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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 11595 | Data di udienza: 22 Febbraio 2012

* RIFIUTI – Sistema sanzionatorio ex Artt. 255 e 256 d.lgs n. 152/2006 – Sanzione amministrativa per i privati – Sanzione penale per i titolari di imprese – Qualifica soggettiva del trasgressore – Posizione qualificata – Irrogazione norma penale – Principio di specialità – Applicabilità – Fattispecie: abbandono di rifiuti provenienti da macellazione animale, (ali di pollo, qualificati rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 184, co. 3, lett. e), d.Lvo 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Marzo 2012
Numero: 11595
Data di udienza: 22 Febbraio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Gazzara


Premassima

* RIFIUTI – Sistema sanzionatorio ex Artt. 255 e 256 d.lgs n. 152/2006 – Sanzione amministrativa per i privati – Sanzione penale per i titolari di imprese – Qualifica soggettiva del trasgressore – Posizione qualificata – Irrogazione norma penale – Principio di specialità – Applicabilità – Fattispecie: abbandono di rifiuti provenienti da macellazione animale, (ali di pollo, qualificati rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 184, co. 3, lett. e), d.Lvo 152/2006



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 marzo 2012 (Ud. 22/02/2012), Sentenza n.11595  

 

 
RIFIUTI –  Sistema sanzionatorio ex Artt. 255 e 256 d.lgs n. 152/2006 –  Sanzione amministrativa per i privati – Sanzione penale per i titolari di imprese – Qualifica soggettiva del trasgressore – Posizione qualificata – Irrogazione norma penale – Principio di specialità – Applicabilità – Fattispecie. 
 
Il sistema sanzionatorio per l’abbandono dei rifiuti prevede: per i privati una sanzione amministrativa, in base all’art. 255, co. 1, d.lgs n. 152/2006, mentre per i titolari di imprese o enti, la sanzione penale, ex art. 256, co. 2, d.lgs. cit. con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non; la fattispecie amministrativa e quella penale hanno in comune le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti e che la nota prevalente dell’abbandono e del deposito consiste nella occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche di continuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce “discarica”; pertanto, rivestendo le qualifiche soggettive il ruolo di elemento specializzante rispetto all’ipotesi di cui al precedente art. 255, co. 1,  qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui all’art. 9, l. n. 689/81, all’applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi. Fattispecie: abbandono di rifiuti provenienti da macellazione animale, (ali di pollo, qualificati rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 184, co. 3, lett. e), d.Lvo 152/2006).
 
(conferma sentenza del Tribunale di Paola, Sez. distaccata di Scalea, depositata il 27/07/2011) Pres. Petti, Est. Gazzara, Ric. Cosentino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 marzo 2012 (Ud. 22/02/2012), Sentenza n. 11595

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI0NE
Terza Sezione Penale 
 
Composta dai sigg.ri
 
-dott. Ciro Petti – Presidente
-dott. Renato Grillo – Consigliere
-dott. Sivio Amoresano – Consigliere
-dott. Luigi Marini – Consigliere
-dott. Santi Gazzara – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Sul ricorso proposto da Cosentino Giovanni, nato a Aieta il 26/2/1946
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, in data 27/7/2011
Visti gli atti la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere don. Santi Gazzara
l’dito il sostituto Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per la inammissibilità
 
osserva
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza del 27/7/2011, ha dichiarato Cosentino Giovanni colpevole del reato di cui all’art. 256 co. 1, lett. a) e co. 2, d.Lvo 152/2006 e Io ha condannato alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, per avere illecitamente abbandonato rifiuti di macellazione animale.
 
La difesa dell’imputato ha proposto appello, che la Corte di Appello di Catanzaro ex art. 568 co.5 c.p.p., ha rimesso a questa Corte, formulando i seguenti motivi:
– vizio di motivazione in relazione alla individuazione della penale responsabilità dell’imputato, nonché alla corretta qualificazione della condotta e la conseguente individuazione del relativo inquadramento normativa della fattispecie.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente per affermare la concretizzazione del reato contestato e la ascrivibilità dello stesso in capo al prevenuto, si palesa del tutto logica e corretta
La difesa del Cosentino eccepisce la nullità della sentenza, in quanto non sarebbero evincibili dal contesto della parte motiva i dati di fatto acquisiti e l’iter logico seguito dal Tribunale nella ricostruzione della vicenda processuale, né dal tenore letterale della pronuncia sarebbe dato comprendere il ragionamento logico-giuridico adottato ai fini della individuazione della penale responsabilità dell’imputato, nonché in ordine alla corretta qualificazione della condotta e la conseguente individuazione del relativo inquadramento normativa.
 
Orbene, si osserva che il giudice di merito, facendo puntuali richiami alle emergenze istruttorie (deposizione teste Crusco Giuseppe), ha evidenziato che il prevenuto era stato sorpreso mentre buttava in un dirupo tre cassette; solo di una si poteva accertare che conteneva rifiuti organici, nella specie ali di pollo, qualificati rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 184, co. 3, lett. e), d.Lvo 152/2006.
 
Il Tribunale, di poi, ha, a giusta ragione, osservato che la qualificazione della fattispecie in esame risulta corretta dal punto di vista della condotta, ma non perfettamente inquadrata solo nel dato normativo richiamato, che va individuato nell’art. 256, co. 2, con riferimento, in punto di pena da infliggere, alla lettera a) e non b), di cui al co. 1 dello stesso articolo.
 
Correttamente il decidente osserva che il sistema sanzionatorio per l’abbandono dei rifiuti è articolato nel seguente modo: per i privati che violano il divieto in esame è prevista una sanzione amministrativa, in base all’art. 255, co. 1; se , invece, la violazione viene commessa da titolari di imprese o enti scatta una sanzione penale, ex art. 256, co. 2, con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non (lettera -a- o -b-, co. 1, art. 256).
 
Ciò premesso, essendo stato accertato che l’imputato stava abbandonando rifiuti non pericolosi, senza autorizzazione, e che lo stesso è titolare di una attività di impresa per la vendita della carne (macelleria), si rivela indubbia sia la corretta qualificazione del fatto, sia la esatta indicazione della normativa violata.
 
Inoltre la fattispecie amministrativa e quella penale hanno in comune le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti e che la nota prevalente dell’abbandono e del deposito consiste nella occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche di continuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce “discarica”.
 
Va, altresì, considerato che l’illecito di cui al co. 2 dell’art. 256 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall’art. 255 co. 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, co. 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (ex multis Cass. 8/6/2004, Bono).
 
E’evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive ( art. 256 co. 2 ) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, co. 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, secondo comma“.
 
Di tal chè, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui all’art. 9, L. 689/81, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo ( Cass. 3/7/2002, Buè ), infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi.
 
Le superiori osservazioni permettono di considerare manifestamente infondate le doglianze mosse in impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa.
 
Tenuto conto poi della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Cosentino abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P. Q. M.
 
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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