il reato continuato un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018 – dep. 04/05/2018, Fusaro, Rv. 273198 in una fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate).

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza in data 30/1/2018 – CORTE DI APPELLO DI BRESCIA) Pres. ANDREAZZA, Rel. GALTERIO, Ric. Pietroni


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 25/11/2019 (Ud. 31/05/2019), Sentenza n.47822

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da PIETRONI ORESTE, nato a Inzago;

avverso la sentenza in data 30.1.2018 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. Enrico Modesto Cerea il quale si è riportato ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30.1.2018 la Corte di Appello di Brescia ha integralmente confermato la condanna a 20 giorni di reclusione resa all’esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Oreste Pietroni, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76, 3 comma d.P.R. 445/2000 per aver falsamente attestato, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. La Residenza, società operante nel settore dell’imprenditoria edile, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio indirizzata all’ARPA ed ai Comuni interessati, redatta ai sensi dell’art. 41 bis, 3 comma d.l. 69/2003, che il materiale da scavo pari a 2000 mc era stato interamente utilizzato e trasportato presso i siti di destinazione per il loro smaltimento, essendo invece stato smaltito altrove (capo 1), nonché del reato di cui all’art. 256, 1 comma lett. a) e 2 comma d.Lgs. 152/2006 per aver trasportato e smaltito in luogo non identificato materiale impropriamente qualificato come rocce da scavo, ma di fatto costituito da rifiuti in quanto non trattato secondo la normativa vigente (capo 2).

2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo contesta la configurabilità dei reati in contestazione deducendo, in relazione al vizio motivazionale, che l’imputato si sia limitato a sottoscrivere, quanto ai dati quantitativi e numerici afferenti l’utilizzo del materiale da scavo, le comunicazioni proveniente dallo studio di geologia “La Boscarina” di Mario Lunghi e dall’impresa Fratelli Aresi cui aveva commissionato le attività di utilizzo e smaltimento dei rifiuti, qualificati dalla stessa sentenza come non pericolosi e sul cui operato non aveva alcun obbligo di vigilanza.

Eccepisce che in ogni caso non vi era alcuna prova della dispersione dei rifiuti assunta dalla sentenza posto che la mail della ditta Aresi su cui si fonda l’ipotesi accusatoria era priva di sottoscrizione e di data certa e che in ogni caso non vi era neppure la prova del dolo né per il capo 1), stante l’erroneità dei dati trasfusi nella comunicazione, ne per il capo 2), avendo egli conferito a terzi la gestione dei materiali di risulta.

Contesta la sussistenza di accordi economici tra le discariche ed il Pietroni, che non poteva avere alcun interesse a stringere accordi in tal senso essendo semmai le ditte incaricate dello smaltimento ad avere quale possibile obiettivo l’abbattimento dei prezzi e il risparmio dei costi per incrementare i propri margini di guadagno.

Fa presente comunque di aver intrapreso specifiche iniziative legali nei confronti dei titolari delle ditte incaricate per ottenere in sede civile il risarcimento dei danni subiti.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 42, 47 e 48 cod. pen., di essere stato indotto in errore, nel sottoscrivere la comunicazione di avvenuto utilizzo dai soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni ex art. 41 bis d.l. 69/2013 (dott. Lunghi) e dello smaltimento dei materiali (ditta Aresi), come comprovato nella nota di delucidazione redatta dalla Residenza in data 8.8.2016.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 131 bis cod. pen., che lo smaltimento in contestazione, in quanto opera di terzi, non consentiva di desumere il ruolo centrale rivestito dall’imputato nella commissione del reato, avendo costui ricoperto una posizione del tutto marginale, tale da configurare la lieve offensività del fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi alla responsabilità dell’imputato che assume invece aver conferito a terzi l’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti da cui scaturiscono i reati contestatigli, incorrono nella censura di inammissibilità, compendiandosi in censure fattuali e comunque generiche che si sviluppano in assenza del necessario confronto argomentativo con i puntuali rilievi spesi al riguardo dalla Corte distrettuale.

La prospettazione difensiva sostenuta innanzi ai giudici del gravame, secondo la quale l’imputato sarebbe stato inconsapevole vittima dell’attività decettiva posta in essere dai titolari delle ditte incaricate della gestione dei rifiuti che gli avrebbero trasmesso dati numerici difformi da quelli effettivi relativamente al quantitativo del materiale da scavo riutilizzato, dal Pietroni meramente recepiti e perciò riversati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio indirizzata all’ARPA, riveste contenuti del tutto diversi dall’errore di battitura, inizialmente propugnato in primo grado, che il ricorrente tenta di reintrodurre nella presente sede di legittimità, nonostante non fosse stato mai devoluto con l’atto di appello, sul quale perciò i giudici bresciani non si sono, correttamente, mai pronunciati.

