BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Complesso turistico ricettivo – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contravvenzione di lottizzazione abusiva – Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Richiesta di dissequestro – Ricorso per cassazione – Limiti – Artt. 44 lett. C d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004. (Massima a cura di Francesco Camplani)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2022
Numero: 10758
Data di udienza: 8 Marzo 2022
Presidente: RAMACCI
Estensore: GALTERIO
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Complesso turistico ricettivo – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contravvenzione di lottizzazione abusiva – Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Richiesta di dissequestro – Ricorso per cassazione – Limiti – Artt. 44 lett. C d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004. (Massima a cura di Francesco Camplani)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 25 marzo 2022 (Ud. 08/03/2022), Sentenza n.10758
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Complesso turistico ricettivo – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contravvenzione di lottizzazione abusiva – Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Richiesta di dissequestro – Ricorso per cassazione – Limiti – Artt. 44 lett. C d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004.
In materia di contravvenzione di lottizzazione abusiva in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, commessa in relazione ad opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa ai sensi dell’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 in combinato con l’art. 181 d. Lgs. 42/2004, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. In tal misura, è inammissibile la richiesta di dissequestro basata sulle ragioni fiscali addotte a giustificazione dell’operazione catastale eseguita dall’indagato, così come l’anteriorità di parte di essa rispetto alla realizzazione delle opere abusive nonché sull’avvenuta demolizione delle opere, risultando evidente come comunque il frazionamento catastale riguardasse l’area interessata dalle costruzioni illegittimamente realizzate con conseguente evidenza della sua mancata ricomposizione nello status quo ante. Fattispecie: realizzazione di un complesso turistico ricettivo in violazione del titolo autorizzativo che consentiva, a seguito di SCIA presentata l’installazione solo di opere a carattere precario ed amovibile per un periodo di 180 giorni.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 26.10.2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. GALTERIO, Ric. Oriani
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 25/03/2022 (Ud. 08/03/2022), Sentenza n.10758SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ORIANI D., nato a Pozzuoli;
avverso la ordinanza in data 26.10.2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26.10.2021 il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto dell’istanza di dissequestro resa dal GIP avente ad oggetto l’area di oltre 6.700 mq sul litorale di Bacoli, contraddistinta in catasto dalle particelle nn. 580, 516 e 518, di cui era stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di D. Oriani, indagato in qualità di legale rappresentante della società Centro Ittico Campano proprietaria del terreno, per i reati di cui agli artt. 44 lett. C d.P.R. 380/2001 e 181 d. Lgs. 42/2004 per aver realizzato, a 40 m. dalla battigia su superficie destinata a verde e sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, un complesso turistico ricettivo in violazione del titolo autorizzativo che consentiva, a seguito di SCIA presentata dalla suddetta società, l’installazione solo di opere a carattere precario ed amovibile per un periodo di 180 giorni.
A fondamento del diniego il Tribunale ha ritenuto non solo che la condanna per i reati in contestazione comportasse la confisca obbligatoria dell’area, ma che comunque non vi fosse alcuna prova della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi attestati dall’istante mancando sia una perizia relativa all’attuale assetto dei luoghi, sia un accertamento catastale in ordine al venir meno del frazionamento prodromico alla lottizzazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la mancata dimostrazione dell’integrale demolizione delle opere abusivamente realizzate, rilevando come fosse stato depositato, in conformità alla richiesta del PM, il progetto di demolizione, una relazione tecnica comprensiva degli elaborati grafici, la relativa SCIA, il contratto di incarico alla ditta per lo smaltimento dei rifiuti e come la demolizione fosse avvenuta sotto il controllo dei Vigili Urbani e dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Deduce quanto alla ricomposizione fondiaria e catastale di non essere stato spinto da alcun intento lottizzatorio, specificando che le particelle nn. 516 e 518 non derivavano dal frazionamento predisposto per la lottizzazione in data 21.5.2019, ma da un frazionamento risalente al 16.4.2013 eseguito dal Centro Ittico Campano per distaccare dalla originaria particella n. 48 i manufatti di vecchia costruzione ivi esistenti e visibili dai rilievi aerei degli anni ’70 assegnando loro un proprio numero di mappa, mentre la creazione della particella n. 580, corrispondente all’area concessa in locazione alla società Panorama Bay, che era stata l’esecutrice materiale delle opere abusive e che aveva a tal fine presentato la SCIA definendole opere amovibili da installare per 180 giorni, derivava dall’esigenza della società proprietaria di procedere al riordino catastale dell’intero compendio immobiliare finalizzato alla determinazione delle rendite effettive.
Conclude quindi rilevando come l’integrale eliminazione delle opere eseguite a fini lottizzatori e dei pregressi frazionamenti in assenza di definitive trasformazioni non rendesse applicabile al procedimento in esame la confisca perché misura sproporzionata all’esito dell’eseguito ripristino secondo i parametri di valutazione indicati dalla Corte EDU, con conseguente insussistenza del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le ragioni del diniego opposto alla richiesta di dissequestro risiedono secondo l’ordinanza impugnata nella mancata dimostrazione da parte dell’istante dell’integrale eliminazione delle opere e dei frazionamenti catastali, vertendosi in tema di lottizzazione mista, eseguiti nella complessiva operazione posta alla base della provvisoria contestazione del reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, la quale soltanto consente di ritenere lo strumento della confisca, previsto quale sanzione dalla stessa disposizione di legge, sproporzionata alla luce dei parametri fissati a tutela della proprietà dalla normativa sovrannazionale come interpretati dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia (Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020,Rv. 278765 —01; Sez. 4, n. 11464 del 23/02/2021; Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020).
La difesa non solo non confuta, quanto alla demolizione materiale delle opere abusive, la mancanza di consulenza che attesti lo specifico adempimento, trincerandosi dietro la produzione di diversa documentazione volta a dimostrare l’intervenuta attività demolitoria, ma non già la sua integralità rispetto ai manufatti in contestazione, ma per contrastare l’ulteriore rilievo relativo al mancato ripristino dell’accatastamento attacca l’ordinanza impugnata su un piano strettamente motivazionale, in violazione del disposto di cui all’art. 325 cod. proc. pen..
Invero, così come formulate, le censure articolate su tale punto tradiscono all’evidenza la natura motivazionale del vizio dedotto che, fuoriuscendo dal raggio della carenza argomentativa ed incentrandosi invece sulla insussistenza di un frazionamento funzionale alla lottizzazione, non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Deve infatti essere ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Peraltro, le doglianze difensive su tale punto altro non sono che la riproposizione delle ragioni già addotte innanzi al Tribunale che, dando conto di averle puntualmente esaminate, ha ritenuto l’irrilevanza delle ragioni fiscali addotte a giustificazione dell’operazione catastale eseguita dall’indagato, così come l’anteriorità di parte di essa rispetto alla realizzazione delle opere abusive, risultando evidente come comunque il frazionamento catastale riguardasse l’area interessata dalle costruzioni illegittimamente realizzate con conseguente evidenza della sua mancata ricomposizione nello status quo ante.
Del resto, eloquente sul punto è il passaggio contenuto all’interno dello stesso ricorso che, nel richiamare “la nota a firma dell’arch. Bonassia, evidenzia le complessità degli adempimenti di regolarizzazione catastale in un contesto gravemente compromesso”, nonché l’evenienza di rivedere il lavoro in relazione “ad eventuali demolizioni catastali successive al riscontro di manufatti a carattere stagionale da, poi, rimuovere definitivamente”.
Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso 1’8.3.2022