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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 36771 | Data di udienza: 19 Aprile 2012

* RIFIUTI – Area adibita a discarica abusiva – Confisca – Comproprietari estranei al reato – Provvedimento ablativo disposto pro quota – Legittimità. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Settembre 2012
Numero: 36771
Data di udienza: 19 Aprile 2012
Presidente: Petti
Estensore: Rosi


Premassima

* RIFIUTI – Area adibita a discarica abusiva – Confisca – Comproprietari estranei al reato – Provvedimento ablativo disposto pro quota – Legittimità. 



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 25 Settembre 2012 (Cc. 19/04/2012), Sentenza n. 36771 
 
RIFIUTI – Area adibita a discarica abusiva – Confisca – Comproprietari estranei al reato – Provvedimento ablativo disposto pro quota – Legittimità.
 
Anche se la disciplina generale non consente la confisca di un bene in comproprietà di terzi estranei al reato, ne ha affermato la legittimità quando la stessa venga disposta pro quota e, nel caso di specie, è stato precisato che è ben possibile che l’area di cui si discute sia divisa, di guisa che la quota dell’estraneo al reato possa essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre. (Fattispecie: area adibita a discarica abusiva la cui confisca è stata disposta limitatamente alla quota di un terzo di proprietà pertinente al condannato, circostanza che rende perfettamente legittimo il provvedimento ablativo (in tal senso: Cass. Sez. 3, n. 2477, dep. 17/1/2008, Marcianò e Sez. 3, n. 6441, dep. 21/2/2006, Serra)
 
(conferma Ordinanza n. 254/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 23/06/2011) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Salamone ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 25 Settembre 2012 (Cc.19/04/2012), Sentenza n. 36771

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. CIRO PETTI – Presidente
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere  
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere Rel.
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere  
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:  
 
1) SALAMONE NICOLA N. IL 20/11/1961
2) SALAMONE ANTONIO N. IL 12/10/1970
3) SALAMONE GIOVANNI N. IL 28/01/1966
 
avverso l’ordinanza n. 254/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 23/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Elisabbetta Rosi;
lette le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
 
Rilevato
 
che con ordinanza del 23 giugno 2011, Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in sede di reclamo ex art. 667, c. 4 c.p.p., in parziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di Salamone Nicola, Salamone Giovanni e Salamone Antonio, ha revocato la precedente ordinanza dei 15 marzo 2010 ed ha disposto l’iscrizione presso i registri immobiliari dell’ordinanza di confisca emessa dal Tribunale in data 14 aprile 2003 (quale giudice dell’esecuzione della sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 25 settembre 2002, resa nei confronti di Saiamone Nicola, imputato dell’art. 51, c. 3 D.Igs n. 22 del 1997, per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi al’interno di un’area recintata di proprietà dello stesso e di Salamone Giuseppe, Salamone Giovanni e Salamone Antonio) limitata alla particella catastale identificata (particella 1200 del foglio 57 del Catasto urbano del comune di Palermo), relativa alla sola porzione di terreno di metri lineari 7 x 8, come individuata nella perizia in atti, e per la quota indivisa di un terzo di proprietà di Salamone Nicola, rigettando nel resto i ricorsi proposti nell’interesse di Salamone Antonio e Salamone Giovanni e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso proposto da Salamone Nicola;
 
che i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione dell’art. 606 lett. e) e b), in relazione all’art. 51 e ss D.Lgs n. 22 del 1997, in quanto il Tribunale avrebbe rigettato immotivatamente la richiesta di revoca del provvedimento di confisca avanzata da Salamone Giovanni e Salamone Antonio, comproprietari dei terreno ma del tutto estranei al reato commesso, che non possono essere destinatari dei provvedimento ablativo come già affermato dalla giurisprudenza;
 
Considerato 
 
che i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati;
 
che, innanzitutto, per quello che concerne Salamone Nicola (che aveva aver patteggiato la pena per il reato contestato di realizzazione della discarica abusiva) correttamente il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che la mancata impugnazione da parte dello stesso dell’ordinanza del 14 aprile 2003, con la quale era stata disposta la confisca, rendesse indiscutibile, successivamente, i presupposti della stessa confisca e che, inoltre, il predetto non ha alcun diretto interesse in relazione alle specifiche lagnanze svolte dai comproprietari ricorrenti Salamone Giovanni e Salamone Antonio;
 
che la giurisprudenza di legittimità, come richiamata dal ricorso proposto per conto dei predetti comproprietari estranei al reato, se pure non consente la confisca di un bene in comproprietà di terzi estranei al reato, ne ha affermato la legittimità quando la stessa venga disposta pro quota e, nel caso di specie, la confisca è stata disposta limitatamente alla quota di un terzo di proprietà pertinente a Salamone Nicola, circostanza che rende perciò perfettamente legittimo il provvedimento ablativo (in tal senso. Sez. 3, n. 2477 del 9/10/2007, dep. 17/1/2008, Marcianò, Rv. 238542 e Sez. 3, n. 6441 del 24/1/2006, dep. 21/2/2006, Serra, Rv. 233310, ove è stato precisato che “è ben possibile che l’area di cui si discute sia divisa, di guisa che la quota dell’estraneo al reato possa essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre”);
 
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
 

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