Il diverso rilievo che riveste l’inganno perpetrato ai suoi danni rispetto ad una mera svista materiale in cui il prevenuto sarebbe incorso in prima persona nella trasmissione dei dati avendo indicato 2.000 mc il quantitativo del materiale da scavo oggetto di reimpiego in luogo dei 1.000 mc effettivi, tesi quest’ultima puntualmente confutata dal giudice di prime cure in ragione del fatto che vi era la prova documentale di un quantitativo riutilizzato ben inferiore ai 1.000 mc, tale da escludere che vi fosse un errore materiale nei termini indicati, non consente la surrettizia reintroduzione innanzi a questa Corte delle giustificazioni, peraltro di stampo esclusivamente congetturalei e come tali implicanti suggestioni di natura fattuale, la cui disamina è inibita nel giudizio di legittimità.

Occorre perciò rilevare come le argomentazioni spese dalla Corte bresciana finiscano per non trovare alcuna specifica confutazione nel ricorso in esame, che si limita a fornire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie in termini di mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata sulla base di una motivazione intrinsecamente logica e fondata su corretti principi giuridici.

Riguardo al reato di cui al capo 1) non può essere fondatamente evocata l’induzione in errore nella sottoscrizione della dichiarazione ex art. 41 bis d.l. 69/2013 a fronte della mancanza di riscontri in ordine alla trasmissione da parte dei titolari delle ditte specializzate di dati diversi da quelli relativi al materiale da scavo effettivamente impiegato e comunque del fatto che era stato lo stesso Pietroni a rendere e a sottoscrivere in prima persona la dichiarazione indirizzata all’ARPA, da tale condotta derivando direttamente la sua responsabilità personale per i dati difformi da quelli reali ivi attestati.

Quanto al reato di cui all’art. 256 d. Igs. 152/2006 rilievo certamente dirimente ed invece negletto dalla difesa è quello secondo il quale l’eventuale conferimento delle mansioni afferenti all’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti alle ditte indicate non determina il venir meno della posizione di garanzia istituzionalmente rivestita dall’imputato quale legale rappresentante della società che quei rifiuti produceva. Il conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi non determina in alcun modo la cessazione o l’esautoramento dei poteri demandati all’amministratore di una società che gli impongono, secondo quanto sancito dall’art. 2392 cod. civ., di conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la persona giuridica ed assolvere con la necessaria diligenza i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, i quali si traducono, ove ad altri venga demandata la gestione di determinate attività, nell’esercizio di un puntuale dovere di vigilanza volto ad impedire lo svolgimento di attività illecite o comunque di verificare il corretto adempimento delle incombenze assegnate agli eventuali incaricati o collaboratori.

A differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega (Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013 – dep. 23/09/2013, Zugno e altri, Rv. 256878), il conferimento dell’incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi. Come già affermato da questa Corte, l’amministratore di diritto di una società risponde, infatti, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta (Sez. 3, n. 25047 del 25/05/2011 – dep. 22/06/2011, Piga, Rv. 250677).

2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il terzo motivo che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione del motivo di appello, non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale) non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 – dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584).

La posizione marginale rivendicata dal ricorrente nel reato di smaltimento dei rifiuti, che perpetua l’equivocità delle doglianze svolte nei motivi già esaminati alla luce della posizione di garanzia da costui ricoperta, testè chiarita, tralascia integralmente le argomentazioni spese dalla Corte distrettuale che ha escluso la particolare tenuità dell’offesa sul rilievo dell’ingente quantità del materiale illecitamente smaltito e della conseguente potenziale dispersione nell’ambiente del medesimo.

Tale valutazione, stante la linearità e l’intrinseca coerenza della motivazione che la sorregge, è insindacabile nella presente sede di legittimità, dovendo essere considerato che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante”, essendo irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Miotti, Rv. 252908). In questo delicato settore del diritto penale, il compito del giudice di merito si risolve in un accertamento diretto a verificare, specialmente nell’interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice, traducendosi l’offesa al bene giuridico protetto, costituito dal disvalore derivante dalla messa in pericolo dell’ambiente, in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato.

In difetto di qualsivoglia deduzione sulla concreta inoffensività delle condotte, il motivo in esame non può essere ritenuto ammissibile. Il motivo è comunque altresì manifestamente infondato atteso che le due violazioni ascritte all’imputato, seppur avvinte dal vincolo della continuazione, confliggono con i parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., configurando anche il reato continuato un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018 – dep. 04/05/2018, Fusaro, Rv. 273198 in una fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate).

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 31.5.2019

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